Det.art. 146_Soc.Gesar_Variante_1209-N-16

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SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – UFFICIO VINCOLI
Prot. n. 17291/16
Prat. amb. n. 1444
Formia, lì 14.06.2016
Al Sig. Ruggiero Salvatore n.q.
legale rappr.te
Soc. Gesar Italy Food srl
Via Unità d’Italia, 70
04023 - Formia (LT)
DETERMINAZIONE N. 1209/N
ai sensi della L.R. n. 8/2012 e LL.RR.
nn. 24 e 25/98.
IL DIRIGENTE
• Visto il D.M. 22.05.1985 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;
• Visto il D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni della Legge 08.08.1985 n.
431;
• Vista la delibera di G.R. n. 3910/96 - Atto d’indirizzo e direttive per l’attuazione della
subdelega ai Comuni in materia di tutela ambientale;
• Viste le circolari esplicative del Ministero BB.CC.AA. n. 7457 del 22.03.1996 e n. 17831 del
15.07.1996;
• Visto l'art. 95 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 come modificato dall'art. 4 – comma 1- lett. b)
della L.R. n. 8/2012;
• Visto il Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” che ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 490/99;
• Vista la Legge Regionale 06.07.98 n. 24, pubblicata sul S.O. n. 1 del Bollettino Ufficiale
della Regione n. 21 del 30.07.98 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati
definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito
territoriale n. 14 “Cassino, Gaeta, Ponza” adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2281 del 28.04.1987 e il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione
approvato con deliberazione G.R. 30.07.1999 n. 4485;
• Vista la D.G.R. Lazio n. 556 del 25.07.2007 – Adozione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06.07.1998 n. 24 e
successiva modifica, integrazione e rettifica D.G.R. 1025 del 21.12.2007 - con cui è stato
adottato il P.T.P.R. e le conseguenti misure di salvaguardia contestualmente alla
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 6 s.o. n. 14 del 14.02.2008;
• Vista la L.R. 22 giugno 2012, n. 8, a modifica della L.R. n.59/95, con la quale vengono subdelegate ai Comuni alcune funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;
• Vista la domanda prot. n. 17291 presentata in data 22.04.2016 dalla Soc. Gesar Italy Food
srl con sede in Via Unità d’Italia n. 70 in persona del legale rappresentante Sig. Ruggiero
Salvatore n. a Pagani (SA) l’ 11.07.1958 residente in S. Marzano sul Sarno in Via E. Fermi
n. 34, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto
legislativo n. 42/04 e smi per le opere in variante al progetto approvato con la determinazione
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comunale n. 1169/N del 02.02.2016 per la realizzazione di gazebo, pergolato e tettoia per
autoveicoli di pertinenza di attività commerciale (ristorante) ubicata in Formia, loc. Via Unità
d’Italia, in catasto al Foglio 12 di For, p.lla 385 sub 10;
Rilevato che trattasi di opera ricadente tra le fattispecie di cui all’art.1 -comma 1- lett. “a” e
“d” della L.R. n. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95 ;
Considerato che trattasi di intervento ricadente in zona vincolata ai fini paesaggistici ai sensi
della legge n. 1497/39 dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 17.05.1956;
Rilevato dagli atti d’Ufficio che non sussistono in merito al progetto in questione precedenti
autorizzazioni paesaggistiche ex art. 7 legge 1497/39 o art. 151 Decreto Legislativo 490/99 o
art. 146 D.Lgs n. 42/04;
• Rilevato, dall’esame istruttorio eseguito in data 10.05.2016 che le opere
previste in progetto ricadono nel contesto paesaggistico e panoramico
vincolato dal P.T.P. n. 14 approvato dalla Giunta Regionale con LL.RR.
24 e 25 del 1998 e relative N.T.A. che classifica la zona in esame come:
Ir - Tessuti urbani storici o consolidati in tratti costieri di alto valore
paesistico (art. 37 delle N.T.A.); Protezione dei corsi e delle acque
pubbliche – (art. 8 delle N.T.A.); Protezione delle fasce costiere
marittime (art. 6 delle N.T.A.) e vincolata dal P.T.P.R. adottato D.G.R.
Lazio n. 556 del 25/07/2007 e succ. modifica, integrazione e rettifica
D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 che classifica la zona in esame come:
Sistemi ed ambiti di Paesaggio: Paesaggio dei centri e nuclei storici
con relativa fascia di rispetto- in parte (art. 29 delle Norme) - Paesaggio
degli insediamenti urbani (art. 27 delle Norme) ; Ambiti di recupero e
valorizzazione paesistica (art. 55 delle Norme); Beni diffusi: Protezione
dei corsi e delle acque pubbliche – (art. 35 delle Norme); Protezione
delle fasce costiere marittime (art. 33 delle Norme); Beni tipizzati: Beni
puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari
archeologici e storici e territori contermini (art. 45 delle Norme);
Rilevato altresì che lo stesso intervento risulta conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente
strumentazione paesaggistica costituita dal PTP 14 approvato con L.R. 24/1998 e s.m.i. e dal
PTPR adottato con D.G.R.L. 556/2007 e D.G.R.L. 1025/2007;
Ritenuto peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione dei lavori al fine
di garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto vincolato, contenute nella relazione
tecnica istruttoria dell'Ufficio-Vincoli del 10.05.2016, di seguito riportate :
a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui alla precedente determinazione n. 1169/N
del 02.02.2016 che per completezza di seguito si richiamano: “fatti salvi i diritti di terzi, i pareri
degli uffici competenti e alle seguenti condizioni: le strutture da installare (tettoie e gazebo)
siano di facile rimozione e rispettose dei parametri imposti con deliberazione C.C. n. 20/2009.
Conservazione delle alberature esistenti. Per la pavimentazione degli stalli di parcheggio si
prescrive l’utilizzo di “erborelle”, con esclusione di asfalto e cemento. I teli di copertura del
gazebo dovranno essere impermeabilizzati in tessuto naturale e non lucido, comunque opaco,
con esclusione di ondulati vari o similari (con divieto assoluto di utilizzo di teli da serra), con
colorazione in sintonia con il contesto cromatico di riferimento, preferibilmente in tinte chiare .
I teli non dovranno presentare mantovane perimetrali. Il gazebo sia delimitato da fioriere atte
ad ospitare siepi sufficientemente alte da poter costituire idonea schermatura rispetto alle
limitrofe aree destinate a parcheggio autovetture e relative zone di manovra”;
Visto il parere positivo (con prescrizioni) della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot.
MIBACT- SBEAP – LAZ U n. 15073 del 06.06.2016 per le opere in questione in quanto
compatibili dal punto di vista paesaggistico nel loro complesso e conformi alle disposizioni
contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140,
comma 2, del
Codice, nel quale si condividono le valutazioni espresse da questa
Amministrazione comunale nel merito dell’intervento;
• Visto il D.Lgs. n. 267/00;
• Ritenuta la propria competenza;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s. m. e i. -con procedura semplificata di cui
al D.P.R. n. 139/10- l’esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse nel
rispetto delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio nel parere positivo
di cui in narrativa prot. MIBACT- SBEAP – LAZ U n. 15073 del 06.06.2016, alle condizioni
contenute nella relazione tecnica istruttoria dell’Ufficio-Vincoli del 10.05.2016 anch’esse in
narrativa che qui si intendono integralmente riportate .
La presente autorizzazione viene rilasciata - ai soli fini ambientali e paesaggistici - lasciando
impregiudicati gli autonomi accertamenti della Sezione Urbanistica Comunale circa l’ammissibilità
o meno del progetto in ordine alle vigenti norme di urbanistica ed edilizia ed ai vincoli di altra
natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati e/o
adottati vigenti.
Restano fermi gli obblighi previsti dal titolo I del Decreto legislativo n. 42/04.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune secondo il disposto
dell’art. 1 - comma 3 - della L.R. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95.
La stessa è efficace per un periodo di 5 anni e decorre dal giorno in cui acquista efficacia il
titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e verrà trasmessa al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, alla Regione ovvero agli altri Enti pubblici territoriali eventualmente
interessati dall'intervento.
Sull’allegata copia del progetto e della relazione tecnica sarà fatta annotazione della presente
determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge del 06.12.1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 24.11.1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
f.to Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Erasmo Cannavale)
f.to Il Dirigente
(Arch. Sisto Astarita)