Det.taglio alberi .art. 146DPR139-10

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C O M U N E di F O R M I A
PROVINCIA DI LATINA
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
UFFICIO VINCOLI
Prot. n. 54337/16
Prat. amb. n. 1518
Formia, lì 28.02.2017
Spett.le COMUNE DI FORMIA
Settore OO.PP.
SEDE
DETERMINAZIONE N. 1274/N
ai sensi della L.R. n. 8/2012 e LL.RR.
nn. 24 e 25/98.
IL DIRIGENTE
• Visto il D.M. 22.05.1985 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;
• Visto il D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni della Legge 08.08.1985 n.
431;
• Vista la delibera di G.R. n. 3910/96 - Atto d’indirizzo e direttive per l’attuazione della
subdelega ai Comuni in materia di tutela ambientale;
• Viste le circolari esplicative del Ministero BB.CC.AA. n. 7457 del 22.03.1996 e n. 17831 del
15.07.1996;
• Visto l'art. 95 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 come modificato dall'art. 4 – comma 1- lett. b)
della L.R. n. 8/2012;
• Visto il Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” che ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 490/99;
• Vista la Legge Regionale 06.07.98 n. 24, pubblicata sul S.O. n. 1 del Bollettino Ufficiale
della Regione n. 21 del 30.07.98 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati
definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito
territoriale n. 14 “Cassino, Gaeta, Ponza” adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2281 del 28.04.1987 e il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione
approvato con deliberazione G.R. 30.07.1999 n. 4485;
• Vista la D.G.R. Lazio n. 556 del 25.07.2007 – Adozione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06.07.1998 n. 24 e
successiva modifica, integrazione e rettifica D.G.R. 1025 del 21.12.2007 - con cui è stato
adottato il P.T.P.R. e le conseguenti misure di salvaguardia contestualmente alla
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 6 s.o. n. 14 del 14.02.2008;
• Vista la L.R. 22 giugno 2012, n. 8, a modifica della L.R. n.59/95, con la quale vengono subdelegate ai Comuni alcune funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;
• Vista la domanda prot. n. 54337 presentata in data 02.12.2016 da COMUNE di FORMIA
nella persona del Geom. Erasmo De Santis n.q. di Responsabile del Servizio Manutenzione
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del Settore Opere Pubbliche, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del Decreto legislativo n. 42/04 e smi- con procedura semplificata di cui al DPR
n.139/10- per il taglio di alberature pericolose su strade e spazi comunali vari;
Rilevato che trattasi di opera ricadente tra le fattispecie di cui all’art.1-comma 1- lett “a”della
L.R. n. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95 ;
Considerato che trattasi di intervento ricadente in zona vincolata ai fini paesaggistici ai sensi
L.n.1497/39 con D.M. 17 maggio 1956;
Rilevato dagli atti d’Ufficio che non sussistono in merito al progetto in questione precedenti
autorizzazioni paesaggistiche ex art. 7 legge 1497/39 o art. 151 Decreto Legislativo 490/99 o
art. 146 D.Lgs n. 42/04;
• Rilevato, dall’esame istruttorio eseguito in data 15.12.2016 che le opere previste in
progetto ricadono nel contesto paesaggistico e panoramico vincolato dal P.T.P. n. 14
approvato dalla Giunta Regionale con LL.RR. 24 e 25 del 1998 e relative N.T.A. che
classifica la zona in esame come: Zona: : Ir: Tessuti urbani storici o consolidati in
tratti costieri di alto valore paesistico - art. 37; Protezione delle fasce costiere
marittime – art. 6 di N.T.A. e vincolata dal P.T.P.R. adottato D.G.R. Lazio n. 556
del 25/07/2007 e succ. modifica, integrazione e rettifica D.G.R. n. 1025 del
21/12/2007 che classifica la zona in esame come: Sistemi ed ambiti di Paesaggio:
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto – fascia di rispetto
(art. 29 delle Norme), Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 delle Norme); Beni
diffusi: Protezione delle fasce costiere marittime (art. 33 delle Norme); Ambiti di
recupero e valorizzazione paesistica (art. 55 delle Norme); Beni Tipizzati: Beni
puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e
territori contermini (art. 45 delle Norme);
Rilevato, altresì che lo stesso intervento risulta conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente
strumentazione paesaggistica costituita dal PTP 14 approvato con L.R. 24/1998 e s.m.i. e dal
PTPR adottato con D.G.R.L. 556/2007 e D.G.R.L. 1025/2007;
Ritenuto peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione dei lavori al fine
di garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto vincolato, contenute nella relazione
tecnica istruttoria dell'Ufficio-Vincoli del 15.12.2016, di seguito riportate:
a condizione che le alberature che versano in condizioni di pericolo incombente ai fini della salvaguardia
della pubblica e privata incolumità, come da elaborato grafico e perizia agronomica allegati, siano
rimosse e le stesse sostituite con esemplari scelti tra quelli più idonei all’uopo da concordare con quest’
Ufficio . In particolare, per le alberature insistenti lungo la Via Lungomare della Repubblica e la Via P.
Testa, non riportate sull’allegato elaborato grafico, però già oggetto delle note prot. n. 17538 del
26.04.2016 e prot. n. 36661 del 26.08.2016 di quest’ Ufficio. Inoltre, si prescrive il mantenimento delle
alberature di pino non pericolanti, previa rimozione dal marciapiede spartitraffico sulla via Litoranea della
pavimentazione in cemento-asfalto esistente, e la previsione di appositi varchi in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali, inoltre, previa rimozione delle ceppaie, le piante abbattute dovranno essere
sostituite con alberature di oleandro o di specie anche diversa che non abbiano in futuro a creare le
problematiche lamentate circa l’apparato radicale superficiale. Per le alberature di via P. Testa si rimanda
alla nota prot. n. 17538 del 26.04.2016 di quest’Ufficio. Pertanto, la determinazione sarà rilasciata sulla
base della presentazione di un elaborato grafico integrativo riportante la ricognitiva delle alberature
esistenti sulla via Lungomare della Repubblica e sulla Via P. Testa distinguendo quelle da abbattere, da
quelle che possono rimanere senza alcun rischio ma con idonee aiuole alla base.
Considerato che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone–Latina-Rieti non si è espressa sulla conformità paesaggistica dell'intervento in
questione nel termine di 25 giorni di cui al comma 6 dell'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139,
richiesta di parere pervenuta alla medesima Soprintendenza in data 21.12.2016 ;
• Visto il D.Lgs. n. 267/00;
• Ritenuta la propria competenza;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s. m. e i. -con procedura semplificata di cui
al D.P.R. n. 139/10- l’esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse nel
rispetto delle condizioni contenute nella relazione tecnica istruttoria dell’Ufficio-Vincoli del
15.12.2016 di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
La presente autorizzazione viene rilasciata - ai soli fini ambientali e paesaggistici - lasciando
impregiudicati gli autonomi accertamenti della Sezione Urbanistica Comunale circa l’ammissibilità
o meno del progetto in ordine alle vigenti norme di urbanistica ed edilizia ed ai vincoli di altra
natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati e/o
adottati vigenti.
Restano fermi gli obblighi previsti dal titolo I del Decreto legislativo n. 42/04.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune secondo il
disposto dell’art. 1 - comma 3 - della L.R. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95.
La stessa è efficace per un periodo di 5 anni e decorre dal giorno in cui acquista efficacia il
titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e verrà trasmessa al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, alla Regione ovvero agli altri Enti pubblici territoriali eventualmente
interessati dall'intervento.
Sull’allegata copia del progetto e della relazione tecnica sarà fatta annotazione della presente
determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge del 06.12.1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 24.11.1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
f.to Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Erasmo Cannavale)
f.to Il Dirigente
(Arch. Sisto Astarita)