conto anticipi sbf - Credito Valtellinese

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FOGLIO INFORMATIVO CONTO ANTICIPI SBF

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI FANO Società per Azioni Sede Legale e Direzione Generale: Piazza XX Settembre, 19 – 61032 Fano (PU) Codice Fiscale e Partita IVA n. 02464210414 Telefono: 0721.8861 Telefax: 0721.886.266 C.P. 93 S.W.I.F.T. FANOIT3F Internet: www.creval.it Email: [email protected] PEC: [email protected]

Registro delle Imprese di Pesaro Urbino n. 02464210414 Albo delle Banche n. 5742- cod. ABI 6145.7 Socio Unico Società del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7 Soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s.c. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS ’E’ IL CONTO ANTICIPI AL SALVO BUON FINE

Con il contratto di Conto Anticipi salvo buon fine la Banca anticipa al Cliente gli importi di crediti non ancora scaduti rappresentati da effetti, ricevute e documenti che lo stesso vanta nei confronti di terzi. Nell’espressione “effetti” vengono ricomprese sia le cambiali vere e proprie (pagherò e tratte) sia le ricevute bancarie in forma elettronica (Ri.Ba), nonché Sepa Direct Debit (S.D.D.). Il cliente consegna alla banca, volta per volta, una distinta in cui ciascun titolo cartaceo presentato è indicato per importo e scadenza, oppure effettuata una presentazione sia con modalità telematica mediante i servizi di Internet Banking o CBI (Customer to Business Interaction), sia mediante presentazione allo sportello.di supporto magnetico dove sono memorizzati i dati delle presentazioni Ri.Ba. e S.D.D.. L'accredito degli effetti presentati viene effettuato "salvo buon fine", cioè con riserva di storno nel caso che gli stessi risultino impagati. Il servizio comporta l’apertura di un conto corrente specifico di appoggio per la rendicontazione separata delle anticipazioni. Considerato che l’apertura del rapporto “Conto Anticipi al salvo buon fine” è subordinata alla titolarità di un conto corrente ordinario e presuppone un portafoglio commerciale, si fa rinvio rispettivamente ai Fogli Informativi del “Conto Corrente non consumatori”, degli “Effetti al salvo buon fine” e del “Servizio di Incasso del Portafoglio Commerciale Sepa Direct Debit (SDD)”. Si specifica che la Banca opera con il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art 2 comma 100, lettera a); il cliente, ove ne ricorrano le condizioni, può richiedere l’intervento del Fondo con relativa va lutazione da parte di MedioCredito Centrale dell’ammissibilità all’intervento di garanzia.

I RISCHI

La banca può richiedere al cliente il rilascio di eventuali garanzie. Vi è il rischio in capo al cliente della eventuale variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali. Un ulteriore rischio è l’insoluto, rappresentato dal fatto che gli effetti, le ricevute e i documenti insoluti, protestati o richiamati verranno addebitati al Cliente con le relative spese e, in caso di mancanza di disponibilità sul conto, dovranno essere comunque rimborsati.

CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L’OPERAZIONE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO ANTICIPO SBF

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

10,25% Esempio: fido accordato di 60.000 euro, tasso 7,00%, CFA trimestrale 0,50%, spese per invio comunicazioni 6 euro annue, operatività stimata salvo buon fine: 5 distinte di presentazione inviate in modalità cartacea e 100 documenti incassati. Esempio valido fino al 30.06.2016

Aggiornato al 05.05.2016

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Salvo buon fine - - - Tasso di interesse Tasso di riferimento Tasso annuo effettivo per conseguenza della capitalizzazione Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il fido ordinario - - - Tasso di interesse Tasso di riferimento Tasso annuo effettivo per conseguenza della capitalizzazione 13,55% 14,254% 13,55% USB USB 14,254% Commissione sul Fido Accordato trimestrale Ricerca e copia documenti: per le condizioni si veda il foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI” 0,50% Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge - modalità cartacea – spese effettivamente sostenute per invio della comunicazione – minimo attuale - modalità elettronica € 1,20 € 0,00 Imposta di bollo: secondo la normativa pro-tempore vigente consultabile sul sito www.creval.it

alla sezione Trasparenza Periodicità di invio dell’estratto conto TRIMESTRALE Periodicità della capitalizzazione degli interessi TRIMESTRALE Il vigente TEGM, riferito alla categoria di operazione “Anticipi, sconti commerciali”, è rilevabile nella tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura (art. 2 legge n. 108/1996), consultabile in filiale e sul sito internet ( www.creval.it

).

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere, in ogni momento, dal presente accordo con un preavviso pari a 3 giorni, da darsi mediante comunicazione scritta.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso, la Banca, al ricevimento di tutto quanto le è dovuto in forza del presente contratto, procede alla chiusura del rapporto in massimo 60 giorni di calendario dalla scadenza degli effetti, dandone comunicazione al Cliente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Fano SpA, Ufficio Reclami Piazza XX Settembre, 19 - 61032 Fano (PU) oppure alla casella di posta elettronica [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cli ente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”. www.arbitrobancariofinanziario

.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario

.it oppure chiedere alla Banca. Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo: • alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario

.it oppure chiedere alla Banca; • ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

Aggiornato al 05.05.2016

LEGENDA

BANCA ASSUNTRICE

Banca del creditore, presso la quale vengono presentati i tioli per l’incasso.

BANCA DOMICILIATARIA CESSIONE DI CREDITO CESSIONE PRO SOLVENDO COMMISSIONI DI INCASSO COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO (CFA) EFFETTI SBF INSOLUTO RI.BA. SEPA (Single European Payments Area) SEPA DIRECT DEBIT (SDD) TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) TEGM USB

Banca del debitore. Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente è liberato solo se il debitore ceduto ha effettuato il pagamento. Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun effetto presentato. Corrispettivo omnicomprensivo calcolato in proporzione alla durata e all’ammontare del fido accordato che verrà addebitato in occasione di ciascuna liquidazione periodica. Effetti per i quali la disponibilità della somma è successiva al decorso dei giorni necessari per poter ritenere il titolo pagato. Effetto per il quale la Banca assuntrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di impagato. Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. Area Unica dei pagamenti in Euro che include 33 paesi: i 28 paesi della UE - Unione europea - e altri 5 paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Principato di Monaco Strumento attraverso il quale è possibile disporre incassi in euro all’interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare tra creditore e debitore (mandato) che consente al creditore di addebitare in modo automatico il conto del debitore individuato esclusivamente dal codice IBAN. Indica il costo totale del fido su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso debitore nominale annuo, la commissione sul fido accordato e altre spese connesse all’affidamento. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull’Usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria “Anticipi, sconti commerciali", aumentarlo del 25% e aggiungere 4 punti, e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. Tasso massimo determinato trimestralmente ai sensi della Legge 108/96 con riferimento ad anticipi e sconti commerciali oltre 5.000 e fino a 100.000 euro, arrotondato ai 5 centesimi di punto percentuali inferiori. Su anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 euro o oltre 100.000 euro, il tasso massimo applicato corrisponde al valore massimo previsto per tali classi di importo dalla richiamata Legge.

Aggiornato al 05.05.2016