CIRCOLARE n. 13/2016 - Terrazzini & Partners

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CIRCOLARE n. 13/2016
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
Di seguito Vi segnaliamo la sintesi delle principiali novità in materia di lavoro introdotte con la L. 208/15
(Legge di stabilità per l’anno 2016) e la L. 21/2016 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Esonero contributivo Assunzioni a tempo indeterminato 2016
L’esonero contributivo, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, è riconosciuto per un periodo massimo
di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua (da riproporzionare in caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale).
Per i datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna, viene prevista l’estensione dell’esonero contributivo anche alle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate nell’anno 2017. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro
il 30 aprile 2016,disciplinerà la durata temporale e l’entità dell’esonero contributivo, prevedendo, inoltre, una
maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne
di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Vengono confermate le esclusioni precedenti (domestici e apprendisti) e le condizioni (non avere instaurato
un rapporto subordinato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti e non avere fruito del beneficio in
precedenza con lo stesso datore di lavoro), oltre al requisito di non esser estato occupato nei 3 mesi finali del
2015 con lo stesso datore di lavoro che assume, oppure con società controllate o collegate - ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile - o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, anche se in attuazione di un
obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il
datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo preserva il diritto alla fruizione dell’esonero
contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di
lavoro con il datore di lavoro cessante.
N.B: ad oggi l’Inps non ha ancora fornito le istruzioni operative per l’effettiva fruizione dell’esonero
contributivo
Detassazione 2016
Reintrodotta la detassazione parziale del reddito da lavoro dipendente del settore privato e con riferimento ai
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione
delle somme agevolate, a euro 50.000.
Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo
di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi
di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (erogati in esecuzione di contratti aziendali o
territoriali) misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il previsto decreto ministeriale, nonché le
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il limite di detassazione è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto
da emanare.
Le somme e i valori esenti o parzialmente esenti previsti dal Tuir (art. 51) ai fini fiscali, non concorrono, nel
rispetto dei limiti indicati dalla stessa norma, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti
all’imposta sostitutiva disciplinata anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore,
in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme soggette a detassazione.
N.B: ad oggi non sono stati ancora emanati decreti attuativi e rese note da parte dell’Agenzia delle Entrate
le istruzioni operative per l’applicazione della detassazione.
Reddito lavoro dipendente Art. 51 TUIR
Vengono ridisciplinate alcune voci dell’art. 51 del TUIR che non concorrono in tutto o in parte a formare il
reddito da lavoro dipendente, come di seguito specificato:
- l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonché’ per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
(disposizione introdotta ex novo).
Congedi paternità
Vengono prorogati anche nel 2016 i seguenti congedi spettanti al padre lavoratore:
- il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita
del figlio che ora passa a 2 giorni utilizzabili anche in modo non continuativo;
- il congedo facoltativo (pari a 2 giorni) da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si
trovi in astensione obbligatoria.
Aliquote contributive Gestione Separata 2016
Mantenuta stabile al 27% (+ 0.72% per assistenza) l’aliquota di contribuzione previdenziale a favore della
gestione separata Inps, per i lavoratori autonomi senza cassa, privi di altra forma di previdenza obbligatoria e
non pensionati.
Per le altre categorie di collaboratori (co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione con apporto di lavoro e
lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui), per le quali vige
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1°gennaio 2016 viene previsto un aumento
dell’aliquota pensionistica: - al 24% per i titolari di pensione diretta / pensione di reversibilità Iscritti ad forma
di previdenza obbligatoria; - al 31% (+ 0.72% per assistenza) per i collaboratori privi di partita IVA e NON
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 79, della legge 247/07 ha previsto il progressivo adeguamento delle aliquote
contributive pensionistiche al 32% per il 2017 ed al 33% dal 2018.
Contributi per l’acquisto servizi all’ infanzia (vedi ns. circolare n. 8/2016)
Anche nel 2016 viene riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro il voucher per i servizi di baby sitting in
alternativa al congedo parentale.
Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, il predetto beneficio, in base ai criteri che saranno
determinati dal Ministero del lavoro, verrà riconosciuto anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Ammortizzatori sociali in deroga (vedi ns. circolare n. 6/2016)
Vengono destinati 250 milioni per il rifinanziamento degli ammortizzarti in deroga per il 2016. La durata della
CIG in deroga non può eccedere, in sede di concessione o proroga, 3 mesi di tempo per tutto il 2016.
Dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa
non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il
trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due
mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del mezzogiorno.
Limite utilizzo del contante
Aumento a € 2.999,99= del limite previsto per il trasferimento di denaro contante.
Part time e pensione
È stata introdotta, per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia,
la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non
superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto
alla pensione.
In particolare, ii lavoratori devono essere iscritti all’Ago INPS dipendenti o una forma sostitutiva dell’Ago come
l’ex Enpals.
Il meccanismo prevede una riduzione della retribuzione in funzione del minor orario, compensata dal fatto
che il datore di lavoro è tenuto ad erogare una somma pari ai contributi relativi alla differenza retributiva non
pagata a suo carico, somma che è esente sia fiscalmente che dal punto di vista contributivo.
Inoltre al lavoratore spetta l’accredito figurativo per i minori contributi versati.
Le condizioni ulteriori sono le seguenti:
- alla data della domanda deve essere maturata l’anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
- la durata de part time sarà dal momento della domanda fino alla maturazione dell’età pensionabile;
- la riduzione dell’orario deve essere in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento;
- occorre l’autorizzazione della Direzione terr. Lavoro e dell’INPS;
- il beneficio è accordato in relazione alle risorse stanziate (l’INPS provvede al monitoraggio delle
domande di accesso al beneficio e qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite delle risorse anche in via prospettica, non verranno prese in considerazione altre richieste).
N.B: ad oggi non sono state ancora emanate da parte degli Enti preposti le istruzioni operative per
l’applicazione delle suddette disposizioni
Opzione donna
La legge di stabilità 2016 prevede una riammissione nel diritto all’opzione donna anche nei riguardi delle
lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti (35 anni di contributi, 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58
anni e 3 mesi per le autonome), adeguati agli incrementi della speranza di vita entro il 31 dicembre 2015
ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle
decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità.
Ciò comporta che i requisiti per permettere l’accesso alla pensione di anzianità con l’opzione donna, possono
essere stati maturati anche nel 2015, sia da parte delle lavoratrici subordinate che autonome, con i requisiti
indicati.
Indennità disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DISCOLL)
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DISCOLL) è riconosciuta (nel limite di spesa di € 54 milioni per l’anno 2016 e di € 24 milioni per l’anno 2017) in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione della DIS-COLL.
Contributo addizionale sui licenziamenti
Viene prorogata al 31 dicembre 2016 l’esenzione (originariamente prevista per il periodo 2013-2015) dal
pagamento del contributo addizionale sui licenziamento a carico dei datori di lavoro nei seguenti casi di
previsti dall’art. 2, co. 34, L. 92/2012:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Contratti di solidarietà
Per i contratti di solidarietà difensivi, stipulati prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del
D.Lgs. 148/2015), le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la medesima data,
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata
massima di dodici mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a
concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
Vi ricordiamo che la presente circolare è consultabile anche sul ns. sito www.terrazzini.it
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS – 02/03/2016