Circolare n. 11 - Prospetto Informativo Disabili 2016 Proroga Invio

Download Report

Transcript Circolare n. 11 - Prospetto Informativo Disabili 2016 Proroga Invio

Terrazzini & partners
consulenti del lavoro
p.i./c.f. 05505810969
www.terrazzini.it
Via Campanini n.6
20124 Milano
Via Marsala n.29
26900 Lodi
Via De Amicis n.10
27029 Vigevano
t. +39 02 6773361
f. +39 02 67733612
CIRCOLARE n. 11 / 2016
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 2016 – PROROGA SCADENZA INVIO AL 15/05/2016
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota direttoriale del 17 febbraio 2016 prot. 33/970, ha aggiornato
gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo e prorogato al 15 maggio 2016 la scadenza per l’inoltro
al collocamento dei disabili.
I prospetti potranno essere inviati a partire dal 15 aprile p.v. data in cui i sistemi provinciali/regionali avranno recepito
i nuovi standard. L’aggiornamento è stato fatto anche a seguito delle seguenti precisazioni/novità previste dai Decreti
del Jobs Act che vengono di seguito riportate.
Determinazione base di computo
Lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati non devono essere computati nell’organico dell’utilizzatore, secondo quanto previsto
dall’art. 34 c. 3 DLgs 81/2015.
Lavoratori ammessi al telelavoro
I lavoratori ammessi al telelavoro da datori di lavoro privati che fanno ricorso al telelavoro per motivi legati ad
esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non devono essere computati nell’organico
dell’utilizzatore, secondo quanto previsto dall’art. 23 DLgs. 80/2015. Se i lavoratori lavorano in modalità telelavoro
non per l’intero orario di lavoro, ma solo parzialmente, saranno esclusi solo in proporzione all’orario di lavoro svolto in
telelavoro, rapportato al tempo pieno.
Lavoratori assunti con contratti di apprendistato
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non devono essere computati, secondo quanto previsto dall’art. 47,
c. 3 D. Lgs. 81/2015.
Computabilità nella quota di riserva
Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro
Il DLgs 151/2015 ha introdotto all’articolo 4, della legge 68/99 il comma 3-bis, prevedendo la computabilità nella
quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del
rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.
La computabilità del lavoratore è subordinata:
1. Alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto,
il lavoratore si trovava in condizioni:
di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% ovvero
di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra ovvero
di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.
2. All’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.
3. All’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.
Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della
compatibilità delle mansioni cui è adibito.
Lavoratori con disabilità somministrati
Il Dlgs 151/2015 all’art. 34 c. 3 ha, inoltre, previsto che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per
missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui
all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.
Considerato che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la
stessa.
1
Esonero Parziale Autocertificato
L’art. 5 del DLgs 151/2015 ha previsto che, oltre alle forme ordinarie di richiesta esonero, i datori di lavoro che
occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso Inail pari o superiore al 60 per
mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assumere disabili, per quanto concerne l’incidenza dei
medesimi addetti, e sono tenuti a versare un contributo esonerativo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo, per
ciascun lavoratore disabile per cui si autocertifica l’esonero.
Entro 60 gg dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare
ai servizi competenti, per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero e al servizio in cui il datore ha la sede
legale, che intendono presentare autocertificazione all’esonero ai sensi dell’art. 5 c. 3 bis L. 68/99, compilando
l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo.
E’ stata anche ripristinata la possibilità di chiedere nuovi provvedimenti di esonero o rinnovi di esoneri già autorizzati.
Richiesta di avviamento e Prospetto
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3 L: 68/99, il DLgs 151/2015, ha stabilito che i datori di lavoro
assumano i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di
Convenzioni di cui all’art. 11 L. 68/99.
Nel caso di mancata assunzione secondo le predette modalità ed entro il termine di 60 gg dall’insorgenza dell’obbligo,
gli uffici competenti avvieranno i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o specificamente
concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Decorsi i 60 gg, senza aver proceduto all’assunzione, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della
richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A questo fine deve preliminarmente individuare,
con il servizio per il collocamento mirato competente, la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.
Si ricorda che la presente circolare è consultabile anche sul sito www.terrazzini.it.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS – 19/02/2016
2