Consulenza del lavoro Esonero contributivo 2016

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[email protected] Consulenza del lavoro Esonero contributivo 2016
Legge finanziaria 2016 Comma 110 e 178-181
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 è
decisamente ridotto rispetto a quello previsto dalla Legge di Stabilità
Esonero 2016
2015 sia per quanto riguarda la durata: biennale, anziché triennale,
sia per quanto riguarda l’importo massimo annuo: 3.250 euro, anziché
8.060 euro.
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Datori di lavoro interessati Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro del
settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza,
comprese le Agenzie di somministrazione e le società cooperative.
Si fa prsente che l’incentivo spetta a prescindere dai limiti dimensionali e
dai settori di attività, anche chi non è impresa (per esempio: gli studi
professionali.).
Per le società cooperative l’esonero contributivo è applicabile anche ai
rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
associativo, come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 142/2001.
L’esonero spetta, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità
dei datori di lavoro, anche ai datori di lavoro del settore agricolo, per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato, con
esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a
tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero
di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno 2015.
Solo per il settore agricolo, l’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps
in base all’ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
fino a concorrenza delle risorse stanziate.
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[email protected] Consulenza del lavoro Rapporti di lavoro agevolati L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato,decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con
riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.
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Esclusioni Per esplicita previsione del comma 178, l’esonero contributivo non
spetta:
per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato,
per i lavoratori domestici;
per i lavoratori:
● che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
● per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla
Legge di Stabilità 2015 sia già stato usufruito in relazione a precedenti
assunzioni con contratto a tempo indeterminato,
● che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 hanno già in essere con
il datore di lavoro o con società controllate o collegate un contratto a
tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
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L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi.
Durata del beneficio ↺
Il beneficio consiste:nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi
contributi previdenziali a carico del entro il limite massimo di 3.250 euro
annui.
Misura dell’agevolazione Non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.
Per quel che riguarda i rapporti a tempo parziale, si ritiene che, al pari di
quanto previsto lo scorso anno, la misura massima dei 3.250 euro vada
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[email protected] Consulenza del lavoro rapportata in diminuzione con riferimento alla base della durata
dell’orario ridotto in rapporto alla previsione legale (40 ore) o a quella
della contrattazione collettiva. E, a proposito di tale tipologia contrattuale,
ricordiamo che la Circolare Inps n. 178/2015 ha affermato che in caso di
doppia assunzione a tempo indeterminato parziale, il
beneficio viene riconosciuto soltanto in caso di assunzione “in
contemporanea”, non essendo possibile il riconoscimento laddove il
secondo rapporto si instauri allorquando il lavoratore, in virtù della prima
assunzione, abbia già in essere un contratto a tempo indeterminato.
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L’esonero contributivo in commento spetta anche al datore di lavoro che:
subentrando nella fornitura di servizi in appalto, assume “ancorché in
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante
Subentro del datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto fruisce dell’esonero contributivo biennale.
In tal caso, il datore di lavoro che subentra può godere dell’esonero
contributivo biennale nei limiti della durata e della misura che residua,
computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
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L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Cumulabilità ↺
E’ stabilito che le modalità operative per accedere al nuovo esonero
contributivo biennale saranno definite dall’Inps, con apposita circolare.
Tuttavia, considerando la forte vicinanza dell’agevolazione a quella già
Modalità di utilizzo prevista per il 2015, si presume:
che le indicazioni non saranno dissimili da quelle già fornite dall’Inps nel
2015;
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[email protected] Consulenza del lavoro che, al fine di godere del beneficio in esame, i datori di lavoro interessati
dovranno chiedere l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione
e che l’Istituto fornirà uno specifico codice
per esporre l’incentivo nel flusso UniEMens.
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Estensione dell’esonero contributivo al Mezzogiorno Il comma 110 prevede che, con un apposito Dpcm da emanare entro il 30
aprile 2016 in collaborazione fra il Ministero del Lavoro e MEF, sia
determinato l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione
di cui all’articolo 5 della Legge n. 183/1987 e sia disposto l’utilizzo delle
stesse per l’estensione dell’esonero contributivo biennale alle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 dai datori di lavoro
privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il decreto potrà anche rimodulare la
durata temporale e l’entità dell’esonero e comunque assicurare una
maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo
massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
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Distinti saluti [email protected]