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2015 l’anno in cui convenne assumere…….
Avevamo intitolato con la frase “2015 l’anno in cui convenne assumere….” la prima
newsletter del 2015. Utilizziamo la stessa anche oggi perché alla luce dell’attuale versione non
definitiva del
Disegno di Legge di Stabilità 2016, sembra confermarsi il 2015 quale anno
sicuramente più conveniente dal punto di vista economico per assumere personale in forma
stabile.
Con la riforma del lavoro, il Governo auspicava la creazione di occupazione stabile e a conti fatti
possiamo dire che se l’intenzione era quella di ribaltare la tendenza ad assumere con forme
precarie (contratti a termine, contratti a progetto) spostandola verso forme più stabili (assunzione
a tempo indeterminato e somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing), l’obiettivo è
stato raggiunto.
Il contratto a tutele crescenti, accompagnato dal forte impatto dell’esonero contributivo triennale,
si è rivelato un binomio positivo quantomeno per raggiungere due obiettivi fondamentali ed
importanti:
- rendere meno costoso il contratto a tempo indeterminato rispetto ad altre forme flessibili;
- incentivare la stabilizzazione di contratti precari e avviare nuovi contratti stabili.
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Newsletter nr 6.2015
Ora siamo in prossimità della scadenza di un termine importante, il 31.12.2015 segna il confine tra
l’ultima possibilità per accedere ad un significativo esonero contributivo e di conseguenza di forte
impatto sul costo del lavoro dei prossimi tre anni, e un nuovo anno dove si confermano le
intenzioni di mantenere il costo del lavoro stabile più basso rispetto a quello più flessibile, ma con
risparmi nettamente inferiori agli attuali (almeno in questa prima fase di passaggio al Senato della
nuova Legge di Stabilità 2016).
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Newsletter nr 6.2015
L’ESONERO TRIENNALE CONTRIBUTIVO 2015 AGLI SGOCCIOLI
La legge di Stabilità 2015 (l. 190/2014) come ormai già conosciuto dagli addetti ai lavori, ha
introdotto un esonero contributivo triennale sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate
nell’anno 2015. L’esonero a conti fatti si è dimostrato essere di facile attuazione, con pochi
vincoli, ma con qualche insidia laddove le aziende hanno operato in un’area “border line” al limite
del comportamento fraudolento (assunzioni fittizie, appalti, assunzione di soci e/o familiari).
La nuova legge di stabilità, nella sua attuale versione approvata al Senato ma non ancora alla
Camera, ha previsto una riproposizione dell’esonero anche per le assunzioni del 2016 ma con
impatto sul risparmio contributivo e di conseguenza sul costo del lavoro decisamente più basso.
L’attuale co. 84 dell’art. 1 del Disegno di Legge di Stabilità prevede infatti una riduzione
dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016 a tempo indeterminato.
La percentuale di esonero contributivo passa dall’attuale 100% con un max annuo di 8.060 euro
annui ad un 40% con un limite massimo di esonero pari a 3.250,00 euro sempre su base annua. La
durata del medesimo esonero passa altresì da tre anni a due anni.
Detto ciò, con l’approssimarsi del 31.12.2015, ci sembra opportuno ricordare che in caso di:
-
Assunzioni a tempo indeterminato
-
Trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
entrambe effettuate entro e non oltre il 31.12.2015, con personale in possesso dei requisiti ex lege
190/2014 (1. assenza di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione
agevolata presso qualsiasi datore di lavoro; 2. assenza di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’esonero ovvero con società da questi
controllate o a questi collegate, nell’ultimo trimestre 2014), l’azienda beneficia di un esonero:
-
di durata triennale;
-
limitato nell’importo (max 8.060,00 euro annui per ciascuna assunzione);
-
limitato alla sola contribuzione INPS e non anche Inail;
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Newsletter nr 6.2015
La portata dell’esonero, salvo ulteriori modifiche alla Camera sulla Legge di Stabilità 2016, è
sicuramente vantaggiosa se applicata entro il 2015 rispetto alla versione prevista per il 2016.
A tal proposito:
Esempio numero 1, Assunzione a tempo indeterminato entro il 31.12.2015 di un lavoratore del
terziario (14 mensilità annuali) con retribuzione mensile di 1.500,00 euro lordi (21.000,00 annui).
Abbiamo una contribuzione a carico dell’azienda di euro 434,70 euro mensili, 6.085,80 annui. In tal
caso l’esonero corrisponderebbe a tutto la contribuzione prevista in quanto inferiore al limite max
di 8.060,00 e per un totale esonero triennale di 18.257,40 euro.
Esempio numero 2, Assunzione
31.12.2016,
a tempo indeterminato dopo il 31.12.2015 ed entro il
di un lavoratore del terziario (14 mensilità annuali) con retribuzione mensile di
1.500,00 euro lordi (21.000,00 annui). Abbiamo una contribuzione a carico dell’azienda di euro
434,70 euro mensili, 6.085,80 annui. In tal caso l’esonero, tenendo presente l’attuale versione
della Legge di Stabilità 2016 approvata al Senato il 20/11/2015, corrisponderebbe al 40% della
contribuzione prevista (euro 2.434,32) comunque inferiore al limite max di 3.250,00 e per un
totale esonero biennale (non più triennale) di 4.868,64 euro.
Come si può vedere la differenza è significativa, si passa da uno sgravio complessivo di 18.257,40
euro in caso di assunzione o stabilizzazione nel 2015 ad uno di 4.868,64 euro per la medesima
operazione effettuata nel 2016.
Arrivederci alla prossima newsletter!!!
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Newsletter nr 6.2015