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Systech Italia S.r.l. - sede leg. Via XVIII Dicembre, 43 - sede oper. Via Ufente, 20 c/O TORRE PONTINA 04100 Latina - Part. IVA e Cod. Fisc. 02622030597 Tel. 0773 411008 Fax 0773 606064 - ww.systechsrl.eu
DETRAZIONE FISCALE 65%
Informativa sulle tardive presentazioni delle pratiche telematiche ENEA
e delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
Informativa relativa alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate 2013 tardive
con il presente documento La informiamo che la “Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori
che proseguono oltre il periodo di imposta” relativa agli interventi rientranti nella Legge di Stabilità 2014
(Ecobonus 65%) deve essere predisposta entro il termine di legge previsto il 31 di Marzo dell’anno nel
quale i lavori proseguono.
Per le comunicazioni effettuate in data successiva al 31 Marzo è prevista l’irrogazione della
sanzione in misura fissa da Euro 258 a euro 2.065 ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18
Dicembre 1997 n. 471.
Per tale motivo si ritiene, anche se l’agenzia delle entrate non lo ha mai confermato, che sia
legittimo avvalersi della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 472/1997 riconoscendo così una riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo edittale
(sempre che la violazione non sia stata già constatata) per un periodo limitato a 90 giorni dalla data
ultima di presentazione fissata al 31 Marzo (termine ultimo 30 Giugno).
In questi casi il ravvedimento operoso consiste nel pagamento di € 25,00 (1/10 di € 258,00)
mediante F24 contestuale all’invio della tardiva comunicazione inserendo il codice tributo “8911” nella
sezione erario (Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie).
Si ricorda inoltre che la tardiva comunicazione non comporta il decadimento del beneficio fiscale.
Informativa relativa alle pratiche telematiche ENEA 2013 tardive
Per l’omessa presentazione dell’invio telematico della pratica 65% all’ENEA, invece, è
espressamente previsto l’istituto della “remissione in bonis” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto
Legge 16/2012, ovvero la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio fiscale ponendo in essere,
seppure tardivamente, l'adempimento omesso - entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile (che è la prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine
previsto per effettuare la comunicazione o l'adempimento – in genere il 30 Settembre dell’anno
successivo) e pagando contestualmente mediante F24 una sanzione pari a € 258 con codice tributo
“8114”.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni:
0773 411008 - 393 9015229 - 393 9441135
Cordiali saluti, lo staff di Systech Italia
Data: 02/04/2014
File: SCO-INFO00214_00
Revisione: 00
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