Ravvedimento operoso per i tributi doganali e le accise. Nuove

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Transcript Ravvedimento operoso per i tributi doganali e le accise. Nuove

28 FEBBRAIO 2017
Ravvedimento
operoso per i tributi
doganali e le accise.
Nuove prospettive introdotte dal D.L. n.
193/2016
Con la menzionata novella legislativa, il ravvedimento operoso entra adesso a pieno regime anche per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con possibilità per gli operatori del settore di porre rimedio ad errori che
possono dare origine a sanzioni molto elevate e grandemente impattanti finanziariamente sugli assetti societari.
QUADRO NORMATIVO
Il TULD prevede (artt. 302 - 321) illeciti amministrativi puniti
con sanzioni pecuniarie amministrative.
L’illecito più frequente è quello previsto e sanzionato dall’art.
303 del TULD, rubricato “ Differenze rispetto alla dichiarazio-
ne di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito
o alla spedizione ad altra dogana”.
Ai sensi di tale norma, “se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli
calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti
supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come
segue:
 per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
 per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
 per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
 per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
 per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti”.
LE NOVITÀ
Nel caso in cui vengano attivati da parte degli uffici doganali
controlli finalizzati alla revisione dell’accertamento, l’attuale
sistema normativo consente l’applicazione dell’istituto del cd.
“ravvedimento operoso”, prima di ricevere la notifica del cd.
“processo verbale di revisione”.
Tale istituto, la cui disciplina è contenuta nell’art. 13 del D.Lgs.
n. 472/1997, permette al contribuente, attraverso il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, di
definire le omissioni e gli errori commessi nell’adempimento
di disposizioni tributarie di natura doganale, vedendosi così
drasticamente ridotto un carico sanzionatorio che, specialmente in materia doganale - come visto - è estremamente
gravoso e del tutto sproporzionato con i diritti accertati.
Con il D.L. n. 193/2016 convertito con la Legge n. 225/2016 è
stata estesa ai tributi doganali la possibilità di sanare le violazioni commesse dal contribuente anche nelle ipotesi di verifiche in corso non ancora definite con un processo verbale.
Infatti, fino all’emissione dell’avviso di rettifica dell’accertamento (atto distinto e successivo al “verbale di revisione
dell’accertamento”) o - per quanto riguarda le accise - l’avviso di pagamento, gli operatori possono ora accedere all’istituto del ravvedimento anche con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane.
L’art. 20, comma 4 della L. n. 449/1997 dispone, infatti, che
“non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui
Nella sostanza, dunque, in caso di attività di controllo a posteriori e prima della notifica di un verbale di revisione o di
constatazione, il contribuente potrà giovare del pagamento
della sanzione ridotta, procedendo contestualmente alla
regolarizzazione del tributo o della differenza, nonché al
versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.
Sugli eventuali maggiori diritti sono, tuttavia, dovuti gli interessi di cui all’art. 86 del TULD, qualora l’istanza di revisione
dell’accertamento sia presentata oltre 90 giorni dopo la
data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Detta riduzione, in dettaglio, potrebbe arrivare ad 1/7, se il
ravvedimento viene effettuato nei due anni dall’omissione o
dall’errore commesso, ovvero ad 1/6, in caso di ravvedimento oltre i due anni.
REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO SU ISTANZA
DI PARTE
Quanto ai tributi doganali, tale novità normativa introdotta
dal D.L. n. 193/2016 si affianca a quella già disciplinata
dall’artt. 46 e ss. del Reg. UE 952/2013 e dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 374/1990, cd. “revisione dell'accertamento su
istanza di parte”.
Sul piano sanzionatorio, l’istituto in questione, ove attivato
tempestivamente dal contribuente (ossia, prima che le operazioni doganali siano state oggetto di controlli o revisione
da parte degli Uffici), non dà luogo all’applicazione di alcuna
sanzione.
il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ”.
CONTATTI
Matteo Moretti
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Agostino Giovinazzo
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