dichiarazione integrativa. ravvedimento a pieno
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Transcript dichiarazione integrativa. ravvedimento a pieno
Domenica,08Gennaio2017-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
29DICEMBRE2016
DICHIARAZIONEINTEGRATIVA.RAVVEDIMENTOAPIENO
REGIMEFINOAOGGI
LadistinzioneamonteèsempretraerroririlevabiliomenoinsededicontrolloautomaticooformaledelFisco
Premessa – Ventinove dicembre 2016, è questa la data
spartiacque tra le sanzioni in versione light e quelle che
invece pongono il contribuente dinanzi all’intervento più
severo disposto dalle disposizioni normative in materia di
violazionicollegatealledichiarazionideiredditi.
Amontevièsempreladistinzionetraerroririlevabiliinsede
di controllo automatico o formale e quelli invece non
ravvisabilidaglistessi.
Errori non rilevabili in sede di controllo automatico o
formale - Sono errori non rilevabili in sede di controllo
automatizzatooformale:
l’omessaoerrataindicazionediredditi;
l’erratadeterminazionedeiredditi;
l’indicazionediindebitedetrazionid’impostaodideduzioni
dall’imponibile.
Erroririlevabili - Sono invece errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, gli errori materiali e di
calcolonelladeterminazionedegliimponibilie/odelleimposte;l’indicazioneinmisurasuperioreaquellaspettante
dionerideducibiliodetraibili(adesempio,spesemedicheocontributiprevidenziali);ritenuted’accontoe/ocrediti
d’imposta.
Per la prima tipologia di errori la presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre comporta
l’applicazionedellasanzioneinmisuraridottadispostaall’art.8delD.Lgs471/97riguardantele“violazionirelativeal
contenutoealladocumentazionedelledichiarazioni,ossiaeuro250(art.8,comma1*),ridottaad1/9,aisensidella
lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997( euro 27,78) , aggiungendo a tali importi la sanzione per
omessoversamento,selostessoèdovuto,parimenteravvedibile.
Successivamentealdecorsodeinovantagiornidallascadenzadelterminedipresentazionedelladichiarazione,le
violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di
infedeledichiarazione(art.1D.Lgs471/97),perlaquale,dal1°gennaio2016,èprevistaunasanzionecompresa
tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato
applicando le riduzioni previste dell’articolo 13 del D.lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il
ravvedimento.
Vadaséchetalesanzionetrovaapplicazionesoloconriferimentoaquelleviolazionicostituenti,sindall’origine,
infedeltà dichiarativa, mentre quelle consistenti, sin dall’origine, in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi del
citato articolo 8, rimangono sanzionab ili in forza della relativa disposizione (circolare Agenzia delle entrate 42/e
2016).
Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, trova
operatività l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta secondo
quantodispostoinmateriadiravvedimentooperoso.
In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine
ordinario,oanchesuccessivamente,percorreggereerroririlevabiliinsededicontrolloautomatizzatooformale,
lasanzioneconfigurabileèsoloquellaperomessoversamentodicuiall’articolo13delD.lgs.n.471del1997,pari
al30%diogniimportononversato(nontrovaapplicazionelasanzionedieuro258,oggieuro250).Rimaneferma
lapossibilitàdiavvalersidelravvedimentooperoso.
AUTORE:ANDREAAMANTEA
CATEGORIE:DICHIARAZIONE>RAVVEDIMENTO
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