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Studio TEOREMA SERVIZI di A. Drappero
Soluzioni per adempimenti dei sostituti d’imposta
Adempimento Mod. 770 2015 – Nuovo regime sanzionatorio.
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Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta o presentazione della stessa con ritardo
superiore a 90 giorni : Sanzione dal 120%
120 al 240%
240 dell'ammontare delle ritenute non versate con un
minimo di euro 258,
258
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni : Sanzione da euro 258 a euro
2.065
2.065.
065.
Dichiarazione infedele Sanzione dal 100%
100 al 200%
200 dell’importo delle ritenute non versate.
Omissione o incompletezza della dichiarazione: Sanzione da euro 516 a euro 4.131.
4.131.
Per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata Sanzione di euro 51.
51.
Data ultimo aggiornamento delle news : 29 Dicembre 2015
Dicembre 2015 | Niente sanzioni per la C.U. 2015. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le
sanzioni previste per la C.U. 2015 non verranno applicate, trattandosi del primo anno “sperimentale” del
nuovo adempimento. Sono state invece confermate le sanzioni per la C.U. 2016.
Settembre 2015 | Il nuovo reato di omessa presentazione del modello 770 vale anche per il
Modello 770 2015. L’ultima data utile per evitare questo reato sarà il 20 Dicembre 2015. La pena per i
trasgressori scatterà se l’ammontare delle ritenute non versate supera il valore di Euro 50.000.
Settembre 2015 | Dopo la scadenza dell’invio telematico (21 settembre 2015) siamo entrati nel
periodo dei 90 giorni (scadenza 20 Dicembre 2015) previsti per il ravvedimento operoso con sanzione
ridotta. In caso di errori, correzioni o integrazioni è possibile inviare una dichiarazione integrativa. Le
integrazioni sono possibili fino alla scadenza del Modello 770 2016. La sanzione ridotta è stabilita al
valore minimo di 25,82 Euro, che può essere spontaneamente corrisposta in F24 utilizzando il codice
tributo 8911 anno 2014 (anno d’imposta del Modello 770. 2015).
Agosto 2015 | Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle compensazioni tramite F24 che
potranno essere effettuate senza limitazioni anche in presenza di debiti a ruolo superiori a 1500 euro per
i quali è scaduto il termine di pagamento. Ci si riferisce in particolare alle compensazioni delle imprese
per le ritenute e i rimborsi a dipendenti e collaboratori.
Luglio 2015 |
Anche nel caso di ravvedimento operoso per il modello 770/2015 si applicano le
nuove disposizioni elencate nella Legge di Stabilità, sia alla trasmissione stessa del modello sia ai
versamenti in ritardo. Le sanzioni e le opportunità di ravvedimento operoso cambiano a seconda della
violazione:
- mancato versamento del tributo;
- errori ed omissioni sul versamento;
- presentazione tardiva.
Giugno 2015 |
In data 26 Giugno 2015 sono stati approvati cinque decreti attuativi della Delega di
Riforma Fiscale. In particolare una rimodulazione delle sanzioni che da una parte tiene conto
dei comportamenti che, pur essendo illeciti, non sono fraudolenti mentre inasprisce le
sanzioni per i reati più gravi.
Maggio 2015 |
Modelli 770 2015 : la scadenza è confermata per la data del 31 Luglio 2015.
2015 Per
quanto riguarda le modalità dell’eventuale ravvedimento, una novità è costituita dalla dichiarazione
Correttiva o Integrativa parziale con la quale è possibile la trasmissione di ulteriori comunicazioni che
dovranno rispettare la progressione numerica delle certificazioni e rettificare nel frontespizio il valore
totale.
Studio TEOREMA SERVIZI - Tel.: (+39) 0123.40.259
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News e Aggiornamenti
Marzo 2015 |
Modello C.U.: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che saranno concessi tempi più
lunghi per l’invio delle C.U. oltre la scadenza del 9 Marzo, non solo per il lavoro autonomo ma anche per
il lavoro dipendente, senza incorrere nelle sanzioni. Inoltre è stata data la possibilità di invio di flussi
separati per tipologia di reddito. Per le certificazioni già inviate invece è possibile solamente la
correzione o l’annullamento. Tutto questo costituisce una risposta alle richieste di proroga ed allo
sciopero dei consulenti del lavoro.
Febbraio 2015 |
Modello C.U. (che sostituisce il vecchio CUD) : I redditi esenti ed i redditi che non
concorrono alla costruzione del Modello 730 precompilato possono essere inviati oltre la scadenza del 2
Marzo senza incorrere nelle sanzioni. Questa disposizione riguarda in particolare il lavoro autonomo ed
alcune fattispecie di lavoro dipendente (es.: redditi esenti, rapporti di lavoro o tipologie di contratto
multipli, conguagli effettuati da altri soggetti, ecc...).
Febbraio 2015 |
Dal 1° Gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso che ha
eliminato i limiti temporali.
temporali La novità consiste nel fatto che questa nuova modalità di ravvedimento è
retroattiva e si potrà applicare a tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate dal 1° Gennaio 2015
anche se hanno per oggetto violazioni commesse precedentemente.
precedentemente
Gennaio 2015 |
Il quadro normativo sanzionatorio, per il Modello 770 2015 , appare assai diverso
rispetto agli anni precedenti. E’ stata mantenuta la sanzione ridotta entro i 90 giorni successivi alla
scadenza ma la sanzione minima sale a 258 Euro.
Gennaio 2015 |
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Pubblicati sul sito dell’Agenzia:
Il Modello CU 2015 (ex CUD) (versione definitiva), il provvedimento di approvazione e le
Specifiche tecniche per l’invio telematico.
Il Modello 770 2015 Semplificato (versione definitiva). La scadenza è fissata per il 31 Luglio 2015.
Il Modello 770 2015 Ordinario (versione definitiva). La scadenza è fissata per il 31 Luglio 2015.
Modello 770 integrativo e ravvedimento operoso
Mancato pagamento delle ritenute Superando la scadenza della presentazione del modello 770
(19 Settembre), il mancato pagamento delle ritenute è reato. In base all’articolo 10 bis del Dl n. 74/2000 è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un
ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Ravvedimento operoso :
La possibilità di effettuare il ravvedimento operoso è riconosciuta entro un
lasso di tempo ben definito, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale la violazione è stata commessa. L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il ravvedimento
è ammesso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano avuto formale notifica.
In sostanza è necessario che :
• la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i
tributi che sono oggetto di controllo);
• non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di
documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Quali solo le violazioni “ravvedibili”
Potranno essere regolarizzate entro il termine di presentazione del modello 770 le violazioni connesse:
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News e Aggiornamenti
• all’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate; in tal caso, oltre agli interessi e
alle ritenute omesse, è dovuta la sanzione in misura ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzione
ordinaria del 30%);
• all’omessa effettuazione delle ritenute; in tal caso, oltre agli interessi è dovuta la sanzione in misura
ridotta pari al 2,5% (un ottavo della sanzione ordinaria del 20%);
• all’infedele presentazione del modello 770; in tal caso è dovuta la sanzione in misura ridotta pari ad
euro 32 (un ottavo della sanzione ordinaria di euro 258) oltre alla sanzione di euro 6 (un ottavo della
sanzione ordinaria di euro 51) per ogni percipiente non dichiarato;
dichiarato se non sono state versate le ritenute è
necessario procedere anche al versamento di quanto omesso, oltre agli interessi ed alla sanzione in
misura ridotta del 12,50% (un ottavo della sanzione ordinaria pari al 100% delle ritenute omesse).
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E` sufficiente il 770 per provare l`omesso versamento delle ritenute sentenza del
12 Maggio 2014 (decisione espressa dalla Corte di Cassazione).
Con la presentazione della dichiarazione dei sostituti d`imposta, è lo stesso datore di lavoro a dichiarare il
quantum dell`imposta che avrebbe dovuto rendere all`Erario.
Il modello 770 modificabile anche in sede processuale sentenza Gen.2013
Il Sostituto d’imposta, fatta eccezione per alcuni casi particolari, può modificare il Modello 770 anche
nel corso del giudizio tributario se riesce, ovviamente, a fornire elementi probatori tali da smentire le
pretese dell’Amministrazione Finanziaria in sede di avviso di accertamento emesso e notificato, ad
esempio, per omessi e ritardati pagamenti per imposte a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
Tale linea giurisprudenziale è stata emessa dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la Sentenza
n. 1419 del 22 Gennaio 2013.
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Modello 770 correttivo: domande frequenti
Dichiarazione correttiva nei termini - Può essere correttiva parziale o correttiva integrale. Deve
rientrare nei termini previsti (per il 2013 il termine è il 31 Luglio). Dopo questa data è possibile
inviare la dichiarazione correttiva integrativa. Non è soggetta a sanzioni.
Dichiarazione integrativa - Può essere integrativa parziale o integrale. E’ soggetta a sanzioni
solo nel caso in cui la correzione sia rilevante ai fini tributari.
Termine presentazione 770 rettificativo - Non esiste un termine per l’invio del modello
rettificativo. Per quanto riguarda le sanzioni dipende dall’oggetto della rettifica. La terminologia
normativa non parla di 770 rettificativo ma di dichiarazione correttiva o integrativa.
Quante dichiarazioni correttive si possono inviare - Non esistono limiti. E’ sufficiente
conservare le ricevute di tutti gli invii telematici effettuati. Ogni dichiarazione correttiva integrale
sostituisce la dichiarazione precedente. Invece, la dichiarazione correttiva parziale si aggiunge a
quella inviata in precedenza, senza sostituirla.
Riferimenti per le vostre richieste:
Tel.mobile.:
Tel.fisso….:
347.837.1946
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