Libertà sindacale negativa

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Università di Urbino
Facoltà di Economia
sede di Fano
A.A. 2010/2011

DIRITTO DEL LAVORO
Natalia Paci

LEZIONE 3
La libertà sindacale
24 febbraio 2011


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LE FONTI DELLA LIBERTA’ SINDACALE
INTERNAZIONALI:
Convenzione OIL n. 87
Convenzione OIL n. 98

COMUNITARIE:
Carta dei diritti fondamentali, c.d. Carta di Nizza, del 7 dicembre 2000 (artt. 12
e 28)

NAZIONALI:
Art. 39, comma 1, Costituzione
Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori
Con lo Statuto si ha una concreta attuazione - a livello aziendale - del principio
costituzionale: il titolo III dello Statuto prevede una specifica normativa
PROMOZIONALE dell’organizzazione e dell’attività sindacale nei LUOGHI
DI LAVORO.


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LA SPECIFICITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE
39, COMMA 1, COST.:
“L’organizzazione sindacale è libera”
RISPETTO ALLA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
(ART. 18 COST.):
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare”
Specifico riconoscimento della LICEITA’ dell’attività sindacale;
● “Organizzazione” e non “associazione”:
● anche forme organizzatorie che non hanno carattere associativo (es:
CI e CdF);
● struttura non necessariamente permanente: anche organismo creato
ad hoc;
● Libertà non riservata ai “cittadini”: quindi anche agli “stranieri”.



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IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE
PROFILI INDIVIDUALI:
Libertà sindacale positiva
Specificata dall’art. 14 Statuto (libertà nei luoghi di lavoro) e
dall’art. 15 (nullità di atti discriminatori in ragione dell’adesione
al sindacato).
Riscontro in norme internazionali (art. 2 Convenzione OIL n. 98)
Libertà sindacale negativa
In Italia, efficace sostegno alla libertà sindacale negativa con art.
15 Statuto: nullità di atti discriminatori in relazione alla mancata
affiliazione ad un sindacato.
Questa seconda libertà non trova riscontro in norme internazionali:
nei paesi anglosassoni diffuse clausole di sicurezza sindacale (closed
shop)


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(segue) IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE
PROFILI COLLETTIVI:
Libertà di organizzazione:
● libertà delle forme organizzative;
● libertà delle regole interne;
● libertà nella definizione degli obiettivi (meramente economici o anche politici)
● libertà nella scelta degli strumenti dell’attività;
● libertà di aderire ad organizzazioni complesse, di secondo grado;
● libertà di privilegiare il vertice o la base, gli associati o la classe di lavoratori
(iscritti e non)
AUTODELIMITAZIONE del proprio ambito di operatività e della categoria di
riferimento (per settori produttivi o per mestiere o per territorio o per mera scelta
strategica)
Libertà di azione (di lotta) e di contrattazione
● all’interno dell’impresa;
● nei confronti delle istituzioni.
Ma NO DIRITTO A TRATTARE: l’apertura delle trattative, così come gli esiti, è
affidata ai RAPPORTI DI FORZA.


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IL CARATTERE “SINDACALE”
Quali attività possono essere definite “sindacali” ai sensi dell’art. 39,
comma 1, Cost?
IL CRITERIO TELEOLOGICO
Funzione di AUTOTUTELA di interessi collettivi di lavoro.
Storicamente, non solo tematiche rivendicative-aziendali, ma anche politiche in
senso lato (comunque, però, di interesse specifico dei lavoratori, e non dei cittadini
in generale).
IL CRITERIO DEGLI STRUMENTI IMPIEGATI
Attraverso
i
tipici
strumenti
dell’azione
sindacale,
all’AUTOTUTELA DIRETTA:
sciopero;
- contrattazione collettiva;
- assemblea, raccolta firme, ecc.

improntati

IL PROFILO SOGGETTIVO
Autotutela posta in essere dagli stessi lavoratori o da loro rappresentanze.


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LA TITOLARITA’
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
I CASI CONTROVERSI
IMPRENDITORI
La concezione unilaterale:
● fenomeno necessariamente collettivo solo per i lavoratori;
● contratto collettivo inderogabile solo in peius.
● Sindacalismo
datoriale riconosciuto da altre norme sulla libertà di
associazione (art. 18) o la libertà di iniziativa economica (41 Cost.).
La concezione unitaria (prevalente):
non vi è motivo di escludere il sindacalismo datoriale dalla previsione
dell’art. 39 Cost.
LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI
Ormai la libertà sindacale interessa anche lavoratori autonomi,
parasubordinati e liberi professionisti.
Dubbi sulla legittimità di attività sindacali da parte di ordini
professionali, in quanto enti pubblici ad appartenenza obbligatoria,
sottoposti a vigilanza ministeriale.


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(segue) LA TITOLARITA’
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
I CASI CONTROVERSI
PUBBLICI DIPENDENTI
Al contrario del diritto di sciopero, la libertà sindacale dei pubblici dipendenti
non è mai stata messa in dubbio, ora confermata dalla c.d. privatizzazione del
pubblico impiego ex D. Lgs. 29/1993 (ora D. Lgs. 165/2001), che ha sancito
l’applicazione della tutela della libertà e attività sindacale nel settore pubblico
secondo le forme dello Statuto dei Lavoratori.
MILITARI
Vietata qualsiasi forma di coalizione (L. 382/1978):
● no diritto di sciopero;
● no costituire associazioni sindacali;
● no aderire ad altre associazioni sindacali.
POLIZIA DI STATO
A seguito della smilitarizzazione della PS (L. 121/1981) è riconosciuto il
DIRITTO DI ASSOCIARSI IN SINDACATI (art. 82). LIMITI:
● possono iscriversi solo a sindacati di categoria;
● i sindacati di polizia non possono aderire ad altre associazioni sindacali;
● vietato lo sciopero.


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MULTIDIREZIONALITA’ DELLA TUTELA
Il riconoscimento costituzionale della libertà sindacale esplica i
suoi effetti:
1. NEL DIRITTO PUBBLICO:
Immunità dell’organizzazione sindacale nei confronti dello STATO:
Ai pubblici poteri è preclusa ogni forma di controllo o ingerenza nella
sfera organizzativa del sindacato e nella sua identità politico-ideologica
Perciò il sindacato, svincolato da forme di soggezione, diventa un attore
fondamentale nelle dinamiche socio-politiche.

LIMITE: secondola Corte Cost. solo in casi eccezionali a salvaguardia
di superiori interessi generali (Corte Cost. n. 124/1991 in materia di “tetti
massimi” alla contrattazione collettiva)

2. NEL DIRITTO PRIVATO:
Immunità nei confronti del DATORE DI LAVORO.
LIMITE: Le normali esigenze organizzative dell’impresa