Lezioni - Gennaio

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I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE
AZIENDE SANITARIE

Chieti, 5 ottobre 2012


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FONTI NORMATIVE












artt. 2104, 2105 e 2106 codice civile
art. 28 Costituzione
art. 7 L. 300/1070 - Statuto dei lavoratori
Legge 604/1966
Legge 108/1990
art. 55 d.lgs. 29/1993
CCNL del 1.9.1995 comparto – artt. 28-32
Codice di comportamento – DM 28.11.2000
CCNL del 19.4.2004 comparto – artt. 10-16
artt. 68-70 d.lgs. 150/2009
CCNL del 10.5.2010 aree dirigenziali - artt. 5-15


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NORME SPECIALI





art. 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992
art. 1, comma 61 della l. 662/1996
art. 5, comma 4 della l. 97/2001
art. 32-quinquies del codice penale

Sostanziale ripubblicizzazione del rapporto di
lavoro pubblico (quantomeno nella materia
disciplinare: “costituiscono norme imperative”)
Competenze residuali della contrattazione
collettiva


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DEFINIZIONI
Il

procedimento disciplinare è una procedura
regolamentata, con norme di legge o negoziali, volta
ad accertare – ed eventualmente a sanzionare – una
o più determinate condotte tenute da un lavoratore
subordinato, in quanto considerate non conformi ad
una regola o ad un insieme di regole prestabilite

Differenze pubblico/privato
obbligatorio facoltativo

“doveri/obblighi”

Atto negoziale e non provvedimento amministrativo


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PRINCIPI GENERALI









TASSATIVITA’
PUBBLICITA’
GRADUALITA’ E PROPORZIONALITA’
IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITA’
SPECIFICITA’ E IMMUTABILITA’
CONTRADDITTORIO
BUONA FEDE
IRRIPETIBILITA’


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CRITERI DI GRADUALITA’ E
PROPORZIONALITA’
• l’ intenzionalità del comportamento
• il grado di negligenza imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto anche conto
della prevedibilità dell’evento
• la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle
disposizioni violate
• le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la
gravità della lesione del prestigio dell’Azienda
• entità del danno o pericolo provocato a cose o a persone, ivi compresi gli
utenti ovvero al disservizio determinatosi
• l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse
al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente ai
precedenti disciplinari nel biennio , al comportamento verso gli utenti o
al concorso nella violazione di più persone


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Principio gradualità
Sentenza Corte Cassazione penale n.
35472 del 14.9.2012
«Ricostruzione personalità
dell’indagato»


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GIURISPRUDENZA









Cassazione, sez. lav., 8.6.2009, n.13167
Cassazione, sez. lav., 7.4.1999, n.3373
Cassazione, sez. lav., n. 15932/2004
Cassazione, sez. lav., 28.7.2003, n.11589
Cassazione, sez. lav., 10.1.2007, n. 247
Cassazione, sez. lav., 3.10.2007, n. 20733
Cassazione, sez. lav. 23.10.2006, n. 22708
Cassazione, sez. lav., 27.11.2006, n. 25099


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…segue
•Cassazione, sez. lav., n. 17969/2010
•Cassazione, sez. lav., n. 21967/2010
•Cassazione, sez. lav., 14.10.2010, n. 21203
•Cassazione, sez. lav., 21.10.2010, n. 22621
•Cassazione, sez. lav., 22.10.2010, n. 21749
•Cassazione, sez. lav., 18.11.2010, n. 23303
•Cassazione, sez. lav., 1.7.2011, n. 14517
•Cassazione, sez. lav., 25.7.2011, n.16190
•Cassazione, sez. lav., 25.7.2011, n.16192


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RESPONSABILITA’

La responsabilità
consiste nelle
conseguenze personali
e/o patrimoniali a cui
va incontro il soggetto
che assume un
comportamento attivo
(azione) o passivo
(omissione) lesivo di
un interesse tutelato
dalla legge


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RESPONSABILITA’
PENALE
RESPONSABILITA’
CIVILE

RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA

RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE

R. PATRIMONIALE
R. CONTABILE
R. DISCIPLINARE
R. DIRIGENZIALE


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ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’

MANCANZA DI PUNIBILITA’ O DI COLPEVOLEZZA SECONDO LE ESIMENTI GENERALI
PREVISTE DAL CODICE PENALE:










art. 45
caso fortuito
art. 46
costringimento fisico
art. 47
errore di fatto
art. 48
errore su altrui inganno
art. 49
reato supposto e reato impossibile
art. 50
consenso dell’interessato
art. 51
esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
artt. 52, 53 difesa legittima (2044 cc)
art. 54
stato di necessità (2045 cc)


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MANCANZA TOTALE DI IMPUTABILITA’

incapacità di intendere e di volere per:
Ø
Ø
Ø
Ø

vizio totale di mente
età inferiore ai 14 anni
sordomutismo senza istruzione elementare
ubriachezza o tossicodipendenza non
autoprovocate


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ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA
DOLOSO
o secondo l’intenzione
PRETERINTENZIONALE
o oltre l’intenzione
COLPOSO
o contro l’intenzione

GRADO DELLA COLPA
lievissima
lieve
grave
gravissima



Negligenza
• Imprudenza
• Imperizia
• Non osservanza di
leggi, regolamenti,
ordini o discipline


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RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
ISCRITTI AD ALBI






Avvertimento
Censura
Sospensione
Radiazione


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I limiti al dovere di obbedienza
L’art. 17 del TU del 1957
La sua disapplicazione nei confronti del
comparto e il recepimento del principio nel
codice disciplinare
Piena vigenza per la dirigenza


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“L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito
un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve
farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le
ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di
darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del
superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.”
Art. 18
….. “Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato
ad eseguire va esente da responsabilità, salva la
responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.” …..


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CCNL del 6 maggio 2010
art. 5, comma 2
“Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i
criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla
responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti
delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla
violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e
le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla
responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15/ter del d.lgs.
n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei
risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità
professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei
dirigenti. Quest’ ultima viene accertata secondo le procedure e
mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di
valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre
2005. “


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RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI
• Rispondere del risultato dell’attività svolta
• Assumere funzioni di direzione ed organizzazione
rispondendo dell’andamento complessivo della struttura
• Adottare le decisioni necessarie al corretto espletamento del servizio
e all’appropriatezza
• Negoziare annualmente il budget funzionale
• Rispondere dell’efficace e efficiente gestione delle risorse attribuite
• Rispettare e far rispettare le direttive aziendali
• Attuare le deleghe di cui al d.lgs. 81/2008


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NUOVE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI
D.LGS. 150
• Art. 34 = modifica all’art. 5, c.2
– declaratoria poteri dirigenziali
“in via esclusiva” e “fatta salva la sola informazione ai
sindacati”
• Art. 35 = modifica all’art. 6
– piano del fabbisogno di personale proposto dai dirigenti
che individuano “i profili professionali necessari”
• Art. 49 = modifica all’art. 30
– trasferimento previo parere favorevole dei dirigenti
sulla professionalità in relazione al posto ricoperto o da
ricoprire
• Art. 50 = modifica all’art. 33
– mancata individuazione di eccedenze comporta
responsabilità erariale


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RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE
COMPARTO

Rimprovero verbale
Rimprovero scritto
Multa (max. 4 ore)
Sospensione (max. 10 gg)
Sospensione (max 6 mesi)
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso

Nel TU del
1957

Censura
Riduzione stipendio
Sospensione dalla
qualifica
Destituzione

Nel CCNL
del 2004


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RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE
DIRIGENZA

Fino al 6.5.2010

Specifica valutazione
nell’ambito del sistema delle
verifiche dei fatti che
concretizzano violazione
dei doveri
Recesso per giustificato motivo
Recesso per giusta causa


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LA LEGGE DELEGA 15 DEL 2009
art. 7
“Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari
e responsabilità dei dipendenti pubblici”
La delega in 14 punti è finalizzata a modificare la
disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di
potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici
contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed
assenteismo


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CRITICITA’ DEL PASSATO
Debolezza sanzionatoria
Ingerenza completa della contrattazione
Tolleranza datore di lavoro
Deresponsabilizzazione
Assenza sanzioni conservative per i dirigenti
Mezzi di impugnazione


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decreto delegato
ex lege 15/2009

titolo IV capo V

interventi su sanzioni e
responsabilità


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CARATTERISTICHE DELLE NUOVE
NORME
• rientrano nella potestà legislativa esclusiva
dello Stato
• sono imperative
• non possono essere modificate dalla
contrattazione collettiva se non nei casi
espressamente indicati dalla legge


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PRINCIPALI NOVITÀ
pubblicazione del codice disciplinare sul sito web aziendale
tutti i termini sono perentori (meno i 5 gg ex comma 3)
procedibilità anche in caso di connessione con il penale
nuova ripartizione di competenza (< 10 gg di sospensione)
sanzione concordemente determinata che sostituisce il
patteggiamento
reintroduzione delle sanzioni conservative per i dirigenti
catalogo di licenziamenti disciplinari
tassatività ed esclusività delle legge sulla materia rispetto alla
contrattazione
false attestazioni e certificazioni
controlli sulle assenze
semplificazione e maggiore esigibilità di aspetti procedurali
(audizione, prosecuzione, notizie da altre PA, impugnazioni)
permanente inidoneità psico-fisica
identificazione del personale


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Art. 68 = sostituzione art. 55 del 165
– disposizioni imperative anche ai sensi degli artt. 1339 e
1419 cc
– codice disciplinare sul sito web
– sanzione “concordemente determinata”
– no a forme di impugnazione (anche arbitro unico)
– sanzioni ascrivibili ai dirigenti (55-bis, c. 7 e 55-sexies, c.
3
– difficoltà applicative (vuoto normativo patteggiamento >
concordamento)

direttiva 9/2009


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Art. 69 = inserimento altri 8 artt. dopo il 55
55-bis = cambio competenza (da UPD a dirigente)
– abbreviazione termini - perentorietà
– memoria scritta e grave impedimento
– comunicazioni via posta elettronica o a mano e alternative
– richiesta notizie ad altre PA
– sanzione specifica (nuova) per rifiuto di collaborare
– continuità in caso di trasferimento e dimissioni
55-ter = prosecuzione anche in pendenza del proc. penale
– riapertura all’esito del proc. penale (in duplice senso)


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55-quater = catalogo fattispecie comunque oggetto di
licenziamento (7 di cui 5 senza preavviso)
– licenziamento per insufficiente rendimento
55-quinquies = nuovo reato di falsa attestazione di presenza
– obbligo di risarcimento del danno
– radiazione e licenziamento per il medico anche per mancata
constatazione diretta e riscontri oggettivi

55-sexies = nuova sanzione (sospensione da 3 gg a 3 mm)
– collocamento in disponibilità per inefficienza o incompetenza
professionale
– sanzione (max 3 mesi e niente risultato) per inerzia del
dirigente


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FNOMCEO
CODICE di DEONTOLOGIA MEDICA
ART. 24
Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino
certificazioni relative al suo stato di salute che
attestino dati clinici direttamente constatati e/o
oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla
massima diligenza, alla più attenta e corretta
registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi
obiettivi e scientificamente corretti


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comparto
Rimprovero verbale
Rimprovero scritto (censura)
Multa di importo variabile fino
ad un massimo di quattro ore di
retribuzione

dirigenza
---------Censura scritta
Sanzione pecuniaria € 200-500

Sospensione dal servizio s.r. max 15 gg
Sospensione dal servizio s.r. max 3 mm

Sospensione dal servizio s.r. max 15 gg
Sospensione dal servizio s.r. max 3 mm +
no retr. risultato per periodo doppio
Sospensione dal servizio s.r. 3 gg – 3 mm Sospensione dal servizio s.r. 3 gg – 3 mm
Sospensione dal servizio s.r.
fino a dieci giorni
Sospensione dal servizio s.r.
(con assegno pari al 50%) da 11
giorni fino ad un massimo di sei
mesi
Collocamento in disponibilità

Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso

Sospensione dal servizio s.r. 3 gg – 6 mm

---------Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso

Note:
s.r. = con privazione della retribuzione
per la dirigenza le sanzioni di sospensione possono essere differite per motivi assistenziali ovvero, con il
consenso del dirigente, trasformate in sanzione pecuniaria che prevede il servizio attivo


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infrazione
8 specifiche
fattispecie
Rifiuto di
collaborare (omertà,
dichiarazioni false,
reticenza)
Inerzia (omissione o
ritardo ingiustificati
dell’azione
disciplinare)
Risarcimento del
danno (da condanna
per violazione di
obblighi contrattuali)
Omessa vigilanza
(mancata
prevenzione e
contrasto
dell’assenteismo)
Inosservanza
obbligo dell’invio
del certificato per
via telematica

norma

sanzione

destinatari

art. 55-quater, c. 1 e Licenziamento (in 4 casi senza tutti
preavviso)
2
sospensione con privazione tutti
art. 55-bis, c. 7
graduata della retribuzione max
15 gg
sospensione max 3 mm con
privazione
graduata
della
retribuzione + no risultato per
periodo
doppio
della
sospensione
Sospensione con privazione
totale della retribuzione 3 gg-3
mm
Fatta salva altra sanzione

tutti (con la
precisazione di cui
all’ultimo periodo del c.
3)
tutti

art. 55-septies, c. 6

sospensione max 3 mm con
privazione
graduata
della
retribuzione + no risultato per
periodo
doppio
della
sospensione

tutti

art. 55-septies, c. 4

licenziamento, se reiterato

dirigenti medici

art. 55-sexies, c. 3

art. 55-sexies, c. 2


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55-septies = controlli sulle assenze (art. 71, comma 2)
– certificati solo in via telematica, senza oneri aggiuntivi
– sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo
– controlli e fasce di reperibilità per decreto
– responsabilità del capo della struttura e del direttore del
personale
55-octies = risoluzione del rapporto per inidoneità psicofisica
– procedura di attuazione solo per le amministrazioni centrali
per decreto
55-novies = obbligo cartellino o targa dal 13 febbraio 2010 e
deroghe
direttiva 3/2010
Art. 70 = comunicazione della sentenza in via telematica entro
30 gg dal deposito
Art. 73 = superamento dei collegi arbitrali


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Le Circolari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
16 settembre 2009, n. 4 (risoluzione unilaterale)
27 novembre 2009 n. 9 (procedimento disciplinare)
17 febbraio n. 3 (identificazione del personale)
28 aprile 2010 n. 5 (responsabilità per i medici)
19 luglio 2010 n. 8 (assenze dal servizio)
22 luglio 2010, parere n. 7 (impugnazioni)
28 settembre 2010 n. 2 (trasmissione telematica certificato)
23 dicembre 2010, n. 14 (problematiche sanzioni disc.)
17 gennaio 2011 nota Ispettorato (trasm. telem. certificato)
23 febbraio 2011 n. 1 (trasmissione telematica certificato)
24 luglio 2012 – parere (indicazioni sul certificato)


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TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
• Rimprovero verbale
rinvio alla contrattazione collettiva

• Minore gravità (con dirigente)
procedura ex comma 2

• Minore gravità (senza dirigente)
procedura ex comma 2 - UPD

• Maggiore gravità
procedura ex comma 4 - UPD


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LA PROCEDURA










la pubblicazione del Codice sul sito aziendale
i termini indicati sono quelli standard
per le sanzioni maggiori sono raddoppiati
la forma del rimprovero verbale
il rifiuto di accettare la contestazione
l’assistenza nell’audizione
il differimento dell’audizione
la prosecuzione del procedimento
la perentorietà dei termini


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• Pubblicazione Codice disciplinare
• Contestazione

(affissione)

entro 20 gg perentori dalla conoscenza

• Eventuale segnalazione all’UPD
entro 5 gg. dalla conoscenza

• Audizione
con preavviso di almeno 10 gg. (non prima di 5 gg. lavorativi)

• Irrogazione della sanzione o archiviazione
entro 60 gg. dalla contestazione (nei successivi 15 gg.)
(Termine perentorio per la conclusione: 120 gg.)

• Eventuale impugnazione solo dinanzi all’AGO
(tre forme di impugnazione)


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Competenza
capo della
struttura

Competenza
dell’ UPD

Conoscenza del
fatto
entro 20 gg.

Comunicazione
all’interessato
entro 5 gg.

Trasmissione UPD
entro 40 gg.

Contestazione e
convocazione
preavviso almeno 10 gg.

Contestazione e
convocazione
Preavviso almeno 20 gg.

Conclusione
entro 60 gg. dalla
contestazione

Conclusione
entro 120 gg. dalla
contestazione


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ADEMPIMENTI AZIENDALI
IMMEDIATI





informativa/direttiva a tutto il personale
verifiche incompatibilità (art. 52)
modifiche al regolamento di disciplina
individuazione UPD dirigenza e
soggetto che adotta la sanzione
• inserimento del codice disciplinare sul sito
• definizione procedura per inidoneità psicofisica
• eventuale adozione Codice di comportamento az.


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ASPETTI PARTICOLARI – 1
di dettaglio





Individuazione del responsabile (tabella nel regolam.)
Notifica della contestazione
Potere sostitutivo in caso di inerzia
Segnalazione da parte della direzione aziendale
(“…altrimenti acquisito notizia”)






Utilizzo terminologia impropria
Differimento o trasformazione sanzione
Sanzione pecuniaria (multa?) svalutata
Qualificazione di “grave” fatto illecito


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ASPETTI PARTICOLARI – 1
di dettaglio … segue

• Art. 73 del decreto 150 = soppressione Collegi
arbitrali
• Conseguentemente
l’unica
forma
di
impugnazione è il ricorso all’AGO
• Ripristino conciliazione sulle sanzioni
disciplinari


interpello MinLav n. 11 del 10.4.2012


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ASPETTI PARTICOLARI – 2
di carattere generale





Cartellino identificativo (circolare FP n. 3 del 17.2.2010)
Inidoneità psico-fisica (art. 55-octies)
Collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, c. 2)
Licenziamento per insufficiente rendimento
(art. 55-quater, c. 2)






Disallineamento contratti
Recidiva nel biennio (art. 7, c. 6 CCNL 6.5.2010)
Strumenti paradisciplinari
Comitato dei garanti


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NODI IRRISOLTI












perentorietà termine 5 gg (55-bis, c. 3)
“senza indugio “ termine 40 gg
inerzia del responsabile (eccesso di delega – 6, c.2., lett. E)
parametri di ragionevolezza sulle decisioni di merito (55-sexies, c. 3)
riparto delle competenze
licenziamento disciplinare e licenziamento per GC o GM
l’obbligatorietà delle 7 (+ 1) fattispecie edittali di licenziamento
complessità e condizioni per applicare il 55-quater, c. 2 (insuff. rend.)
contraddittorietà sul danno all’immagine (55-quinquies, c. 2)
irrealtà della prescrizione dell’ultimo periodo del 55-quinquies, c. 3
difficoltà applicative 56-sexies
• c. 1 si tratta di una sanzione autonoma – solo condanna ?
• c. 2 collocamento in disponibilità: solo comparto ? - eccesso di delega


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UPD
ufficio procedimenti disciplinari
• UPD unico e separato comparto/dirigenza
• composizione
• monocratica o collegiale
• collegio perfetto o imperfetto
• presenza di professionisti (dichiarazione congiunta n. 3
• presenza di esterni
• compensi
• immodificabilità
• durata


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COMITATO DEI GARANTI
L’art. 22 del d.lgs. 165/2001 novellato stabilisce almeno tre
importanti principi che superano i contenuti dell’art. 23 del CCNL
dell’8.6.2000:
1. i componenti devono tutti essere soggetti terzi
2. il parere è obbligatorio ma non vincolante (“i provvedimenti
….. sono adottati sentito il Comitato dei Garanti”)
3. il parere è rilasciato soltanto su ipotesi di recesso derivanti
da responsabilità dirigenziale, facendo salva la responsabilità
disciplinare
Il successivo art. 27 impone alle Regioni di adeguare i propri
ordinamenti ai principi contenuti nel Capo II del decreto
legislativo e, nei fatti, detto adeguamento sembra essere
avvenuto all’epoca mediante gli indirizzi del Comitato di Settore
alla contrattazione collettiva nazionale.


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considerato che le controdeduzioni prodotte ed i chiarimenti esposti in sede di udienza dal dipendente Dott.
……………e dal proprio difensore Avv. ……….., non sono stati ritenuti completamente sufficienti per l’archiviazione
del procedimento;
ritenuto, pertanto, che l’Ufficio rileva nel comportamento tenuto dal dipendente una fattispecie riferibile all'art.
6 del CCNL 6.5.2010, ed in particolare al comma 3 lettera c), in quanto il citato comportamento tenuto nei
confronti dell’utente, come espressamente rilevato ed evidenziato nell’atto di contestazione, ha nuociuto
all’immagine dell’Azienda USL 3 sia nei confronti dell’utente stesso, che in relazione al clima interno della
struttura di appartenenza. Infatti, l’utente ha manifestato il proprio disagio in uno specifico incontro con la
Direzione della U.F.C Salute Mentale Adulti, Zona/Distretto Pistoiese unitamente al Responsabile del
Dipartimento Salute Mentale;
ritenuto, inoltre, che l’Ufficio rileva nel sopra indicato comportamento tenuto dal dipendente una fattispecie
riferibile all'art. 6, del più volte citato CCNL 6.5.2010, con riferimento al comma 3 lettera i), in quanto il Dr. ……..
non ha operato per garantire all’assistito dalla struttura U.F.C Salute Mentale Adulti, Zona/Distretto Pistoiese,
una continuità nell’assistenza tale da consentire una corretta presa in carico dell’utente, limitandosi ad
effettuare una prescrizione farmacologica senza effettuare un colloquio diretto con l’assistito in modo da fornire
una risposta puntuale al bisogno sanitario espresso al momento dall’assistito;
considerato, di conseguenza, che da parte del dirigente Dott. ……………… è stata tenuta una condotta durante
l’esercizio del proprio lavoro non del tutto conforme ai principi di correttezza che, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 8, comma 4, lettera b) e lettera c) del sopracitato Codice Disciplinare, è considerata disciplinarmente
sanzionabile;
valutato, pertanto, che i fatti citati - in relazione al grado di negligenza dimostrata, alla rilevanza della infrazione,
alla entità del danno nonché alla sussistenza della circostanza attenuante del comportamento dell’utente inducono ad individuare la sanzione minore tra quelle previste dall’art. 8, comma 4 del CCNL del 6.5.2012;
visto l’art. 12, comma 5 del “Regolamento per i procedimenti disciplinari” adottato con deliberazione AUSL 3 n.
568 del 28.10.2010;


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DISPONE
Per le motivazioni in narrativa rilevate, all’unanimità dei presenti:
Che al Dott. ……………., dipendente di questa Azienda USL 3 di Pistoia, per le considerazioni e le motivazioni
sopra indicate, è irrogata la sanzione della CENSURA SCRITTA, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b) e
lettera c) del Codice Disciplinare, CCNL 6.5.2010, Area Dirigenza Medica e Veterinaria, a seguito del
comportamento tenuto nei confronti di un’utente presso la UFC Salute Mentale Adulti nel pomeriggio del
giorno 22 novembre 2011.
Che il dipendente può presentare ricorso, contro questa sanzione disciplinare, ai sensi del combinato
disposto del D.Lgs 165/01 e smi, dal D.Lgs 150/09 e smi, dalla L. 183/10, dal C.P.C. con le procedure ivi
indicate, nonché in applicazione di quanto stabilito dalla normativa in vigore.
Che la U.O. Gestione Risorse Umane provveda agli adempimenti conseguenti applicativi del presente
provvedimento nei confronti del dipendente Dott. …………., ovvero l’inserimento nel fascicolo personale del
presente atto.
Che al presente provvedimento è unita la contestazione di addebito prot. n. 56820 del 6/12/2011 che ne
forma parte integrante e sostanziale;
Che per economia procedurale, alle strutture aziendali indicate in indirizzo, il presente provvedimento sarà
trasmesso privo della contestazione di addebito e suoi allegati, presenti agli atti di questo Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari.