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Diritto Internazionale
Umanitario
Origini e sviluppo
Istruttore D.I.U.
Volontario C.R.I.
Nice Zauli


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NOZIONE
Il DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
(D.I.U.)
è
L’ insieme delle regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto
armato,
proteggono le persone che non prendono o non prendono più parte alle
ostilità
e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra


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Il diritto internazionale umanitario …
v
v
v
v

è parte del diritto internazionale
disciplina le relazioni tra Stati durante i conflitti armati
tende a ridurre per quanto più possibile le sofferenze,
le perdite e i danni causati dalla guerra
impone obblighi agli individui negli Stati belligeranti, in
primis ai membri delle FFAA

Non ha lo scopo di compromettere l’efficienza militare
nb: il DIU è del tutto compatibile con i principi militari
fondamentali, quali:
v economia delle forze
v semplicità di azione
v concentrazione della forza
v unità dell’azione
v libertà di manovra


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IL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO
Non indaga sulla liceità o meno della guerra, ne prende
atto e si preoccupa di limitare le sofferenze causate dal
conflitto tutelando, proteggendo ed assistendo le sue
vittime nonché disciplinando la condotta delle ostilità.

Ius ad bellum e Ius in bello
• Ius in bello = Diritto Internazionale Umanitario
• Ius ad bellum (o Ius contra bellum) si occupa di
considerare le ragioni o la legittimità del conflitto
• il DIU resta indipendente dallo Ius ad bellum.


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PRINCIPI DEL D.I.U.
L’obiettivo del D.I.U. è la tutela della vita, della dignità e dei
beni dei soggetti che versano in situazioni di grave necessità
e pericolo.
Il D.l.U. comprende un corpo di principi consuetudinari:

• Umanità (o “clausola Martens”)
• Proporzionalità e necessità militare
• Distinzione
• Limitazione delle perdite inutili ed
eliminazione delle sofferenze superflue


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PRINCIPIO DI UMANITA’
Clausola Martens: (1899) “ [...] I civili ed i combattenti
rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del
diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite,
dai principi di umanità e dai precetti di pubblica coscienza”
Ma ancor prima Jean Jacques Rosseau , ne “Il Contratto
Sociale “ (1792) La guerra è una relazione […] tra Stato e
Stato e gli uomini sono nemici solo accidentalmente […]
come soldati […]
Lo scopo della guerra essendo la distruzione dello Stato
nemico, si ha il diritto di ucciderne i difensori finché sono
armati, ma appena questi posano le armi e si arrendono,
cessano di essere nemici o strumenti del nemico e ritornano
ad essere semplicemente uomini, la cui vita nessuno ha il
diritto di prendere


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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA
Vantaggio militare diretto e concreto, in relazione con le
perdite umane e con la distruzione o il danneggiamento di
beni civili e culturali :
questo principio è volto a limitare i danni prodotti dalle
operazioni militari e, richiede che l’impiego dei mezzi e dei
metodi di combattimento non siano sproporzionati rispetto
al vantaggio militare che si vuole conseguire, costringendo i
belligeranti a cercare un equilibrio fra la necessità militare e
le esigenze umanitarie .


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Dichiarazione di San Pietroburgo - 1868
il solo fine legittimo che gli Stati devono prefiggersi
durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari
del nemico
a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il
maggior numero possibile di nemici
si va al di là dello scopo anzidetto se si impiegano
armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli
uomini messi fuori combattimento o ne rendono la
morte inevitabile


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PRINCIPIO DELLA NECESSITA’ MILITARE
Definizione: ragioni militari imperiose ed ineluttabili che
rendono necessario, e non altrimenti rinviabile, un
determinato comportamento, in assenza del quale non si
concretizzerebbe un vantaggio militare concreto per le
proprie forze armate o si determinerebbe un eccessivo
vantaggio per l’avversario.
La ragione militare e’ talvolta ammessa come esimente di
alcuni reati contro le leggi e gli usi della guerra.
(cfr. Codice Penale Militare di Guerra italiano, Tit. IV)


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PRINCIPIO DELLA NECESSITA’ MILITARE
Il diritto internazionale umanitario ammette il ricorso
a questo istituto solo:
• nei casi espressamente previsti (in presenza di
disposizioni che contengano clausole del tipo “salvo
necessità militare” od equivalente) e nei limiti consentiti;
• se il vantaggio e’ diretto e verificabile oggettivamente nel
caso concreto (non è ammesso il ricorso in astratto);

• se rispetta il principio di proporzionalita’


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PRINCIPIO DI DISTINZIONE
distinzione tra popolazione civile e combattenti e tra
beni civili e obiettivi militari:
(art. 48, i protocollo aggiuntivo del 1977)

le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento,
distinzione fra la popolazione civile e i combattenti,
nonche’ fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari
e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro
obiettivi militari.


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OBIETTIVO MILITARE (Art. 52 co. 2, I Prot. 77)
Bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego
contribuisce efficacemente all’azione militare e la cui distruzione
totale o parziale, conquista o la cui neutralizzazione offre, nel caso
concreto, un vantaggio militare preciso.
BENI DI CARATTERE CIVILE (Art. 52 co. 2, I Prot. 77)
Tutti i beni che non costituiscono obiettivo militare.
Essi non possono essere:
- oggetto di atti di ostilità o rappresaglia;
- utilizzati in appoggio allo sforzo militare.


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Limitazione delle perdite inutili ed
eliminazione delle sofferenze superflue
• Proibizione

di armi o sistemi d’ arma con munizionamento o
modalità d’impiego tali da colpire con effetti traumatici
eccessivi, arrecando sofferenze inutili ed inalleviabili;
• Riduzione degli “effetti collaterali” .
• Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le Forze
Armate nemiche, per far ciò è sufficiente neutralizzare il
maggior numero possibile di nemici;
• si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le
sofferenze degli uomini messi fuori combattimento;
• l’uso di tali armi o sistemi d’arma è contrario alla morale
umana


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ED ORA UN PO’ DI STORIA………………….


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Prima della codificazione la disciplina della guerra era
affidata a norme di diritto interno e a norme
consuetudinarie .
Ogni civiltà aveva proprie regole :
•Il Codice di Hammurabi ( XVIII sec. A.C.),
•Il Poema indiano Mahabharata (V° sec. A.C.),
• la Bibbia,
• il Corano,
in tutti si rinvengono norme che impongono il rispetto
per l’avversario.


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S. Agostino: “se il nemico che combatte deve perire,
che sia per necessità non per tua volontà […] il vinto e
il prigioniero hanno diritto alla compassione”

Francisco de Vitoria (1496-1546): de jure belli
“non è mai lecito uccidere l’innocente in quanto tale e
intenzionalmente”
“tuttavia incidentalmente, anche se consapevolmente, è
lecito in certi casi uccidere innocenti”
MA “si deve evitare che dalla guerra derivino mali superiori
a quelli a cui la guerra pone rimedio”.


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Francisco Suarez (1548-1617)
Condizioni per la guerra giusta: (1) autorità legittima,
(2) giusta causa, (3) mezzi adatti e proporzionalità
nell’inizio, prosecuzione e vittoria.
Gentili (1552-1608)
la necessità militare può rendere legale qualunque cosa.
MA l’abuso dei mezzi militari potrebbe indebolire la causa
della giustizia e dare all’avversario ragione per muovere a
sua volta una guerra giusta. Quindi, non violare le donne del
nemico né provocare offese contro la giustizia naturale


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Rousseau: Le contrat social – 1772
Fyodor Martens - 1899
Dichiarazione di San Pietroburgo - 1868

verso la “codificazione”….
Cavalleria e codici dell’onore militare
Ordinanza della Marina francese – 1832
Codice penale militare del Regno delle Due Sicilie – 1819
Regolamento di servizio per le truppe in campagna (Regno di
Piemonte – 1833)

Codice Lieber – USA 1863 →principio di Distinzione fra belligeranti
e popolazione civile ed obbligo di Rispetto e Protezione dei
prigionieri


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battaglia di Solferino – 24 giugno 1859

Henri Dunant
1862 ”Un Souvenir de Solférino”


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Dunant propose due misure per
l’assistenza alle vittime della guerra

1. la creazione di Società di soccorso
ai militari feriti che mobilitassero le
risorse della carità privata
2. l’adozione di una Convenzione
per la protezione dei feriti sul
campo di battaglia e di tutti coloro
che prestano loro soccorso
origine delle Società
di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa
origine delle Convenzioni di
Ginevra


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ripartizione tra

“diritto di Ginevra”

“diritto dell’Aja”

(diritto dell’assistenza)

(diritto della violenza)

significato solo classificatorio
protezione delle vittime
regola modo di svolgimento delle ostilità

Oggi tale ripartizione è decaduta perché i Protocolli del 1977 trattano sia
dei mezzi e metodi di combattimento che della tutela delle persone.


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Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864
per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra
•obbligo di soccorrere i feriti e i malati a qualunque nazione
appartengano (art. 6)
•neutralità e inviolabilità del personale e delle installazioni e
trasporti sanitari (artt. 1 e 2)

•segno distintivo della croce rossa su fondo bianco (art. 7)


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Le prime codificazioni
1864 – 1^ Convenzione di Ginevra
1868 – Dichiarazione di San Pietroburgo rinuncia all’uso, in tempo di
guerra, di proiettili esplosivi inferiori ai 400 grammi
1899- Dichiarazione L’ Aja relativa all’uso di proiettili che si
espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano
1906 -2^ Convenzione di Ginevra
1907- Revisioni delle Convenzioni de L’ Aja ed adozione di nuove
convenzioni

TUTTAVIA
- primato della necessità militare

- clausola si omnes, in base alla quale l’applicazione delle convenzioni
era obbligatoria solo ove ne fossero parte tutti gli Stati belligeranti


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successivamente
1925- Protocollo di Ginevra relativo all’impiego in guerra di gas
asfissianti , tossici o similari e di mezzi batteriologici
1929- 3^ Convenzione di Ginevra (revisione della 2^ ed una nuova)
1949- Quattro Convenzioni di Ginevra
1954- Convenzione L’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato
1972- Convenzione (Londra, Mosca e Washington) sul divieto dello
sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o
a base di tossine e sulla loro distruzione
1977- I^ e II^ Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra rafforzativi
della protezione delle vittime nei conflitti armati Internazionali (1°) e
Non Internazionali (2°)


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1980 - Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di alcune armi
convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati.
Questa convenzione comprende:
- il Protocollo (I) relativo alle schegge non localizzabili;
- il Protocollo (II) sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri
dispositivi;
- il Protocollo (III) sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di armi incendiarie;
1993 - Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di
armi chimiche, e sulla loro distruzione;
1995 - Protocollo sull'uso di armi laser accecanti (IV Protocollo [nuovo] alla
Convenzione del 1980);
1996 - Revisione del Protocollo sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di mine,
trappole esplosive e altri dispositivi (II Protocollo [emendato] alla Convenzione del
1980);


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1997- Convenzione sulla proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione e
trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione (Ottawa )
1998 - Statuto della Corte Penale Internazionale;
1999 - II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aia per la protezione
rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato
2000- Protocollo ( New York) alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo
concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati
2005- III° Protocollo Aggiuntivo sull’adozione di un emblema distintivo
addizionale
2008- Convenzione sulle munizioni a grappolo (Dublino)