Il PERCHE` dell`ordinamento giudiziario
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L’ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
DEFINIZIONI,
CONTENUTI E FASI DI
SVILUPPO NORMATIVO
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ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO
«Insieme delle regole costitutive che
governano l’assetto ed il
funzionamento dell’ordine
giudiziario, definito quale
complesso degli organi ai quali è
affidato l’esercizio della funzione
giudiziaria»
MAGISTRATURA ORDINARIA
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In concreto…
Complesso organico (?) di norme che
regola:
Lo STATUS dei magistrati
L’ORGANIZZAZIONE degli uffici
giudiziari
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
(CSM) E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA
(MINISTRO)
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FINALITA’ ESSENZIALE
(COSTITUZIONE)
Distogliere la magistratura da
qualsiasi influenza perturbatrice
della sua
IMPARZIALITA’
ed
INDIPENDENZA
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a) Disciplina degli organi cui è
affidata l’amministrazione della
giustizia ordinaria;
b) Status giuridico dei magistrati;
c) Costituzione e funzionamento del
Consiglio Superiore della
Magistratura
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Il PERCHE’ dell’ordinamento
giudiziario
a) garantire l’INDIPENDENZA del
giudice attraverso corpo normativo
separato e di
b) armonizzare PROFESSIONALITA’
ed INDIPENDENZA dei magistrati
per c) l’ESERCIZIO
IMPARZIALE/EFFICACE DELLA
FUNZIONE
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Sviluppo storico-giuridico
dell’O.G.
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PRIMA FASE: Statuto Albertino
Giudici-funzionari nominati dal Re
R.d. 1865 crea corpo di magistrati
di carriera nominati
dall’esecutivo con indipendenza
solo nominale
Pubblici ministeri alle dipendenze
del Ministro di Grazia e Giustizia
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«la giustizia emana dal Re ed è
amministrata in suo nome dai
giudici che egli istituisce»
(art. 68 Statuto Albertino)
«l’interpretazione della legge, in
modo per tutti obbligatorio,
spetta esclusivamente al potere
legislativo»
(art. 73 Statuto Albertino)
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Leggi Orlando (1907-08):
Maggiore indipendenza attraverso
Istituzione del CSM
e
Principio dell’INAMOVIBILITA’ della
sede per i magistrati
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SECONDA FASE: Stato fascista
Decreto GRANDI (1942)
Indipendenza solo FORMALE:
«non si può garantire una buona
amministrazione della giustizia se non si
lascia indipendente la giurisdizione nei
suoi giudizi (…) questa indipendenza
non importa che la giurisdizione
costituisca un potere autonomo dello
stato, dovendo anch’essa informare la
sua attività alle direttive generali
segnate dal governo per l’esercizio di
ogni pubblica funzione, ma significa
soltanto che la giurisdizione non deve
subire influenze perturbatrici dei suoi
giudizi»
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Espansione dei poteri del Ministro:
- Sorveglianza sui magistrati;
- Potere di nomina delle commissioni di
esame per ammissione e progressione
di carriera;
- Designazione di membri del CSM;
- Assegnazione di sedi e promozioni;
- Collocamento fuori ruolo;
- Passaggio di funzioni.
CSM è organo consultivo del ministro
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Compressione dell’autonomia dei
magistrati:
- Corpo di pubblici dipendenti con status
professionale simile ai funzionari;
- Ordine gerarchicamente organizzato
con al vertice la Corte di Cassazione;
- Controllo del governo attraverso la
nomina degli uffici direttivi;
- Progressione vincolata al giudizio dei
superiori gerarchici (conformismo e
indipendenza interna)
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Regio Decreto Legislativo 31
maggio 1946, n. 511
“Guarentigie della magistratura”
Capo I - Della inamovibilità.
1. Disposizione generale.
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I magistrati non possono essere
privati delle funzioni e dello
stipendio, collocati in aspettativa,
in disponibilità o a riposo, oppure
essere destinati ad altra sede o ad
altre funzioni, se non nei casi e
nelle forme previsti dal 13
presente
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Sezione II - Della disciplina dei
magistrati.
17. Disposizione generale.
I magistrati non possono essere
sottoposti a sanzioni disciplinari se
non nei casi e nelle forme previsti
dal presente decreto.
18. Responsabilità disciplinare dei
magistrati.
Il magistrato che manchi ai suoi
doveri, o tenga in ufficio o fuori una
condotta tale, che lo14renda
TERZA FASE: Costituzione
Repubblicana (1948)
Titolo IV Costituzione (artt. 101113). Rinvio
VII Disposizione transitoria e finale:
«Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano a
osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente»
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Esplicito giudizio di NON
CONFORMITA’ alla Costituzione
Per evitare vuoto legislativo c’è
una sospensione dell’illegittimità,
MA…
Il Decreto Grandi può essere
oggetto di una questione di
costituzionalità?
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Secondo la Corte costituzionale
(sent. 156/63):
«in qualunque modo debba essere
interpretata questa disposizione
transitoria, riflettente l’esigenza di evitare
carenze nell’organizzazione giudiziaria in
attesa della revisione, alla stregua della
Costituzione,(…) è comunque chiaro
che, una volta avvenuta la revisione pur
parziale dell’ordinamento giudiziario
preesistente, le norme conservate non
possono sfuggire al sindacato di
costituzionalità»
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Attuazione costituzionale: missione
(in)compiuta?
Stratificazione successiva e dis-organica di
leggi attuative dei principi costituzionali:
Legge 195/58 istituisce il CSM
(indipendenza istituzionale);
Leggi “Breganze” (570/66) e
“Breganzone” (831/73) su progressione
di carriera (da gradi a funzioni, da
concorso a valutazioni);
Legge 66/63 (donne in magistratura)
Giurisprudenza della Corte costituzionale
(108/94 su qualità morali indiscusse)
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Verso una legislazione
organica: la riforma
“Castelli”
Legge delega 150/2005 per una
riforma dell’ordinamento giudiziario
I decreti legislativi d’attuazione:
- Istituzione della Scuola superiore della
magistratura (n. 26/2006);
- Riorganizzazione dell’ufficio del PM;
- Illeciti disciplinari (n. 109/2006);
- Accesso, progressione economica e di
funzione (n. 160/2006).
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La “sospensione” della
riforma
La legge 269/2006 :
“Sospensione dell’efficacia
nonché modifiche di
disposizioni in tema di
ordinamento giudiziario”
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MA…
rinvio effettivo o sospensione
parziale?
RINVIO fino al 31 luglio 2007
dell’efficacia del d. lgs. in materia
di accesso e progressione;
- SILENZIO rispetto al d. lgs.
istitutivo della scuola superiore;
MODIFICA i decreti su PM e illeciti
disciplinari
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La “riforma della riforma”:
la legge “Mastella”
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Legge n. 111 del 2007 di “Riforma
dell’ordinamento giudiziario”:
NO riforma organica ma
NOVELLAZIONE
STRATIFICAZIONE NORMATIVA
In vigore il Decreto Grandi come
modificato e i decreti attuativi di
riforma Castelli!
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RISCHIO
«congerie sempre più disordinata
di leggi fabbricate a getto continuo,
per le quali accade come per la
carta moneta, che quanto più lo
Stato ne stampa, tanto costano
meno»
(Calamandrei, Governo e
magistratura, 1921)
NECESSITA’ DI UN CODICE
DELL’O.G.?
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