LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7

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LICENZIAMENTO PER
GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Art.7 Legge 604/1966
A cura di:
Dott. Luigi Nappa
Responsabile Servizio Ispezione Lavoro
Direzione Territoriale del Lavoro-Varese
CONCETTO DI GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO
Art.3 legge 604/1966:
1. Ristrutturazione di reparti
2. Soppressione del posto di lavoro
3. Terziarizzazione ed esternalizzazione attività
Dottrina e Giurisprudenza:
1. Inidoneità fisica
2. Impossibilità di collocazione anche all’interno del Gruppo di
impresa
3. Licenziamento del lavoratore in edilizia per chiusura del cantiere o
fine fase lavorativa
4. Provvedimenti di natura amministrativa (ritiro della patente per
l’autista-ritiro del porto d’armi per la Guardia Giurata)
OBBLIGATORIETA’ DEL TENTATIVO
DI CONCILIAZIONE
•
Tutti i datori di lavoro imprenditori e non
imprenditori che presso ciascuna sede
stabilimento, filiale,ufficio o reparto autonomo
abbiano più di 15 dipendenti o più di cinque se
imprenditori agricoli
• Non rientrano nel numero per la
determinazione della soglia:
1. Gli assunti con rapporto di apprendistato
2. Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità
3. Lavoratori somministrati
………..continua
•
Sono ricompresi nell’organico aziendale:
1. I soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro
che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato
2. I lavoratori a domicilio
3. I lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro
subordinato
4. I lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
di lavoro
5. I lavoratori intermittenti in applicazione dell’art.39 D.Lgs
276/03 (in proporzione dell’orario svolto nel semestre)
PROCEDURA E MOTIVAZIONI DEL
LICENZIAMENTO
Art.7 della legge 604/1966
• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all’art.3 deve essere comunicato alla DPL
territorialmente competente rispetto al luogo ove viene
prestata l’attività lavorativa e per conoscenza al lavoratore
• Nella comunicazione il datore di lavoro deve
espressamente fare riferimento al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo e specificare i motivi del
licenziamento
……… continua
• Ricevuta la richiesta la DTL nei sette giorni
(termine perentorio) dalla ricezione convoca le parti
• Entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha
trasmesso la convocazione per l’incontro la
procedura si conclude
• Possibilità di proseguire oltre i 20 giorni se c’è
accordo di entrambe le parti finalizzata al
raggiungimento di una soluzione positiva
……………continua
• Il datore di lavoro può procedere al licenziamento con effetto dal
giorno della comunicazione di avvio del procedimento coincidente
con quello della ricezione della DTL:
• Se la DTL ricevuta la comunicazione non procede nel termine
perentorio di 7 giorni alla convocazione
• Se il tentativo non si conclude entro 20 giorni fatta salva la possibilità
di deroga (comma 6 dell’art.7 legge 604/66)
• Se il lavoratore non si è presentato all’incontro senza addurre alcuna
giustificazione o in caso di abbandono della procedura durante la
discussione (fattispecie verbalizzata dal conciliatore)
• Se la procedura si conclude con esito negativo
NOVITA’ D.L. N. 76/2013
• La procedura di cui all’art.7 della legge 604/1966 per licenziamento
per giustificato motivo oggettivo non trova applicazione:
• In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto
• Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto se una
norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento da parte
dell’impresa subentrante
Criticità:
-se l’azienda subentrante non applica un accordo che
prevede l’assorbimento del personale
-le aziende che perdono l’appalto spesso ne vengono a
conoscenza a ridosso della scadenza
• Licenziamenti in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa
CONSEGUENZE GIUDIZIARIE
• La mancata presentazione di una o entrambe le parti
al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai
sensi dell’art.116 del c.p.c.
• La mancata presentazione del lavoratore in caso di
legittimo e documentato impedimento a presenziare
all’incontro chiude comunque la procedura ma
l’assenza sarà valutata dal giudice in fase di
eventuale giudizio ai sensi dell’art.116 del c.p.c.
nelle “valutazioni delle prove”