sì al licenziamento che migliora i profitti

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Transcript sì al licenziamento che migliora i profitti

Domenica,08Gennaio2017-Direttore:AntonioGigliotti
GIURISPRUDENZA
30DICEMBRE2016
SÌALLICENZIAMENTOCHEMIGLIORAIPROFITTI
Illicenziamentopermotivooggettivononpuòritenersigiustificatosoloinpresenzadiunaaccertatacrisid'impresa
Con lasentenza n. 25201/16, pubblicata il 7 dicembre, la
Sezione Lavoro della Cassazione valorizza la libertà
d’iniziativa economica dell’imprenditore, sancita dall’art. 41
co. 1 Cost., legittimando l’uso del licenziamento per
aumentare la redditività d’impresa. Resta fermo il controllo
giudizialesulnessocausaletralasoppressionedelpostodi
lavoro del dipendente licenziato e la ragione addotta
dall’azienda.
Al centro di questo pronunciamento degli Ermellini c’è il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da
unaSrl(difesadall’avvocatoMaurizioRuben)aunlavoratore,
che ha proposto impugnazione ottenendo un verdetto a sé
favorevoleinesitoalgiudiziod’appello.
Mentre il Tribunale di Firenze ha ritenuto legittimo il
licenziamento
in
quanto"effettivamente motivato
dall'esigenza tecnica di rendere più snella la cd. catena di comando e quindi la gestione aziendale", la Corte
d’AppellodelCapoluogotoscano,afrontedellamancanzadiprova,dapartedeldatoredilavoro,dell'esigenzadi
fare fronte a sfavorevoli e non meramente contingenti situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività
produttivaovveropersostenerenotevolispesedicaratterestraordinario,haritenutononricorrenteungiustificato
motivooggettivodilicenziamento,conconseguentedirittodelricorrentearicevereunasommaparia15mensilità
dell'ultimaretribuzioneglobaledifatto.
AquestopuntoilgiudizioèproseguitonelleauledelPalazzaccio,dovehaprevalsola tesidifensivadellasocietà
secondo cui l'imprenditore è libero, pur nel rispetto della legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere più
funzionaleedefficientelapropriaazienda(art.41Cost.);concedereall'imprenditorelapossibilitàdisopprimereuna
specificafunzioneaziendalesoloincasodicrisieconomicafinanziariaedinecessitàdiriduzionedeicostisarebbe
unlimitegravementevincolantel'autonomiadigestionedell'impresa,garantitocostituzionalmente.
Secondo gli Ermellini, l’interpretazione letterale dell'art. 3 della L. n. 604/66 porta a escludere che per ritenere
giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere un presupposto fattuale - che il datore di lavoro
debba indefettibilmente provare e il giudice conseguentemente accertare - identificabile nella sussistenza di
"situazionisfavorevoli"ovverodi"spesenotevolidicaratterestraordinario",cuisianecessariofarefronte.Dalpunto
di vista dell'esegesi testuale della norma è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa,“tra le quali non possono
essereaprioristicamenteopregiudizialmenteesclusequellecheattengonoaunamiglioreefficienzagestionaleo
produttivaovveroanchequellediretteadunaumentodellaredditivitàd'impresa”.
La diversa interpretazione sposata dalla Corte territoriale, non solo non trova riscontro in dati interni al dettato
normativo,manonèneppureimpostadallaCostituzione.
Nonèquindi“immeritevolediconsiderazionel'ob iettivoaziendaledisalvaguardarelacompetitivitànelsettorenel
qualesisvolgel'attivitàdell'impresaattraversolemodalità,equindilacomb inazionedeifattoridellaproduzione,
ritenutepiùopportunedalsoggettocheneassumelaresponsab ilitàancheinterminidirischioediconseguenze
patrimoniali pregiudizievoli”. Ciò non significa che la decisione imprenditoriale sia sottratta a ogni controllo e
sfugga a ben precisi limiti. Spetta, infatti, al giudice di verificare il nesso causale tra l'accertata ragione inerente
all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in
termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione.“Ove il nesso manchi, anche al fine di
individuareillavoratorecolpitodalrecesso,sidisvelal'usodistortodelpoteredatoriale,emergendounadissonanza
chesmentiscel'effettivitàdellaragioneaddottaafondamentodellicenziamento”,puntualizzalaS.C.
Nelcasodispecie,adaverepesodecisivoaifinidelverdettofavorevoleallavoratoreèstatalamancanzadiprova
dapartedell’aziendadell'esigenzadifarefronteasfavorevolienoncontingentisituazionieconomicheovveroper
sostenere notevoli spese di carattere straordinario. Eppure i giudici di secondo grado hanno dato atto della
“dimostrazionedell'effettivitàdellariorganizzazione"chepurerisultavacoerenteconlamotivataesigenzatecnica
direnderepiùefficientelagestioneaziendale.Ebbene,aquest’ultimacircostanzahaattribuitorilievolaSuprema
Corte, che ha accolto il ricorso dell’azienda, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze che dovrà
pronunciarsinuovamentesullavicendafacendoapplicazionedelseguenteprincipiodidiritto:
"Aifinidellalegittimitàdellicenziamentoindividualeintimatopergiustificatomotivooggettivoaisensidell'art.3
dellaI.n.604del1966,l'andamentoeconomiconegativodell'aziendanoncostituisceunpresuppostofattuale
cheildatoredilavorodeb b anecessariamenteprovareedilgiudiceaccertare,essendosufficientechele
ragioniinerentiall'attivitàproduttivaedall'organizzazionedellavoro,tralequalinonèpossib ileescludere
quellediretteadunamiglioreefficienzagestionaleovveroadunincrementodellaredditivitàdell'impresa,
determininouneffettivomutamentodell'assettoorganizzativoattraversolasoppressionediunaindividuata
posizionelavorativa;oveperòillicenziamentosiastatomotivatorichiamandol'esigenzadifarefrontea
situazionieconomichesfavorevoliovveroaspesenotevolidicaratterestraordinarioedingiudiziosiaccertiche
laragioneindicatanonsussiste,ilrecessopuòrisultareingiustificatoperunavalutazioneinconcretosulla
mancanzadiveridicitàesullapretestuositàdellacausaleaddottadall'imprenditore".
AUTORE:PAOLAMAURO
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>VERTENZE
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