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Riproduzione vietata - Aggiornato al 25.01.2017
Il costo ammortizzato nelle operazioni di ristrutturazione del debito
Raffaele Marcello
Contabilità e
Bilancio
Il processo di revisione dei principi contabili nazionali non ha interessato direttamente l’OIC 6. Tale documento, tuttavia,
risulta essere coinvolto indirettamente dal D.Lgs. 139/2015, almeno nella sezione che riguarda il debito, alla luce delle
nuove disposizioni inerenti il costo ammortizzato e alle conseguenti modifiche apportate all’OIC 19.
L’OIC 19 ha introdotto alcune piccole limitate modifiche alla pregressa versione, al fine di includere, laddove ricorrano le
condizioni, anche le operazioni di ristrutturazione nel contesto dell’adozione del costo ammortizzato.
Le modifiche si sostanziano nella sezione del Principio dedicata alla eliminazione contabile (OIC 19, par.73). In tale
sede, è stata introdotta una specifica disciplina in materia di contabilizzazione dei cambiamenti sostanziali dei
termini contrattuali di un debito esistente o di parte dello stesso. A tale riguardo, l’OIC 19 dispone, anzitutto, che una
società elimini dal bilancio integralmente o parzialmente un debito, quando l’obbligazione risulta estinta per
adempimento o altra causa, oppure quando è trasferita.
L’estinzione di un debito a fronte dell’emissione di un nuovo debito verso la medesima controparte (in primis, la banca)
determina l’estinzione, e, quindi, l’eliminazione dal bilancio, del “vecchio” debito e l’emersione di un “nuovo” debito,
qualora i termini contrattuali del debito originario e del debito emesso differiscano “in maniera sostanziale”.
L’iscrizione del nuovo debito consente di applicare il costo ammortizzato dalla rilevazione iniziale del nuovo debito.
La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce
un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari. Specificamente, il provento
finanziario dovrebbe essere iscritto nella voce C16d) Proventi diversi dai precedenti (OIC 12, par. 92). I costi di
transazione sono spesati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all'eliminazione.
L’OIC 19 tratta anche il caso in cui le modifiche non portino alla cancellazione del debito. Qualora, quindi, non ricorrano
le condizioni per l’eliminazione contabile del debito, i costi sostenuti, inclusi quelli di transazione, rettificano in
diminuzione il valore contabile del debito e sono ripartiti lungo la durata dello stesso.
La problematica concernente l’adozione del costo ammortizzato ai debiti originati a fronte di ristrutturazione del debito, di
fatto, non rivede l’impostazione originaria dell’OIC 6 in materia di contabilizzazione dei costi di ristrutturazione. In questo
ambito, l’OIC 6 prevede che i costi di ristrutturazione (anzitutto, i costi dei professionisti e degli advisor coinvolti) siano
spesati direttamente a conto economico poiché, motiva il Principio, è dubbio nel momento in cui sono sostenuti che
questi possano portare a produrre benefici economici futuri (OIC 6, par. 3).
Per il momento, tale previsione è applicabile, peraltro, alle società che adottano il costo ammortizzato, quindi, le società
non piccole ex art. 2435-bis C.C. che predispongono il bilancio in forma “ordinaria” e le società piccole ex art. 2435-bis
C.C. che optano per tale criterio. Restando, per il momento, in vigore l’attuale OIC 6, le società che non applicano il
costo ammortizzato non hanno possibilità di ripartire l’eventuale beneficio economico con il criterio del costo
ammortizzato. Tuttavia, anche le piccole società, qualora optassero per l’adozione del costo ammortizzato, potrebbero
adottare tale tecnica, alleviando in bilancio l’impatto derivante dalla stessa. È consentito alle piccole che decidono di
adottare anche a regime di applicare il costo ammortizzato in via prospettica. Questo consente di non dover determinare
retroattivamente i dati interessati.
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