La formazione è obbligatoria - Istituto Nazionale Revisori Legali

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ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI
Venerdì 20 Gennaio 2017
I vertici dell’Istituto nazionale in campo per adempiere alle previsioni del dlgs 39/2010
La formazione è obbligatoria
La chiave di volta è un programma a misura di iscritto
L
a formazione continua
resa obbligatoria dall’ex
art. 5 del dlgs 39/2010
entrato in vigore dal
1° gennaio 2017 è stata oggetto di una nota diffusa dal
Mef la scorsa settimana, nella quale si evidenzia l’importanza dell’adempimento da
parte dei revisori legali. Nel
recepire pienamente tutti gli
obblighi di legge l’Istituto nazionale revisori legali è parte
attiva nell’apposito Comitato
didattico-scientifico istituito
dal ministero vigilante per la
formazione «Sosterremo tutti i
nostri iscritti», ha assicurato il
presidente dell’Istituto Virgilio
Baresi, «con il programma annuale di formazione conforme
alle esigenze di aggiornamento professionale del revisore
legale seguendo le linee-guida
e l’operato del suddetto organismo istituito presso il Mef che
annovera al suo interno due
nostri valenti rappresentanti,
Caterina Garufi, membro del
nostro comitato scientifico, e
Roberto Belotti, docente presso
la scuola superiore di economia
e finanze». E sempre nella recente nota, il ministero vigilante ha reso noto che verranno
pubblicate periodicamente
le informative afferenti alle
modalità di erogazione della
formazione stessa, ribadendo che tutti i soggetti iscritti
nel Registro dei revisori legali
dovranno attenersi rigorosamente al rispetto degli obblighi
formativi. Nel dettaglio, è stato
stabilito che il periodo di formazione continua sarà triennale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno. Pertanto, tutti gli iscritti,
compresi quelli appartenenti
alla cosiddetta alla sezione B
dovranno acquisire almeno 20
crediti formativi in ogni anno
solare, per un totale di 60 in un
triennio. La nota del Mef prosegue specificando che il 50%
del programma sarà dedicato
alle materie economico-giuridiche caratterizzanti l’attività
Gianni Pittella, presidente S&D,
premiato dal presidente Inrl Baresi
al recente congresso italo-europeo
dell’Inrl a Brescia
Antonio Tajani,
nuovo presidente
del Parlamento Europeo
del revisore legale e la verifica dell’effettivo assolvimento
degli obblighi formativi da
parte degli iscritti al Registro
sarà curato direttamente dal
Mef che applicherà le previste
sanzioni in caso di inadempimento. E riguardo al quadro
sanzionatorio è bene sottolineare che il Mef potrà intervenire
con un semplice e formale avvertimento, oppure procedere
alla censura, fino all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da
1.000 euro a 150 mila euro.
Nei casi più gravi è prevista
la cancellazione dal Registro.
Nel dettaglio le disposizioni di
legge prevedono sanzioni da 20
mila a 100 mila ai componenti
dell’organo di controllo che, in
violazione dei propri doveri di
vigilanza e di referto circa la
correttezza degli adempimenti
dell’organo volitivo, omettano
di riferire all’assemblea che
la dichiarazione in commento non è stata redatta in conformità alla norma. Sanzioni
dimezzate per amministratori
e controllori di enti con dichiarazione a carattere volontario
che abbiano attestato la conformità della stessa quando, al
contrario, non siano rispettati i
dettami normativi. Pene maggiorate da 50 mila a 150 mila
euro a carico di amministratori e componenti dell’organo
di controllo nei casi in cui la
dichiarazione individuale o
consolidata di carattere non
finanziario depositata presso il
registro delle imprese contenga fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero, od ometta
fatti materiali rilevanti la cui
informazione è prevista (sanzioni ridotte a metà nel caso
di dichiarazione volontaria).
Infine, sanzioni specifiche da
20 mila a 50 mila euro per i
revisori legali che omettano di
verificare l’avvenuta predisposizione della dichiarazione in
commento. Mentre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 100 mila euro
ricadrà sul revisore appositamente designato che ometta
di effettuare l’attestazione di
conformità oppure quando, in
violazione dei principi di comportamento e delle modalità di
svolgimento dell’incarico di verifica, attesti erroneamente la
conformità del documento non
finanziario, depositato presso il
registro delle imprese qualora,
invece, questo non rispecchi i
contenuti richiesti dal decreto.
«Si tratta», ha commentato il
presidente dell’Istituto, «di un
inasprimento di provvedimenti sanzionatori proporzionato
alle nuove responsabilità civili
e penali che la nuova legge ha
disposto per l’attività di revisore legale, unico professionista
che è ispirato dalla terzietà.
Così come viene ribadita, valorizzata ed enfatizzata l’importanza dei principi di terzietà e
imparzialità che dovranno accompagnare sempre l’operatore del monitoraggio contabile,
tanto più rilevante se applicato
nel controllo dei bilanci negli
enti locali. Siamo pertanto consapevoli», ha concluso Baresi,
«della valenza di tutte le disposizioni di legge che rendono il
percorso formativo l’unica, reale garanzia di professionalità
alla quale corrispondere un
controllo di qualità della revisione imprescindibile per il risanamento economico e la tutela del cittadino-contribuente
che si impone nel paese». A tal
proposito riveste una fondamentale importanza il ruolo
che l’Istituto ha volutamente
assegnato al proprio comitato scientifico, presieduto da
Rainer Masera che si riunirà
a breve per assicurare conte-
nuti di alto valore professionale al programma scientifico
che segnerà la futura attività
dell’Inrl riguardo alla nuova
legge sulla revisione e a sostegno dei diritti e dei doveri
dei revisori legali. Messaggio
di vicinanza e solidarietà, infine, del presidente dell’Inrl
a Gianni Pittella, presidente
del gruppo S&D, che pur non
raggiungendo l’obiettivo della
presidenza del Parlamento Ue,
assegnata comunque ad un
altro italiano, Antonio Tajani,
ha rilanciato con forza l’urgenza di un cambiamento socioeconomico-politico all’interno
della casa comune dell’Unione
Europea. Baresi ha auspicato
un futuro incontro con Pittella, da sempre sostenitore delle
istanze dei revisori legali.
Pagina a cura di
INRL
(Istituto Nazionale Revisori Legali)
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REVISORI NEWS
Il Mibact precisa
le competenze
dei professionisti
contabili nel Tax credit
alberghiero
Doverosa precisazione del
Mibact, ministero dei beni
culturali e del turismo, nelle
procedure per accedere al Tax
credit alberghiero 2017 che
prevede nello specifico l’operato
professionale di revisori legali,
consulenti del lavoro e commercialisti. In una nota diffusa nei
giorni scorsi il Mibact ha infatti
precisato che la sua competenza
attiene alla valutazione del
rispetto dei requisiti soggettivi
(esistenza dell’impresa turisticoalberghiera) e oggettivi come la
legittimità dell’attestazione
rilasciata dal soggetto autorizzato. Mentre la valutazione fiscale
rientra nelle competenze
dell’Agenzia delle entrate. È bene
ricordare che l’istanza preliminare di accesso al credito
d’imposta può essere inoltrata
entro il 27 gennaio (scadenza
oraria ore 16), mentre l’obbligo
d’invio della domanda definitiva, il cosiddetto «click day» è
stato fissato dal 2 febbraio 2017
(ore 10,00) e fino al 3 febbraio
2017 (ore 16,00). Il provvedimento ricopre una importanza
rilevante per revisori legali,
commercialisti e consulenti del
lavoro poiché a loro spetterà
l’onere di attestazione dell’effettività delle spese sostenute. Nello
specifico il provvedimento del
Mibact prevede testualmente che
«il presidente del collegio
sindacale, il revisore legale
iscritto nel registro dei revisori
legali, il professionista iscritto
nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il
professionista iscritto nell’albo
dei periti commerciali, il professionista iscritto nell’albo dei
consulenti del lavoro e il responsabile del centro di assistenza
fiscale, saranno i soggetti
preposti all’onere della effettività». E sempre in merito a tale
provvedimento vale la pena
ricordare che alle imprese
alberghiere esistenti alla data
del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella
misura del 30% per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2016 relative a
interventi di ristrutturazione
edilizia, ovvero relative a
interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche, ovvero
di incremento dell’efficienza
energetica, nonché per le spese
per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi né
destini a finalità estranee
all’esercizio di impresa i beni
oggetto degli investimenti prima
del secondo periodo d’imposta
successivo. www.beniculturali.it