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Vicolo Palagonia all’Alloro, n°12- 90133 Palermo
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DOCUMENTO DELL’ASAEL
SULLE CRICITA’ DEL VIGENTE SISTEMA DI NOMINA
DEI “ REVISORI DEI CONTI “NEGLI ENTI LOCALI SICILIANI:
PROPOSTE DI MODIFICA”
Premesso che in occasione del Seminario organizzato dall’Asael, in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo e le
Associazioni “A.N.C.” ed “UNAGRACO” di Palermo, sul tema della
“Revisione Economico-Finanziaria degli enti locali e gli aspetti del
nuovo ordinamento contabile e delle società partecipate”, tenutosi a
Bagheria nei giorni 22 e 23 Novembre 2016, è stato parecchio dibattuto il
contenuto della legge regionale n°17/2016 sul nuovo sistema di nomina dei
Revisori dei Conti;
Ritenuto infatti che da un’attenta analisi del predetto testo normativo
si rilevano le seguenti criticità:
A) Il primo periodo del comma 7^ dell’art.6 della citata norma
regionale ha disposto un limite di “due incarichi contemporanei per i
Revisori” , che risulta assolutamente inaccettabile, in quanto tutto è in
contrasto con la normativa statale (art.238 del TUEL) che prevede un
limite di “8” incarichi, oltre che con la inevitabile conseguenza che
vedrebbe il Revisore selezionato “costretto” a rinunciare ad uno dei due
incarichi di cui sarebbe titolare, con l’inevitabile danno per quell’ente che
si vedrebbe di conseguenza privato del proprio Revisore. Sarebbe
opportuno prevedere nel contempo che il Revisore nei Comuni sino a 5
mila abitanti non possa assumere oltre “4 incarichi”;
B) L’intervento della L.R. n°17/2016 determina inoltre danni
economici rilevanti per i Revisori nominati in ordine ai compensi
“irrisori” per un incarico professionale che richiede un bagaglio di
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professionalità sempre più complesso e che vedrebbero i professionisti in
narrativa costretti a non prendere più in considerazione la continuazione di
detta attività, non tralasciando la considerazione sui notevoli e maggiori
oneri che vanno a ricadere sui Comuni per via del pagamento di rimborsi
spese per eventuali lunghe trasferte dei nominati;
C) La dichiarazione d’incompatibilità ad accettare l’incarico
non può essere richiesta al momento della presentazione della domanda,
bensì dovrebbe essere vista quale condizione da soddisfare solamente al
momento dell’accettazione dell’incarico con la rinuncia ad uno dei due di
già ricevuti;
D) Il Revisore alla prima esperienza sarebbe opportuno non
nominarlo quale “Revisore Unico”, ma prevederne la sua inclusione fra i
tre Revisori componenti il Collegio per i Comuni per i quali è prevista tale
composizione;
E) L’estrazione a sorte in seduta di Consiglio Comunale di cui
all’art-6 – comma 4^ - della L.R. n°17/2016 dovrebbe estrinsecarsi
compilando un elenco di 3 (tre) nominativi di candidati nella fascia “1” di
Comuni, e di cui il secondo ed il terzo estratto costituiranno
rispettivamente “riserve” da utilizzare nell’ipotesi di rinuncia del primo
estratto, al fine di economizzare tempi e costi della procedura di nomina.
Nell’ipotesi dei sorteggi nei Comuni di cui alle fasce “2” e “3” le “riserve”
saranno in numero di 9(nove).
F) All’art.6-comma 4- della L.R. n°17/2016 alla parola “Consiglio
Comunale” aggiungere “Assemblea”;
G) A seguito dello scioglimento dei Consigli Comunali per
fenomeni di infiltrazioni mafiose non dovrebbe avvenire anche la
decadenza dagli incarichi dei Revisori, che restano in carica sino alla
scadenza del mandato.
Quanto sopra premesso e considerato, viene
APPROVATO
il presente Documento che racchiude le superiori criticità e relative
proposte solutive e che a cura dell’ASAEL verrà inviato al Governo
della Regione ed all’ARS per le conseguenti iniziative legislative di
modifica dell’attuale testo della citata L.R. n°17/2016 sulla nomina dei
Revisori dei Conti negli Enti Locali siciliani.
Bagheria 23 Novembre 2016
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