Istruzioni relative al modello di accordo preliminare

Download Report

Transcript Istruzioni relative al modello di accordo preliminare

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Divisione delle contribuzioni
Istruzioni per l’ottenimento di un accordo preliminare relativo alla
quota percentuale forfetaria di servizio esterno
Nel caso di richiesta di autorizzazione di quote percentuali forfetarie di servizio esterno
diverse da quelle indicate nella comunicazione del 15 luglio 2016 emanata
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è necessario inoltrare alla
Divisione delle contribuzioni (DdC) gli elementi che motivano e giustificano le percentuali
divergenti da quelle fissate dall’AFC.
A sostegno della richiesta di autorizzazione dell’accordo preliminare vanno allegati tutti i
documenti probatori (in senso ampio) e che rendono plausibile la quota percentuale
divergente. La documentazione richiesta può ad esempio comprendere il libro di bordo
(documento che certifica gli spostamenti effettivi) oppure altri giustificativi relativi ad
esempio ad indennità che sono di regola corrisposte ai dipendenti nell’ambito dei viaggi
di servizio (pasti, spese di rappresentanza, spese di parcheggio, hotel ecc.), così come
ogni altro eventuale documento che dimostri chiaramente i viaggi di servizio effettuati.
I documenti giustificativi presentati devono coprire un periodo ininterrotto di sei mesi:
possono essere i sei mesi precedenti la richiesta dell’accordo preliminare oppure quelli
successivi e devono essere rappresentativi dell’attività ordinaria.
La quota percentuale forfetaria autorizzata dalla DdC tramite accordo preliminare ha una
validità illimitata nel tempo, a condizione che gli elementi che la giustificano non abbiano
subito dei cambiamenti. In caso contrario la validità dell’accordo preliminare decade e il
datore di lavoro è tenuto a comunicare alla DdC i mutamenti intervenuti chiedendo nel
contempo l’autorizzazione di un nuovo accordo preliminare aggiornato.
Gennaio 2017