Progetto di legge della 17legislatura

Download Report

Transcript Progetto di legge della 17legislatura

Atti Parlamentari
— 1
XVII LEGISLATURA
—
Camera dei Deputati
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 4127-duodecies
—
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)
Interpretazione autentica del comma 848 dell’articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, in materia di contribuzioni addizionali
delle banche al Fondo di risoluzione nazionale
Presentato il 29 ottobre 2016
(Già articolo 76 del disegno di legge n. 4127 – Stralcio disposto dalla Presidente della
Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea
il 2 novembre 2016)
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
Atti Parlamentari
— 2
—
Camera dei Deputati
A.C. 4127-duodecies
XVII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
__
ARTT. 1-75.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ART. 76.
(Interpretazione autentica dell’articolo 1,
comma 848, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208).
1. L’articolo 1, comma 848, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi
nel senso che:
a) le contribuzioni addizionali sono
versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e di qualsiasi onere
o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l’esecuzione dei provvedimenti di
risoluzione e con l’esigenza di assicurarne
l’efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo schema di risoluzione adottato;
b) la Banca d’Italia può stabilire che il
pagamento dell’importo da essa determinato a titolo di contribuzioni addizionali, al
netto delle contribuzioni richiamate dal
Fondo di risoluzione unico ai sensi degli
articoli 70 e 71 del regolamento (UE)
n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2014, sia effettuato
al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di
cui alla lettera a) entro un arco temporale
stabilito dalla stessa Banca d’Italia, e comunque non oltre i cinque anni successivi
a quello di riferimento delle contribuzioni
addizionali medesime;
c) il differimento di pagamento ai
sensi della lettera b) può essere disposto
anche per le contribuzioni addizionali
eventualmente richieste per l’anno 2016 in
eccesso al limite di cui al primo periodo del
comma 848.
Atti Parlamentari
— 3
—
Camera dei Deputati
A.C. 4127-duodecies
XVII LEGISLATURA
ARTT. 77-105.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
*17PDL0046270*
*17PDL0046270*