Spiegazioni sulle modifiche pricipali

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Regolamento di previdenza – Spiegazioni sulle modifiche principali valide dal 1° gennaio 2017
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Testo precedente
Pensionamento parziale
Art. 19
1
In caso di una parziale cessazione
dell’attività lucrativa, la persona assicurata
può richiedere un pensionamento in base
alla riduzione del rispettivo grado
d’occupazione (pensionamento parziale).
2
Il pensionamento parziale può essere
saldato mediante una rendita parziale o
una parziale riscossione sotto forma di
capitale.
Prestazione sotto forma di
capitale
Art. 21
3
Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale, di tutto o di
una parte dell’avere di vecchiaia acquisito,
deve indirizzare una domanda scritta alla
Fondazione, almeno un mese prima del
pensionamento effettivo. Se la richiesta per
una prestazione sotto forma di capitale è
presentata nel momento in cui sia già subentrato il caso previdenziale d’invalidità
(inizio del diritto ad una rendita d’invalidità
da parte dell’Assicurazione federale
d’invalidità), per la parte invalida non è più
possibile percepire la prestazione sotto
forma di capitale.
5
Con il raggiungimento dell’età ordinaria
di pensionamento le rendite d’invalidità in
Nuovo testo
(le modifiche sono sottolineate)
1
In caso di una parziale cessazione
dell’attività lucrativa, la persona assicurata
può richiedere un pensionamento in base
alla riduzione del rispettivo grado
d’occupazione (pensionamento parziale). La
prima riduzione del grado d’occupazione
deve essere almeno del 20 percento. Il pensionamento completo può avvenire al massimo in tre fasi di cui l’ultima fase deve corrispondere almeno al 30 percento.
2
Il pensionamento parziale è saldato mediante una rendita parziale o una parziale
riscossione sotto forma di capitale. Se dapprima avviene una riscossione parziale sotto
forma di capitale, il grado d’occupazione
deve essere ridotto almeno del 30 percento.
Un prelevamento parziale del capitale può
essere effettuato al massimo in due fasi.
3
Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale, di tutto o di
una parte dell’avere di vecchiaia acquisito,
deve indirizzare una domanda scritta a Profond, almeno un mese prima del pensionamento effettivo.
5
Con il raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento le rendite d’invalidità in cor-
Spiegazioni
Le modalità del pensionamento parziale sono state
attuate in base alle disposizioni del diritto tributario del
Cantone Zurigo.
Ora, anche i beneficiari di
rendite temporanee
d’invalidità hanno il diritto di
percepire, al momento del
pensionamento ordinario,
l’avere di vecchiaia totalmente o parzialmente sotto forma di capitale. Perciò nel
capoverso 3 una parte del
testo è stato cancellato senza
sostituzione ed il capoverso
5 è stato completato conformemente.
corso sono sostituite da rendite di vecchiaia. Per la controparte relativa
all’invalidità è escluso il versamento sotto
forma di capitale.
Art. 30 Capitale di decesso/ capitale di decesso
supplementare
Art. 30 lett. a)
2
Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto
successorio, i superstiti citati nell’ordine
seguente, tuttavia il gruppo precedente
di beneficiari esclude il diritto alle prestazioni del gruppo che segue:
aa) Gruppo di beneficiari 1:
i figli che hanno diritto alla rendita per
orfani, in loro assenza
bb) Gruppo di beneficiari 2:
persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al
momento del decesso come pure la persona che ha convissuto ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni, fino al
momento del decesso, in modo comprovabile in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un
figlio comune, in loro assenza
cc) Gruppo di beneficiari 3:
i figli della persona assicurata deceduta
che non hanno diritto ad una rendita per
orfani, i genitori come pure i fratelli.
7
Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in
qualsiasi caso le condizioni al momento
so sono sostituite da una rendita di vecchiaia. Il beneficiario di una rendita temporanea d’invalidità può riscuotere la rendita di
vecchiaia totalmente o parzialmente sotto
forma di capitale, al momento che ne sorge
il diritto. Qualora la rendita di vecchiaia fosse
ridotta secondo l’art. 34 del presente regolamento, la liquidazione sotto forma di capitale decresce in proporzione. Inoltre, per
analogia, sono applicabili i cpv. 3 e 4 di questa disposizione.
2
Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto
successorio, i superstiti citati nell’ordine
seguente, tuttavia il gruppo precedente di
beneficiari esclude il diritto alle prestazioni
del gruppo che segue:
aa) Gruppo di beneficiari 1:
persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso, in loro assenza
bb) Gruppo di beneficiari 2:
i figli della persona assicurata, in loro assenza
cc) Gruppo di beneficiari 3:
i genitori della persona assicurata, in loro
assenza
dd) Gruppo di beneficiari 4:
i fratelli e le sorelle della persona assicurata.
Tra le persone aventi diritto
non vi è più la distinzione tra
figli con o senza il diritto ad
una rendita per orfani. Questa equiparazione ha come
conseguenza che ora i figli
sono assegnati al gruppo di
beneficiari 2. Dal gruppo di
beneficiari 3, finora in vigore,
sono stati creati due gruppi
separati. I genitori costituiscono d’ora in poi un nuovo
gruppo separato di beneficiari ed essi hanno diritto alle
prestazioni prima dei fratelli
e delle sorelle della persona
assicurata.
7
Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in qualsiasi caso le condizioni al momento del
D’ora in poi è regolato anche
il caso in cui non ci siano
persone beneficiarie aventi
del decesso della persona assicurata.
9
Eventuali riscatti, effettuati facoltativamente a compensazione di riduzioni di
rendite per pensionamento anticipato e
acquisti secondo l’art 43 cpv. 2 del presente Regolamento, su richiesta dei superstiti ed al momento di decesso della
persona assicurata, possono essere versati in ogni caso parzialmente o totalmente sotto forma di capitale anche se
sorge il diritto a rendite per il coniuge
superstite, per il partner convivente superstite o per il coniuge superstite divorziato. Gli aventi diritto sono i superstiti
secondo art. 30 lett. b cpv. 2, indipendentemente dal diritto successorio.
Art. 30 Capitale di decesso/ capitale di decesso
supplementare
Art. 30 lett. b)
2
Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto
successorio, i superstiti citati nell’ordine
seguente, tuttavia il gruppo precedente
di beneficiari esclude il diritto alle prestazioni del gruppo che segue:
aa) Gruppo di beneficiari 1:
il coniuge come pure i figli che hanno diritto alla rendita per orfani, in loro assenza
bb) Gruppo di beneficiari 2:
persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al
momento del decesso come pure la persona che ha convissuto ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni, fino al
decesso della persona assicurata. In mancanza di persone beneficiarie, il capitale di
decesso è utilizzato da Profond in base alle disposizioni dello scopo della fondazione.
9
Eventuali riscatti, effettuati facoltativamente a compensazione di riduzioni di
rendite per il pensionamento anticipato
secondo l’art. 18 cpv. 3 e acquisti secondo
l’art 43 cpv. 2 del presente Regolamento,
su richiesta dei superstiti ed al momento
di decesso della persona assicurata rispettivamente di una persona beneficiaria di
una rendita d’invalidità, possono essere
versati in ogni caso parzialmente o totalmente sotto forma di capitale anche se
sorge il diritto a rendite per il coniuge superstite, per il partner convivente superstite o per il coniuge superstite divorziato.
Gli aventi diritto sono i superstiti secondo
art. 30 lett. b) cpv. 2, indipendentemente
dal diritto successorio.
2
Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto
successorio, i superstiti citati nell’ordine
seguente, tuttavia il gruppo precedente di
beneficiari esclude il diritto alle prestazioni
del gruppo che segue:
aa) Gruppo di beneficiari 1:
il coniuge, in sua assenza
bb) Gruppo di beneficiari 2:
persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso, in loro assenza
cc) Gruppo di beneficiari 3:
i figli della persona assicurata deceduta, in
loro assenza
dd) Gruppo di beneficiari 4:
diritto.
Precisazione: indicazione
supplementare all’art. 18
cpv. 3
Precisazione: indicazione
supplementare che anche in
caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita d’invalidità, su richiesta
dei superstiti, è possibile
versare totalmente o parzialmente sotto forma di
capitale gli acquisti secondo
l’art. 43 cpv. 2 così come i
riscatti secondo l’art. 18 cpv.
3 del regolamento.
Tra le persone aventi diritto
non vi è più la distinzione tra
figli con o senza il diritto ad
una rendita per orfani. Questa equiparazione ha come
conseguenza che ora i figli
sono assegnati al gruppo di
beneficiari 2. Dal gruppo di
beneficiari 3, finora in vigore,
sono stati creati due gruppi
separati. I genitori costituiscono d’ora in poi un nuovo
gruppo separato di beneficiari ed essi hanno diritto alle
prestazioni prima dei fratelli
momento del decesso, in modo comprovabile in una relazione di coppia stabile
ed esclusiva, oppure se deve provvedere
al sostentamento di almeno un figlio
comune, in loro assenza
cc) Gruppo di beneficiari 3:
i figli della persona assicurata deceduta
che non hanno diritto ad una rendita per
orfani, i genitori come pure i fratelli.
7
Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in
qualsiasi caso le condizioni al momento
del decesso della persona assicurata.
Prestazione d’entrata, acquisto
Art. 43
2
Utilizzazione della prestazione d’uscita
Art. 47
2
La persona assicurata che non beneficia
delle prestazioni massime e non ha ancora
raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, può effettuare acquisti di prestazioni.
Le persone assicurate che non si affiliano
a un nuovo istituto di previdenza devono
comunicare alla Fondazione se la prestazione d’uscita deve essere utilizzata
– per l’apertura di un conto di libero passaggio oppure
– per la costituzione di una polizza di libero
passaggio.
i genitori della persona assicurata, in loro
assenza
ee) Gruppo di beneficiari 5:
i fratelli e le sorelle della persona assicurata.
e delle sorelle della persona
assicurata.
7
D’ora in poi è regolato anche
il caso in cui non ci siano
persone beneficiarie aventi
diritto.
Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in qualsiasi caso le condizioni al momento del
decesso della persona assicurata. In manacanza di persone beneficiarie, il capitale
di decesso è utilizzato da Profond in base
alle disposizioni dello scopo della fondazione.
2
Una persona assicurata che non beneficia
delle prestazioni massime e non ha ancora
raggiunto l’età ordinaria di pensionamento,
può effettuare acquisti di prestazioni. Alle
medesime condizioni, una persona beneficiaria di una rendita d’invalidità, sulla base
del salario di risparmio determinante, può
effettuare degli acquisti per l’incremento
degli accrediti di vecchiaia.
2
Le persone assicurate che non si affiliano a
un nuovo istituto di previdenza devono comunicare a Profond se la prestazione
d’uscita deve essere utilizzata
– per l’apertura di un conto di libero passaggio oppure
– per la costituzione di una polizza di libero passaggio.
Se manca questa comunicazione, Profond
versa al più presto dopo sei mesi ed al più
tardi entro due anni dopo che il caso di libero passaggio si sia verificato alla Fondazione
D’ora in poi anche le persone
beneficiarie di una rendita
d’invalidità, sulla base del
salario di risparmio determinante assicurato, possono
effettuare degli acquisti per
l’incremento degli accrediti di
vecchiaia.
E‘stato aggiunto che, in
mancanza di una comunicazione da parte della persona
assicurata, la prestazione
d‘uscita deve essere versata
al più presto dopo sei mesi
ed al più tardi dopo due anni
alla Fondazione istituto collettore LPP.
Divorzio
Art. 48
1
Se, in caso di divorzio, la sentenza legale
richiede che una parte della prestazione
d’uscita sia trasferita all’istituto di previdenza del coniuge divorziato, le prestazioni
della persona assicurata sono ridotte conformemente.
2
La riduzione avviene sulla parte dell’avere
di vecchiaia LPP solo nella misura in cui non
sia sufficiente al trasferimento l’avere di
vecchiaia del regime sovra obbligatorio.
3
Il coniuge vincolato al versamento, ha la
possibilità di riacquistare la somma corrispondente alla prestazione trasferita.
4
Se una persona assicurata riceve una parte della prestazione d’uscita versata in seguito a divorzio ed in base ad una sentenza
legale, il rispettivo importo è trattato come
un apporto di prestazione di libero passaggio.
istituto collettore LPP, incluso l’interesse
minimo LPP.
1
Se, in caso di divorzio, la sentenza legale
assegna una parte della prestazione d’uscita
oppure una quota parte di una rendita vitalizia della persona assicurata al coniuge divorziato, le prestazioni della persona assicurata
sono ridotte conformemente.
2
Se per il coniuge vincolato, durante il procedimento di divorzio, subentra il caso di
una prestazione di vecchiaia oppure se egli
percepisce una rendita d’invalidità e raggiunge durante il procedimento di divorzio
l’età ordinaria di pensionamento, Profond
decurta la parte da trasferire della prestazione d’uscita e la rendita di vecchiaia della
persona assicurata nell’ambito delle disposizioni legalmente ammesse (art. 19g OLP).
3 Da Profond, una prestazione d’uscita rispettivamente una rendita vitalizia da trasferire viene addebitata in rapporto tra l’avere
di vecchiaia LPP e l’avere di vecchiaia sovra
obbligatorio.
4
Il coniuge vincolato al versamento, ha la
possibilità di riacquistare la somma corrispondente alla prestazione trasferita. Gli
importi versati di nuovo sono assegnati con il
medesimo rapporto tra l’avere di vecchiaia
LPP e l’avere di vecchiaia sovra obbligatorio
come l’addebito.
5
Profond versa la quota parte della prestazione d’uscita del coniuge vincolato
all’istituto di previdenza o alla fondazione di
libero passaggio del coniuge avente diritto.
6
La rendita vitalizia è versata da Profond al
coniuge beneficiario oppure è trasferita nella
sua previdenza. Se il coniuge avente diritto
percepisce una rendita d’invalidità completa
Dal 1° gennaio 2017 nuova
regolamentazione della
compensazione in caso di
divorzio.
Pertanto i seguenti punti
importanti sono presi in considerazione:
a) Il momento decisivo per il
calcolo dei diritti previdenziali
da suddividere d’ora in poi è
costituito dall’avvio del procedimento di divorzio e non
più dal termine dello stesso.
b) La suddivisione ora è effettuata anche se in questo
momento un coniuge sia già
pensionato oppure invalido
(a dipendenza della circostanza „Suddivisione della
prestazione d’uscita ipotetica“ oppure „Suddivisione
della rendita disponibile“).
c) D’ora in poi gli enti previdenziali sono obbligati ad
annunciare periodicamente
tutti i destinatari di averi
previdenziali all’Ufficio centrale del 2° pilastro.
d) D’ora in poi deve essere
garantito che, in caso di una
compensazione di prestazione, sia trasferita una corretta
Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il
finanziamento della proprietà d’abitazioni
Art. 49
8
Il prelievo anticipato causa una riduzione
delle prestazioni assicurate, calcolata secondo i principi attuariali. Questa riduzione
avviene sulla parte dell’avere di vecchiaia
LPP solo nella misura in cui non sia sufficiente, per il versamento anticipato, l’avere
di vecchiaia del regime sovraobbligatorio.
10
In caso di alienazione della proprietà
d’abitazioni o se sono ceduti diritti che
economicamente equivalgono ad una vendita, oppure qualora in caso di decesso
della persona assicurata non giunge a scadenza alcuna prestazione di previdenza, la
persona assicurata, rispettivamente i suoi
eredi, devono rimborsare alla Fondazione
oppure ha già raggiunte l’età minima per un
pensionamento anticipato, può richiedere il
versamento di questa rendita. Qualora avesse già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, è versata la rendita oppure è versata
al suo istituto di previdenza se, in base al
relativo regolamento, può ancora effettuare
degli acquisti. Nel caso in cui Profond stessa
non versi direttamente una rendita vitalizia,
essa la trasferisce all’istituto di previdenza o
alla fondazione di libero passaggio del coniuge avente diritto, in base alle modalità
previste dall’art. 19j OLP (in caso di indicazioni mancanti alla fondazione istituto collettore LPP). L’ammontare del trasferimento
annuo è remunerato con un tasso
d’interesse pari alla metà del tasso
d’interesse regolamentare valevole nel rispettivo anno, secondo art. 44, cpv 3. Profond ha la facoltà di concordare con il coniuge avente diritto una liquidazione unica
sotto forma di capitale anziché il trasferimento della rendita.
8
Il prelievo anticipato causa una riduzione
delle prestazioni assicurate, calcolata secondo i principi attuariali. Esso è addebitato in
rapporto tra l’avere di vecchiaia LPP e l’avere
di vecchiaia sovra obbligatorio.
10
In caso di alienazione della proprietà d’abitazioni o se sono ceduti diritti che economicamente equivalgono ad una vendita, oppure qualora in caso di decesso della persona
assicurata non giunge a scadenza alcuna
prestazione di previdenza, la persona assicurata, rispettivamente i suoi eredi, devono
rimborsare a Profond l’importo del prelievo.
quota parte del regime obbligatorio dell’avere di vecchiaia LPP.
Precisazione: chiara regolamentazione della suddivisione tra la parte obbligatoria e
quella sovra obbligatoria in
merito al prelievo anticipato
(sia al momento del prelievo
anticipato, sia al momento
del rispettivo rimborso).
l’importo del prelievo.
14
Eventuali costi e tasse di terzi in relazione
al prelievo anticipato o alla costituzione in
pegno sono completamente a carico della
persona richiedente.
Misure in caso di copertura
insufficiente
Art. 59
4
Entrata in vigore, modifiche
Art. 62
1
Anhang 4: 3.5
Per beneficiari di rendite, datori di lavoro
e dipendenti non sussiste alcun obbligo di
apporti supplementari.
Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio 2016. Esso sostituisce il regolamento del gennaio 2014.
Il rimborso è assegnato con il medesimo
rapporto tra l’avere di vecchiaia LPP e l’avere
di vecchiaia sovra obbligatorio come
l’addebito.
14
Per il trattamento della domanda è richiesto un indennizzo in merito ai costi amministrativi. Eventuali costi e tasse di terzi in relazione al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno sono completamente a carico
della persona richiedente (vedi punto 3.5
dell’allegato 4).
4
Se la copertura insufficiente di Profond, al
momento dello scioglimento della convenzione di affiliazione ammonta a oltre il 10
percento (rilevante copertura insufficiente), il
datore di lavoro è obbligato a compensare la
copertura insufficiente del capitale previdenziale delle persone attive nell’ente di previdenza per la fine della scadenza contrattuale
(obbligo di compensazione). Profond può
richiedere, nel caso in cui si prospetti una
rilevante copertura insufficiente, prima
dell’annullamento della convenzione di affiliazione, che il datore di lavoro effettui un
versamento d’acconto.
1
Il presente regolamento inclusi gli allegati
entra in vigore il 1° gennaio 2017, ad eccezione dell’art. 59 cpv. 4. Esso sostituisce il
regolamento finora in vigore del gennaio
2016. L’art. 59 cpv. 4 del presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.
Per l’attuazione di un prelievo anticipato,
rispettivamente per la costituzione in pegno
nell’ambito della promozione della proprietà
d’abitazioni è richiesta una indennità. Per il
prelievo anticipato l’indennità unica ammonta a CHF 400 mentre per la costituzione in
Nuova richiesta di un indennizzo per il trattamento di
una domanda.
Dal 01.01.2019 vige
l’obbligo di compensazione
per il datore di lavoro sulla
copertura insufficiente qualora il grado di copertura dovesse essere inferiore al
90%.
Entrata in vigore separata
dell’art. 59 cpv. 4
Nuova regolamentazione
delle indennità nell’ambito
della promozione della proprietà d’abitazioni.
pegno CHF 200. I costi riguardanti le tasse
d’iscrizione a Registro fondiario rispettivamente per la cancellazione della limitazione di alienazione sono completamente
a carico della persona assicurata.