studio legale - Assistenti di Volo

Download Report

Transcript studio legale - Assistenti di Volo

STUDIO LEGALE
Cir.ne Trionfale, n.1 - Roma; tel. 06.44246687; fax 06.44252095
Avv. Marzia Guadagni
Avv. Alessia Brandoni
Avv. Vincenzo Caponera
Avv. Marco Cavallone
Avv. Claudio Giangiacomo
Avv. Alessandro Iannelli
Avv. Salvatore Graci
Dott.ssa Antonia Sabatelli
Alla c.a. ENAC
A mezzo PEC: [email protected]
[email protected]
Alla c.a. Dr. Marco Silanos
Direttore Regolazione Personale e Operazioni Volo
[email protected]
Alla c.a. Dr. Giuseppe Daniele Carrabba
Direttore Centrale Regolazione Aerea
[email protected]
P.c. Dr. Alessio Quaranta
Direttore Generale ENAC
[email protected]
P.c. Easa
[email protected]
P.c. Commissione Europea Trasporti
[email protected]
P.c. Ufficio di Gabinetto
c/o Ministero del Lavoro
a mezzo PEC: [email protected]
P.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
All’att.ne del Direttore Generale: Dr. Renato Poletti
[email protected]
a mezzo PEC: [email protected]
1
P.c. Capo di Gabinetto: Dott. Mauro Bonaretti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma (RM)
A mezzo PEC: [email protected]
Spettabile ENAC,
In nome e per conto del Comitato A.C.C. si richiede con la presente espresso parere inerente la questione
“Standby” che segue un giorno singolo libero da servizio.
Nella fattispecie, in base alle ORO.FTL.105 Definizioni - punto 23, il “riposo (art.5 D.lgs. 185/2005)”, si
configura come “giorno singolo libero dal servizio”, e in conformità alla direttiva 2000/79/CE del Consiglio,
un periodo di tempo libero da ogni servizio e standby consistente in un giorno e due notti locali, notificato in
anticipo. Un periodo di riposo può essere incluso come parte del giorno singolo libero dal servizio;
Orbene, è prassi consolidata da parte della Compagnia Alitalia programmare periodi di riserva (standby) a
seguire 2 o più giorni liberi da servizio, decorrenti dalle ore 00.01 del giorno seguente. Il vettore giustifica
tale programmazione in virtù del fatto che il predetto punto 23 delle ORO.FTL.105 cita l'aggettivo "singolo"
nella definizione, escludendo di conseguenza i gruppi di più giorni consecutivi; pertanto, a dire dell’azienda,
anche con una riserva di tale tipologia il riposo minimo in sede è salvaguardato.
In realtà ciascun giorno libero da servizio programmato sul turno mensile dei naviganti dovrebbe avere in
comune i medesimi requisiti, concorrendo alla stessa maniera al conteggio dei giorni minimi mensili ed annui
programmabili. In altre parole anche gruppi plurimi di giorni liberi consecutivi, se definiti dal suddetto punto
23, dovrebbero considerarsi tutti giorni singoli liberi da servizio, salvaguardando le due notti locali pertinenti.
Sorge il sospetto che Alitalia attribuisca erroneamente a tali giorni liberi la definizione del punto 21 delle
ORO.FTL.105 qualificante il “periodo di riposo”, un periodo di tempo continuo, non interrotto e definito,
successivo o precedente un servizio, durante il quale un membro d’equipaggio è libero da qualsiasi tipo di
servizio, standby e riserva.
Vi è difatti una discriminante inconfutabile tra i termini "periodo di riposo" e "giorno singolo libero da
servizio”: il primo è un periodo generico variabile in base alle attività effettivamente operate per il quale, e a
differenza del secondo, non si prevede l'obbligo della notifica anticipata. In buona sostanza l'ossatura della
2
robustness (stabilità) del turno è garantita solo dai riposi calendarizzati con almeno 14 giorni di anticipo sul
turno dei naviganti, denominati secondo le FTL come giorni singoli liberi da servizio e notificati in anticipo.
Alla luce di quanto si è andato esponendo e denunciando si chiede a questa Autorità di fornire il proprio
parere in merito alla salvaguardia nel suddetto contesto dei requisiti del giorno singolo libero da servizio e
se nella descritta prassi dall’azienda vi sia una effettiva corrispondenza (e in che forma) alle definizioni come
da REGOLAMENTO (UE) N. 83/2014.
Confidando in un Vostro intervento chiarificatore, al fine di scongiurare pregiudizio alle norme vigenti in
materia, Vi invio distinti saluti.
Roma, li 16 gennaio 2017
Avv. Marzia Guadagni
3