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Ordinanza di incompetenza del 10/10/2016
RG n. 20675/2016
N. R.G. 2016/20675
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 20675/2016 promosso da:
STEFANO RUBINATO (C.F. RBNSFN63C10B885J) elettivamente domiciliato in P.ZZA MAZZINI 26
13011 BORGOSESIA presso il difensore avv. MORETTI SANDRA che lo rappresenta e difende in
forza di procura del 21.7.2016
RICORRENTE
contro
FRANCO DENARI (C.F. DNRFNC79M27B885D) rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMO BONI,
STEFANO AGOSTINI e SELENE RIVA in forza di procure allegate alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
Il Giudice dott. Marco Ciccarelli,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/09/2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
STEFANO RUBINATO allega che:
a) il 18 luglio 2012 esso ricorrente e Graziano Vallese conferivano a Franco Denari mandato
fiduciario per costituire la società ROMEO AND WINE S.R.L. (di seguito RAW), il cui capitale
sociale (di € 10.000) sarebbe stato fiduciariamente intestato al socio unico Franco Denari,
che si impegnava, a richiesta, a trasferire al Rubinato e al Vallese la quota del 33,333%
ciascuno;
b) il 31 luglio 2012 veniva costituita fra RAW s.r.l. (socio al 20%) e Eataly s.r.l. (socio all’80%) la
s.r.l. Eataly Net (avente capitale di € 10.000), il cui oggetto sociale era la gestione dell’ecommerce del gruppo Eataly; il Denari veniva nominato consigliere e, successivamente,
amministratore delegato della nuova società (carica rivestita fino al 30.3.2016);
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premesso
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c) con scrittura privata dell’8 febbraio 2013 Franco Denari, in veste di amministratore unico di
RAW, cedeva a se stesso l’intera quota di partecipazione di RAW in Eataly Net (20%);
successivamente (con delibera del 15 maggio 2013) poneva in liquidazione RAW e si
nominava liquidatore;
d) il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2590 del 14.4.2015, accogliendo la domanda di
Rubinato e Vallese, disponeva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento in loro favore del
33,333% ciascuno delle quote di partecipazione nella società RAW (intestate
fiduciariamente al Denari);
e) prima di tale pronuncia, con delibere del 28 marzo 2013, 23 aprile 2013, 29 luglio 2014
Eataly Net aveva approvato successivi aumenti del proprio capitale sociale, che veniva
sottoscritto in gran parte dal fondo di investimento 360 Capital 2011 Investments S.A. (con
un sovrapprezzo di € 2.494.000); in queste occasioni Franco Denari aveva rinunciato al
diritto di opzione spettantegli ex art. 2481-bis c.c.; per effetto di questi aumenti la
partecipazione del Denari in Eataly Net si era progressivamente ridotta dal 20% (quota
inizialmente intestata a RAW, che il Denari aveva trasferito a se stesso) al 4,21%;
f) i ricavi delle vendite e delle prestazioni di Eataly Net si sono notevolmente incrementati
negli anni 2013 e 2014; e così, di conseguenza, il valore della partecipazione in questa
società detenuta dal Denari.
Il RUBINATO espone ulteriormente che:
confronti del Denari, imputato del reato di cui all’art. 2634 c.c., nel quale egli si è costituito
parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla violazione del pactum
fiduciae e dalle altre condotte tenute dal Denari come amministratore (infedele) di RAW;
nelle more del processo per l’accertamento della responsabilità del Denari sussiste il rischio
ch’egli (proprietario di un unico immobile, di non grande valore, gravato da ipoteca)
disperda la garanzia patrimoniale spettante al Rubinato.
Chiede pertanto di essere autorizzato al sequestro conservativo delle quote sociali della Eataly Net
s.r.l. intestate a Franco Denari (pari al 4,21% del capitale sociale).
FRANCO DENARI:
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in relazione a questi fatti pende presso il Tribunale di Vercelli un procedimento penale nei
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eccepisce preliminarmente l’incompetenza del giudice civile rispetto alla presente
domanda cautelare, che avrebbe dovuto essere proposta nel processo penale in cui è stata
esercitata l’azione civile risarcitoria da parte del Rubinato;
-
eccepisce, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del Rubinato a far
valere la responsabilità del Denari quale amministratore di RAW, poiché il ricorrente non è
(fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha trasferito le quote di RAW) socio di tale
società;
-
eccepisce, ancora, la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell’azione
contrattuale fondata sul contratto di mandato del 18.7.2012 (essendo il Denari residente
negli Stati Uniti), e l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere
competente (ai sensi dell’art. 2471 c.c.) il Tribunale del luogo in cui ha sede la società
Eataly Net;
-
non contesta le circostanze esposte dal ricorrente alle lettere a – e di cui sopra;
-
contesta tuttavia la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda cautelare, sotto
molteplici profili:
o perché gli obblighi derivanti dal mandato del 18.7.2012 erano stati, di fatto,
superati dai successivi accordi fra Denari, Rubinato e Vallese, che manifestavano la
comune volontà di tutte le parti di non attuarne le previsioni;
o perché il valore della partecipazione di RAW in Eataly Net (20%) era esclusivamente
un inesistente apporto di RAW al capitale della partecipata);
o perché i successivi aumenti di capitale di Eataly Net, che avevano diluito la
partecipazione del Denari, non trovavano causa in atti dispositivi del convenuto ma
nella oggettiva esigenza di finanziare la nuova società attraverso apporto di
capitale: l’ingresso del socio 360 Capital aveva diluito non solo la quota di
partecipazione di RAW (e poi del Denari), ma anche quella di Eataly; inoltre né il
Denari né il Rubinato sarebbero stati in grado di far fronte alle esigenze di
capitalizzazione di Eataly Net;
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legato all’apporto personale del Denari in termini di competenza e capacità (e non a
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contesta la sussistenza del periculum in mora: sia perché gli aumenti di capitale di Eataly
Net indicati dal Rubinato quale fonte di pericolo, risalgono a più di due anni fa; sia perché il
Denari non ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio;
-
eccepisce, infine, che non c’è prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio di cui l’attore
intende chiedere il risarcimento.
OSSERVA
1. Sulla competenza del Tribunale di Torino.
1.1 Il Denari ha eccepito preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito sotto i diversi
profili sopra indicati. In primo luogo, ha sostenuto che, essendo stata proposta dal Rubinato
azione civile nel procedimento penale pendente a carico del Denari davanti al Tribunale di Vercelli,
la misura cautelare avrebbe potuto essere chiesta esclusivamente al giudice penale, ai sensi
dell’art. 316 comma 2° c.p.p. L’eccezione è infondata. Infatti, l’art. 669-quater ultimo comma
c.p.c., attraverso il richiamo all’art. 669-ter 3° comma, attribuisce al giudice civile del luogo in cui
deve essere eseguito il provvedimento cautelare la competenza a conoscere della domanda
cautelare nei casi in cui l’azione civile sia stata esercitata o trasferita in sede penale. La salvezza
“dell’applicazione del comma 2 dell’art. 316 c.p.p.”, stabilita dall’art. 669-quater, assolve all’unica
finalità di evitare l’abrogazione implicita della norma processualpenalistica per ius superveniens
(costituito appunto dalle successive disposizioni degli art. 669-ter e 669-quater c.p.c.). Dunque,
quando l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale, sussiste una competenza
concorrente del giudice penale e di quello civile rispetto alle domande cautelari strumentali alla
1.2 Tuttavia, nel caso previsto dall’art. 669-ter 3° comma, il giudice civile territorialmente
competente non è (come prevede il 1° comma dello stesso articolo) quello competente a
conoscere del merito. Infatti, quando l’azione civile sia stata esercitata in sede penale, il processo
di merito è già pendente; ed è sottoposto a una giurisdizione diversa (al pari di quanto accade
nell’ipotesi di incompetenza del giudice italiano, a cui fa riferimento l’art. 669-ter 3° comma).
Territorialmente competente è invece il giudice “del luogo in cui deve essere eseguito il
provvedimento cautelare”.
1.3 Il provvedimento chiesto dal Rubinato è il sequestro conservativo di quote di una
società a responsabilità limitata (la Eataly Net s.r.l.). Tale sequestro si esegue secondo le norme
stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (art. 678 c.p.c.). Ora, l’art. 2471 c.c.
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domanda risarcitoria o restitutoria.
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(nel testo riformato dalla novella del 2003) prevede che il pignoramento delle quote di s.r.l. si
esegua “mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle
imprese”. La nuova formulazione della norma ha quindi recepito il prevalente orientamento di
dottrina e giurisprudenza, secondo cui il pignoramento di quote di società doveva essere eseguito
mediante notificazione alla società e iscrizione nel registro delle imprese e non nelle forme del
pignoramento presso terzi. Dunque la notificazione alla società non è finalizzata alla comparizione
in udienza del suo legale rappresentante, ma unicamente a rendere edotta la società delle vicende
concernenti un socio (nel recente passato, prima dell’abolizione del libro soci di cui al D.L.
185/2008, la comunicazione alla società aveva anche la funzione di consentire l’annotazione del
pignoramento nel libro soci). Secondo l’opinione preferibile (fatta propria da Cass. 13903/2014), la
formalità strettamente esecutiva del pignoramento è l’iscrizione del provvedimento nel registro
delle imprese. Tanto che la comunicazione alla società non viene neppure ritenuta necessaria
quando quest’ultima sia stata parte del procedimento cautelare. Tale comunicazione quindi
continua ad assolvere alla funzione informativa che si è sopra individuata, e non costituisce
adempimento necessario per eseguire il pignoramento (o il sequestro).
1.4 Stando così le cose, il sequestro delle quote della Eataly Net s.r.l. dovrebbe essere
eseguito (qualora venisse concesso) presso il registro delle imprese dove tale società è iscritta, che
è quello di Cuneo (doc. 73 ricorrente). E’ quindi il Tribunale di Cuneo competente a conoscere
della presente domanda cautelare. Tale competenza concorre, ai sensi dell’art. 316 c.p.p., con
quella del Tribunale di Vercelli, dove pende il processo penale in cui è stata esercitata l’azione
1.5 E’ opportuno chiarire che l’incompetenza del Tribunale di Torino sussiste anche qualora
si ritenga che la notifica al debitore e alla società previste dall’art. 2471 c.c. costituiscano
esecuzione del sequestro. Nel caso di specie infatti la società Eataly Net ha sede legale in
Monticello d’Alba (nel circondario del Tribunale di Cuneo). Il sig. Franco Denari invece è iscritto
all’A.I.R.E. e risiede in New York, quindi la notifica del provvedimento cautelare nei suoi confronti
non potrebbe essere fatta in Italia.
1.6 Va da ultimo osservato che il ricorrente ha intestato il proprio ricorso cautelare al
“Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia di Imprese”. Tuttavia la competenza del
Tribunale delle Imprese non può essere invocata. Si ricorda infatti che la domanda di merito a cui il
sequestro è strumentale è una domanda già pendente e proposta (non al Tribunale delle Imprese,
ma) al Tribunale penale di Vercelli. Inoltre la domanda in questione ha contenuto meramente
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civile.
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risarcitorio (si veda la dichiarazione di costituzione di parte civile prodotta dal ricorrente come
doc. 68), essendo diretta a ottenere il ristoro dei danni che il Rubinato ritiene di aver subito a
causa di una condotta illecita del Denari (cessione a se stesso delle quote di RAW in Eataly Net).
*
Va pertanto dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere
alternativamente competenti il Tribunale di Cuneo, ovvero il Tribunale di Vercelli.
2. Spese del procedimento.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del ricorrente. Liquidazione in base al DM
55/2014, utilizzando lo scaglione tariffario previsto per la somma (€ 500.000) richiesta a titolo
risarcitorio dal ricorrente.
fase di studio
€ 2.000
fase introduttiva
€ 800
fase decisoria
€ 1.400
E dunque in totale € 4.200, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Visti gli art. 669-septies, 669-quater, 669-ter e 671 c.p.c.,
dichiara l’incompetenza del Tribunale di Torino, per essere alternativamente competenti i
condanna Rubinato Stefano al rimborso delle spese del procedimento in favore di Denari Franco,
liquidandole in € 4.200, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 6 ottobre 2016
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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