N. 01124/2013 REG.PROV.CAU. N. 02170/2013 REG.RIC

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N. 01124/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02170/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2013, proposto da: Giovanni Rizzi, rappresentato e
difeso dagli avv. Giorgio Fraccastoro, Filippo Fioretti, Alessandro Moriconi, con domicilio eletto
presso Giorgio Fraccastoro in Milano, corso Vittorio Emanuele II, 1;
contro
Comune di Cantu' in persona del Sindaco p.t.;
nei confronti di
Anna Dell'Orco;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza, pubblicata sull'Albo Pretorio, con cui il Sindaco di Cantù ha disposto il divieto
generalizzato di utilizzo di sigarette elettroniche "in tutti i locali, uffici, immobili pubblici o aperti al
pubblico o finalizzati a servizi pubblici o di pubblica utilità, comunque accessibili all'utenza ed
ubicati nel territorio del Comune di Cantù”, nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni
iuris, in quanto il Sindaco non ha la competenza di adottare provvedimenti a tutela della salute,
salvo situazione contingibili ed urgenti, nelle more dell’adozione di provvedimenti da parte
dell’autorità sanitaria;
Rilevato che:


l’utilizzo di sigarette elettroniche resta disciplinato dalle ordinanze ministeriali relative alle
sigarette elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina;
il Comune può estendere la tutela dei minori prevista dalle ordinanze ministeriali alle scuole
di sua competenza, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza.
Ritenuto quindi che la domanda cautelare meriti accoglimento nei limiti di cui sopra
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza
cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)