schema di accordo quadro e capitolato speciale

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DIPARTIMENTO S.I.M.U. - II DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE
U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI
Accordo Quadro inerente i Lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti elevatori installati
negli edifici di Roma Capitale. Periodo 1.09.2016 - 31.12.2016.
Importo € 985.499,21
Municipi Roma 3, 4, e 5 Lotto 3
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE
AI SENSI DELL’ART.59 – COMMA 4 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
Periodo dal IL
01.04.2016
Progettistaal 31.03.2019
Ing.
Maurizio
di Tosto
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO
QUADRO: € 13.396.820,00
Importo totale lavori Euro 682.500,00
IL Responsabile del Procedimento
Ing. Paola Cannizzaro
ART. 1.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente schema ha per oggetto, nel periodo dal 1 Settembreo 2016 al 31 Dicembre 2016, la conclusione
di un accordo quadro così come definito dall’art. 54, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di
tutte le opere, lavori, e provviste occorrenti per eseguire gli interventi per la manutenzione e l'esercizio degli impianti
ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, barriere elettromeccaniche installati o che verranno installati durante il
corso dell'appalto negli edifici di proprietà Capitolina, nonché di quegli impianti dei quali l'Amministrazione deve
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curarne la manutenzione e l'esercizio anche se installati in edifici non facenti parte del patrimonio Capitolino o
ricadenti in zone circostanti il territorio di Roma Capitale, o in edifici ubicati in municipi diversi da quelli indicati
nell’oggetto dell’appalto in questione.
In relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, e dei servizi di
manutenzione e pronto intervento, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite
apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni
afferenti i lavori, ed eventuali forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi
eventuali contratti applicativi.
Il presente schema di accordo quadro, disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 , i lavori di
manutenzione e pronto intervento degli impianti elevatori, e le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte
analiticamente nel presente Schema di Accordo Quadro e nei relativi prezzi unitari, consistenti in interventi non
predeterminati nel numero e nell’esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità
individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi su tutti gli impianti elevatori installati
negli immobili capitolini affidati tramite apposito verbale di consegna, parte integrante dell'accordo quadro in oggetto.
Con il presente schema di accordo quadro, la stazione appaltante affida all’esecutore - che li accetta, alle
condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad
eseguirli - i predetti “Lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti elevatori installati negli edifici di
Roma Capitale”.
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti
applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni
afferenti i lavori ed i servizi, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ;
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
il D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);
il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio
di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione
e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G.
di Roma e Roma Capitale;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- Il “Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29
luglio 2015;
il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
il Piano di sicurezza e coordinamento quadro;
il capitolato speciale di appalto/disciplinare descrittivo e prestazionale;
gli eventuali singoli contratti applicativi.
Nell’accordo quadro si intendono incluse indicativamente tutte le attività di pronto intervento e guardiania e le
attività di manutenzione ordinaria inerenti il territorio di competenza indicato nel successivo art. 5.
Le attività da espletare nell’ambito del presente accordo quadro, sono sommariamente individuate negli artt.
6 (Prestazioni e Forniture), e 7 (Opere e Forniture escluse).
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ART. 2.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà durata dal 1 Settembre 2016 al 31 Dicembre 2016 o, comunque, per 4 mesi dalla data
di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, al massimo sino all’esaurimento dell’importo
contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale
complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli
eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti
applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente
dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.
La stazione appaltante si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi di manutenzione
ordinaria e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il
termine dell’ultimo contratto applicativo.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza
dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle
prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori
compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della
durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto
applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel
successivo articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi
eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta
offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati
senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa
programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
In tal caso la stazione appaltante procederà secondo le modalità sopra riportate.
ART. 3.
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Il corrispettivo complessivo del presente accordo quadro per i municipi 3-4-5 lotto 3 e per l’intero periodo ammonta
ad
€ 807.601,81 di cui € 782.601,81 a base d’appalto, oltre € 25.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 177.672,40 per IVA 22%, oltre € 225,00 per SIMOG da decurtare deI ribasso d’asta di
aggiudicazione, come risulta dal prospetto sotto riportato :
Municipi 3, 4 e 5 lotto 3
PERIODO 1/9/2016 – 31/12/2016
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
ONERI DELLA SICUREZA
IMPORTO COMPLESSIVO
IVA 22%
CONTRIBUTO SIMOG
TOTALE
782.601,81
25.000,00
807.601,81
177.672,40
225,00
985.499,21
In relazione ai Lavori la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni
degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS4
per la classifica III rapportata all’importo lavori.
Il valore del precedente quadro economico indica l’importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso
d’asta, che si intende affidare con l’accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti
previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle
vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne
argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e
listini posti a base del presente accordo quadro medesimo.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.
Le prestazioni complessivamente oggetto dell’accordo quadro, saranno affidate senza avviare un nuovo
confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità
contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal
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presente accordo quadro.
ART. 4.
CONTRATTI APPLICATIVI
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti
applicativi e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel
rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante
l’esecuzione dell’accordo quadro.
L’Amministrazione si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora
accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa
ottimizzazione organizzativa senza che l’Impresa possa pretendere alcunché.
L’Amministrazione si riserva, qualora si determini a stipulare i relativi contratti applicativi, nell’economia delle
risorse disponibili, di affidare l’importo presunto complessivo dei lavori dell’accordo quadro al contraente, al netto del
ribasso d’asta offerto.
Tutti gli interventi per Lavori e Servizi manutentivi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente
dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti
applicativi, che saranno sottoscritti, con scrittura privata dal Dirigente competente.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni, dei servizi, e delle eventuali forniture in opera;
c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi presunti interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai
lavori ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
generale quadro e del D.U.V.R.I. generale;
f. il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria
programmabile coerenti con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;
g. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e dei servizi e le previste penalità;
h. i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016
prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
i. l’obbligo dell’intervento nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la manleva e l’obbligo di
adesione alla procedura conciliativa;
l. il termine per l’emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”;
m. i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della
sicurezza e il D.U.V.R.I.);
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del servizio da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in
alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.
L’esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di
non perfetta esecuzione dei lavori, dei servizi, e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente, con
oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo
restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le
conseguenti maggiori spese.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti
applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun
caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5.
PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente accordo quadro è costituito da tutti gli impianti elevatori
installati negli edifici di proprietà o di competenza di Roma Capitale ricadenti nel territorio di competenza Municipi 3,
4, e 5, anche installati nei comuni limitrofi di Roma, così come riportati nell'allegato del presente schema di accordo
quadro "A - ELENCO IMPIANTI".
L'amministrazione di Roma Capitale durante il corso dell'appalto, si riserva la piena ed insindacabile facoltà
di:
A - sospendere l'esercizio di uno o più impianti elevatori di cui all'allegato " A - ELENCO IMPIANTI" e ripristinarne il
funzionamento in qualsiasi momento;
B - includere nell'appalto altri impianti elevatori che saranno dati in consegna alla Ditta appaltatrice con regolare
verbale anche se territorialmente ricadenti in municipi diversi da quelli oggetto dell'appalto;
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C - escludere dall'appalto, in qualsiasi tempo, quegli impianti, anche se compresi nell'allegato " A - ELENCO
IMPIANTI", che l'Amministrazione di Roma Capitale intenda escludere dall'esercizio e/o manutenzione, e, per
particolari esigenze, affidarli ad altra Ditta appaltatrice senza che per questo, da parte dell'impresa
aggiudicataria, possano essere sollevate eccezioni di alcun genere o pretendere indennizzi o compensi
particolari oltre quelli previsti dal presente capitolato.
In ogni caso la direzione lavori ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone fuori del
territorio di competenza.
ART. 6.
PRESTAZIONI E FORNITURE
L’Impresa aggiudicataria, a proprie cure e spese, dovrà predisporre nel corso del primo mese dall’aggiudicazione
dell’appalto, un sistema informativo in grado di rispondere a tutte le caratteristiche dell’appalto di manutenzione totale
contenute nel Capitolato d’Appalto, quali l’elaborazione, la pianificazione e l’archiviazione dei dati relativi alle attività
di gestione degli impianti elevatori.
Il sistema mediante l’accesso via browser web dedicato, tramite password di abilitazione, dovrà garantire al
personale della Direzione Lavori la visibilità in tempo reale di tutti i dati presenti sul database.
Dovrà essere compilato un libretto informatico d’impianto per ognuno degli elevatori che saranno consegnati
mediante Verbale di Consegna, e sul quale saranno riportate tutte le caratteristiche costruttive dell’impianto come da
specifiche che saranno stabilite dalla Direzione Lavori (dal numero contatore dell’energia elettrica alle caratteristiche
delle porte di piano, dal numero delle fermate, dal numero delle funi e diametro delle stesse).
Il database dovrà essere continuamente aggiornato in funzione degli impianti presi in consegna durante il corso
dell’appalto.
L’aggiornamento dei dati, sarà ad esclusiva cura dell’Impresa aggiudicataria che provvederà in tempo reale ad
inserire ogni notizia riguardante le date di fermo e riattivazione, le motivazioni degli interventi, l’esecuzione di visite
periodiche, straordinarie o semestrali, le manutenzioni programmate, il nominativo dei tecnici assegnati etc.
Tutti i dati dovranno essere consultabili da browser mediante maschere che verranno concordate con la Direzione
Lavori, ed i Report di stampa dovranno essere garantiti per ogni settore di attività, e potranno essere gestiti nel
periodo prescelto consentendo le analisi dei dati introdotti per fornire indicazioni sul funzionamento degli impianti con
riferimento ai maggiori indici di manutenzione, trimestrale, semestrale etc.
Le procedure dovranno essere in grado di :


Gestire l’anagrafica degli impianti ;
Gestire tutti gli interventi sugli impianti, calcolare i tempi di fermo e di intervento per ogni singolo impianto, e
raggrupparli per periodo e tipologia di guasto, per poi confrontarli e verificarli con le aspettative previste e
apportare gli opportuni correttivi ;
 Gestire la pianificazione delle riparazioni ;
 Gestire i verbali di visita semestrale ;
 Analizzare le chiamate per operatore ai fini di una sua valutazione professionale;
 Analizzare i tempi di intervento per tipologia di guasto ;
 Gestire la procedura delle manutenzioni programmate ;
Nel corso dei primi cinque giorni, inoltre, dovranno essere applicate e plastificate sul quadro di manovra di ogni
impianto delle targhette adesive con codice a barre, necessarie per poter identificare univocamente l'impianto ad ogni
intervento degli operai. Le targhette e le procedure da eseguire saranno fornite dalla Direzione Lavori il giorno della
consegna dell’appalto, inoltre, per poter eseguire tali procedure, sarà fornito a tutti i tecnici ascensoristi indicati
dall’Impresa aggiudicataria una utenza di accesso al sistema gestionale dell’A.C.. Ogni tecnico, per eseguire le
suddette operazioni dovrà essere obbligatoriamente dotato di smartphone o dispositivo mobile con connessione dati
3G/4G.
Vengono nel seguito elencati gli elementi essenziali costituenti l'appalto; tale elenco è da intendersi in senso
indicativo e non limitativo.
L'appalto dovrà comprendere infatti tutte le opere necessarie a mantenere in ottimo stato di conservazione e di
funzionamento, gli impianti oggetto dell'appalto stesso.
Sezione 6.01
6.1 PRESTAZIONI
Il canone per il Servizio di manutenzione totale comprende le seguenti prestazioni:
A - Una visita mensile di manutenzione per ciascun impianto facente parte dell'appalto aggiudicato la ditta avrà
l’onere di trasmettere settimanalmente il crono programma degli interventi programmati;
per ogni intervento manutentivo dovrà essere rilasciata/compilata sul posto una scheda d’intervento
cartacea, e dovrà essere generato sul sistema gestionale dell’A.C. il relativo rapporto d’intervento secondo
le modalità e procedure indicate da questa Direzione Lavori.
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di seguito si riportano le minime operazioni che deve svolgere il manutentore all’uopo abilitato ai sensi
dell’art. 5 della Legge 24/10/1942 e art. 9 del Regolamento 24/12/1951 n. 1767:
1. Accedere al locale macchinario controllando preventivamente che sulla porta del locale medesimo siano
presenti i cartelli regolamentari compreso il recapito telefonico della ditta di manutenzione e, controllare
altresì che le porte stesse siano perfettamente chiuse ad evitare intrusioni da parte di personale non
autorizzato. Per tutti quegli impianti “telecontrollati” il manutentore dovrà attenersi alle istruzioni
impartite dalla Direzione Lavori circa la temporanea disattivazione della centralina di acquisizione dati ad
evitare l’intervento del dispositivo antintrusione. Effettuati tutti gli interventi di manutenzione sotto
riportati, o di interventi di riparazione su chiamata, digitare sulla centralina stessa il codice manutentore
ed i codici corrispondenti alle operazioni eseguite.
2. Verificare la presenza della lampada portatile; verificare il corretto funzionamento delle lampade
d’illuminazione e d’emergenza del locale argano, degli interruttori linea luce e forza motrice, degli
interruttori differenziali agendo sul tasto di prova, quindi, verificare la presenza, in apposito contenitore,
di tutta la documentazione relativa all’impianto (copia conforme del libretto d’immatricolazione, copie
conformi delle verifiche periodiche, delle verifiche semestrali e delle schede di manutenzione), ove non
presenti, informarne tempestivamente la Direzione Lavori che provvederà ad emetterne copia; prelevare
poi i cartelli “Fuori Servizio” o “Fermo per Manutenzione” ed esporre gli stessi ad ogni piano.
Operazioni da svolgere all’interno del locale macchinario:
1. Agendo sull’interruttore trifase di Forza Motrice, disattivare l’alimentazione elettrica all’impianto;
2. Controllare il livello olio motore;
3. Controllare il livello olio centralina idraulica, verificare l’efficienza della valvola di sovrappressione,
controllare la data di collaudo del tubo mandata olio in gomma. Verificare il funzionamento dell’allarme
per porta aperta e cabina fuori piano se trattasi di impianto oleodinamico realizzato ai sensi del DPR
1497/63, qualora l’impianto oleodinamico è di recente installazione tale verifica è considerata
esaustiva controllando il corretto funzionamento della lampada spia posta sul quadro di manovra
(spenta per impianto fuori piano, accesa viceversa). Verificare infine il corretto funzionamento del
dispositivo di ripescaggio automatico a tutti i piani serviti;
4. Verifica della regolare lubrificazione delle bronzine motore argano e, ove presente, del supporto albero
puleggia di trazione;
5. Controllo del gioco di coppia (corona-vite senza fine) e gioco assiale (cuscinetto reggispinta);
6. Pulizia dell’intero complesso macchina;
7. Controllo dell’usura delle gole della puleggia di trazione e del relativo scorrimento funi;
8. Ove presenti pulegge di rinvio procedere alla lubrificazione delle bronzine
9. Lubrificare tutte le parti in movimento del limitatore di velocità, controllare la molla del dispositivo di
richiamo della cagnola di aggancio e la pista di scorrimento della rotella dello stesso e controllare il
corretto funzionamento del contatto elettrico a riarmo manuale di esclusione della manovra;
10. Pulizia e controllo del quadro di manovra attraverso l’eliminazione di polvere dalle apparecchiature del
quadro stesso, controllo dello stato di usura dei contatti, relè e teleruttori e regolazione ove necessario;
11. Agendo sull’interruttore trifase di Forza Motrice, riattivare l’alimentazione elettrica all’impianto;
12. Con l’impianto in marcia, prima in salita poi in discesa, verificare l’efficienza del gruppo frenante
controllando contestualmente la precisione del livello di fermata, prima rispetto i segni riportati sulle
funi di trazione e, successivamente rispetto alle soglie di piano, procedere poi alla pulizia e
lubrificazione del gruppo frenante ed alla verifica della corretta apertura delle ganasce e la regolare
tensione delle molle di richiusura;
13. Controllo e verifica dell’efficienza dei relè termici;
14. Ove presente, controllo e verifica del dispositivo di ritorno al piano della cabina mobile in mancanza di
tensione di rete;
15. Pulizia del locale macchinario.
Operazioni da svolgere a tutti i piani serviti:
1. Controllo e verifica della funzionalità di sicurezza meccanica dei blocchi e di sicurezza elettrica dei
contatti delle porte di piano semiautomatiche (battente) o cancelli a ghigliottina (alcuni montacarichi
installati nei mercati rionali, montacarte, montavivande);
2. Controllo e verifica della funzionalità delle pulsantiere di chiamata ai vari piani, controllo delle luminose,
delle luci della cabina mobile compreso efficienza della lampada d’emergenza, verifica della
funzionalità del segnale d’allarme e dell’efficienza della linea telefonica dedicata per quegli impianti
equipaggiati con combinatore telefonico ai sensi della Direttiva Comunitaria 95/16/CE, verifica della
funzionalità del contatto partenza antine di cabina;
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3.
Dopo aver posizionato la cabina mobile tra il piano terra ed il primo piano ad un livello di circa 1,5 mt.
dalla soglia di quest’ultimo, procedere alla pulizia, lubrificazione e controllo del perfetto funzionamento
del complesso “operatore apertura porte”;
4. Effettuare la pulizia del motorino operatore porte;
5. Controllare e pulire i contatti di chiusura porte verificando il perfetto scorrimento delle stesse, la loro
verticalità e l’efficienza dei registri antidivaricamento nonché l’efficienza del blocco di sicurezza delle
sospensioni di piano;
6. Verificare il perfetto funzionamento sia elettrico che meccanico della costola mobile;
Operazioni da svolgere all’interno del vano di corsa:
1. Verificare il corretto funzionamento delle lampade d’illuminazione del vano corsa;
2. Manovrando con la pulsantiera posta sul tetto cabina, spostarsi lungo il vano di corsa, partendo dall’alto
verso il basso, per eseguire la lubrificazione delle guide;
3. Controllo e verifica delle distanze delle cammes di azionamento dei dispositivi di pre fine corsa ed
extracorsa salita e discesa;
4. Verificare gioco pattini cabina e contropeso
5. Controllo e verifica del corretto intervento dei dispositivi di pre fine corsa ed extracorsa salita e discesa
verificando anche le residue distanze di battuta lato cabina e lato contropeso;
6. Controllo e verifica del corretto azionamento dei commutatori nel vano corsa ove presenti o degli
interruttori bistabili e relativi magneti di azionamento degli stessi;
7. Controllo e verifica del perfetto scorrimento delle porte automatiche, pulizia dei carrelli di scorrimento,
verifica del blocco meccanico e del contatto elettrico di sicurezza, verifica del corretto funzionamento
della molla o peso di richiusura delle porte e del dispositivo di apertura d’emergenza; relativamente alle
porte cosiddette “ a battente” (semiautomatiche a spinta) controllare che la molla di richiusura ed il
dictator funzionino in maniera corretta; verificare inoltre il corretto inserimento del blocco di sicurezza,
sia meccanico che elettrico;
8. Pulizia del tetto di cabina;
9. Pulizia e verifica della funzionalità dei contatti della serie sicurezze (allentamento funi, paracadute, stop
etc…);
10.Per gli impianti oleodinamici verificare la perfetta tenuta della guarnizione della testata del cilindro, delle
valvole e dei raccordi del tubo di mandata. Verificare inoltre l’anello di recupero olio posto alla sommità
del cilindro e del recipiente di recupero, e, previo opportuno filtraggio reintrodurre nella centralina
oleodinamica l’eventuale olio presente nel suddetto recipiente. Verificare il corretto funzionamento della
valvola di caduta;
11.Pulizia del tetto di cabina:
Operazioni da svolgere all’interno della cabina mobile:
1. Verificare il corretto funzionamento della lampada d’illuminazione della cabina mobile e della lampada
d’emergenza;
2. Verificare il corretto funzionamento della pulsantiera di cabina, del segnale d’allarme e dell’interruttore di
“stop”;
3. Verificare lo stato di usura del tappetino di linoleum;
4. Rimuovere ogni materiale dalla soglia di cabina che impedisca il corretto scorrimento delle antine ed
ogni altro materiale presente nei celini della stessa;
5. Controllare la presenza della targa di portata/capienza, della targa d’immatricolazione e del recapito
telefonico della Ditta di manutenzione per richiesta d’interventi
Operazioni da svolgere all’interno della fossa di extracorsa:
1. Accedere nella fossa di extracorsa dopo aver preventivamente azionato il pulsante di “stop” per
interdire la manovra dell’impianto;
2. Pulizia e lubrificazione del perno del tenditore del limitatore di velocità, controllando la corretta tensione
della fune di azionamento del limitatore stesso ed il corretto posizionamento della leva di azionamento
del contatto elettrico di sicurezza per eccessivo allungamento della fune;
3. Pulizia e controllo dell’efficienza degli ammortizzatori idraulici eventualmente presenti nella fossa di
extracorsa e verifica del corretto funzionamento dei contatti di distacco manovra;
4. Verifica e controllo dell’efficienza del pulsante di allarme e della linea telefonica per quegli impianti
realizzati a norma della Direttiva Comunitaria 95/16CE e controllo del deviatore luci vano ove presenti;
5. Per gli impianti oleodinamici verificare usura delle funi di trazione e dei loro attacchi;
6. Pulizia del fondo fossa da ogni materiale ivi presente adottando tutti gli idonei accorgimenti
antinfortunistici (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherine antipolvere etc…)
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7. Ultimate tutte le operazioni di manutenzione e dopo l’uscita dalla fossa di extracorsa, riattivare il
pulsante di “stop” per il ripristino del funzionamento dell’impianto ascensore e recarsi nuovamente nel
locale macchinario per riattivare la funzionalità della centralina del “telecontrollo” ove presente.
B - La verifica semestrale obbligatoria a termini di Legge (per gli ascensori a manovra universale, a manovra
collettivo-selettiva, ex montacarichi cat. B ed annuale per i piccoli montacarichi (montacarte, montavivande,
piattaforme elevatrici e servoscala) per gli impianti la cui scadenza ricade all'interno del presente appalto. La
lista degli impianti in scadenza sarà fornita dalla D.L.;
1. Accedere al locale macchinario. Per tutti quegli impianti “telecontrollati” il manutentore dovrà attenersi
alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori circa la temporanea disattivazione della centralina di
acquisizione dati ad evitare l’intervento del dispositivo antintrusione;
2. Verificare l’efficienza del paracadute e del limitatore di velocità e di tutti i contatti elettrici ad essi
associati;
3. Verificare l’efficienza dei dispositivi di extracorsa salita e discesa;
4. Verificare lo stato di usura delle funi di trazione;
5. Verificare il corretto isolamento di tutti i circuiti dell’impianto ascensore: verso terra, tra circuito e circuito
e tra circuito e manovra;
6. Verificare la funzionalità del circuito di terra;
7. Verificare il corretto funzionamento del segnale di allarme e, per quegli impianti realizzati secondo la
Direttiva Comunitaria 95/16CE, anche il corretto funzionamento dell’apparato di telesoccorso e della
linea telefonica.
8. Annotare i risultati della verifica semestrale nell’apposito modello predisposto dalla Direzione Lavori
consegnandone originale e copia all’ufficio.
Al termine della verifica semestrale, riattivare la funzionalità della centralina del “telecontrollo”;
C - Assistenza all'Organismo di Certificazione Notificato durante le ispezioni periodiche e straordinarie relative al
DPR 162/99 e DPR 462/01;
D - Segnatura delle funi di trazione per indicare lo stazionamento delle cabine mobili ai piani;
E - A seguito della richiesta di intervento per guasto dell'impianto pervenuta all'Impresa, gli interventi di
riparazioni per ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto dovranno essere realizzati nel più breve
tempo tecnicamente possibile (al massimo entro le 24 ore successive dalla richiesta); ove la riparazione
dovesse protrarsi oltre le 24 ore per indisponibilità di particolari ricambi, l'appaltatore è tenuto ad informare
tempestivamente a del fatto la Direzione Lavori al fine di fornire notizie dettagliate a chiunque ne avanzi
richiesta.
F - Servizio di pronto intervento anche per l’esecuzione della manovra a mano d'emergenza, su richiesta
telefonica oppure segnalata attraverso sistema di telesorveglianza, per l'intero arco delle 24 ore entro 2 ore
dalla segnalazione in modo di poter prestare soccorso ad eventuali utenti rimasti accidentalmente bloccati
all'interno della cabina mobile per sopravvenuto guasto, oppure quando detto guasto impedisca ad utenti con
ridotta o impedita capacità motoria l’uscita o il rientro nella propria abitazione. L’intervento verrà computato e
riconosciuto all’Impresa secondo il numero di ore lavorate ed in funzione degli importi orari desunti dal
bollettino ASSISTAL in vigore al momento della gara.
In proposito la Ditta appaltatrice provvederà ad indicare una linea telefonica, in grado di supportare le attività
di trasferimento di chiamata, al quale l'utenza dovrà fare riferimento sia per le chiamate che per il pronto
intervento.
Tale recapito telefonico, dovrà essere attivo anche dopo il normale orario di lavoro 8,00 – 17,00 dal lunedì al
venerdì e nei giorni festivi e prefestivi.
La Ditta appaltatrice, entro 5 (cinque) dall’avvio dell’appalto dovrà dare ampia diffusione di tale servizio di
pronta reperibilità agli inquilini dell'Amministrazione di Roma Capitale attraverso l'apposizione di cartelli e
targhe all'interno delle cabine mobili degli impianti ascensori, sulle porte dei locali macchinari ed al piano terra
in corrispondenza degli interruttori d'emergenza.
Le segnalazioni di richiesta di pronto intervento possono essere effettuate oltre che nei modi suddetti, anche
dalla Direzione Lavori e da ogni altro Organismo preposto alla Sicurezza ed alla salvaguardia della pubblica
incolumità, pertanto, la Ditta appaltatrice dovrà senz'altro attivarsi nell'espletamento di detto servizio di
reperibilità oltre il normale orario di lavoro, anche se richiesto da dette Istituzioni.
G - Sarà computata a misura l’esecuzione di Lavori per le riparazioni necessarie per ripristinare il regolare
funzionamento degli impianti, anche a seguito di prescrizioni effettuate dagli ispettori dell’Organismo di
Certificazione Notificato, entro 40 giorni dalla data in cui le prescrizioni sono state notificate.
H - Redazione dei rapporti di manutenzione di ciascun impianto elevatore su appositi modelli, concordati con la
Direzione Lavori, sui quali devono essere riportati gli interventi di qualsiasi natura eseguiti sull’impianto. Tutti i
rapporti mensili a cura dell’impresa, dovranno essere custoditi sul locale macchinario dell’impianto a
disposizione per ogni controllo. Inoltre, dovrà essere generato sul sistema gestionale dell’A.C. il relativo
rapporto d’intervento secondo le modalità e procedure indicate da questa Direzione Lavori.
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I - Servizio di manutenzione del sistema di Telecontrollo e Telesoccorso installato su quegli impianti ascensori
facenti parte dell’appalto in questione ed in quelli che saranno consegnati o equipaggiati durante il corso
dell’appalto stesso, anche attraverso Ditte regolarmente autorizzate al subappalto
J - Entro 5 giorni dalla consegna dell’appalto dovranno essere apposti ai piani terra, all'interno delle cabine
mobili, e sulle porte dei locali macchina, tutti i cartellini con su riportati i riferimenti telefonici della Ditta e le
etichette identificative per il sistema gestionale fornite da questa D.L., inoltre, dovranno essere riprogrammati
tutti i combinatori telefonici degli impianti, e, ogni 3 giorni dovrà essere eseguito un controllo dell’efficienza
della linea telefonica per il collegamento bidirezionale, comunicandone gli esiti alla D.L. entro il giorno
successivo al controllo ed annotando gli stessi nell’apposita scheda di manutenzione posta nel locale
macchinario. Ove riscontrato il mancato funzionamento del collegamento bidirezionale, attribuibile a guasto
della linea telefonica e non a guasto del combinatore telefonico, il manutentore deve immediatamente porre
l’ascensore fuori servizio dandone tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori che provvederà a
contattare l’HELP DESK comunale per il ripristino della funzionalità della linea telefonica.
K - Sarà computata a misura la fornitura, su richiesta della Direzione Lavori, di mano d’opera specializzata per il
servizio di pronta reperibilità e guardiania su impianti ascensori installati in particolari strutture comunali, e/o
per il supporto alla D.L. per la gestione del sistema informatico di cui L'A.C. è dotata.
L - Servizio di riparazione di guasti Hardware e Software del sistema di Telesoccorso e Telecontrollo, che
saranno compensati con le modalità di cui al successivo art. 7.
Per la mancata osservanza delle disposizioni anzidette, troveranno applicazione le penalità previste all’art.
30.1 comma 5.
Sezione 6.02 6.2 FORNITURE
La fornitura dei materiali sotto elencati è compresa nel canone di manutenzione.
M - La fornitura in opera di lampade elettriche di segnalazione e per illuminazione delle cabine mobili, dei vani
corsa e dei locali macchinari.
N - La fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchiature occorrenti per le operazioni di manutenzione a
partire dall'interruttore generale di emergenza, e, questo compreso, che dovessero essere riparate o
sostituite, (rettifica o sostituzione pulegge di trazione o di rinvio, pattini di scorrimento, gruppo frenante,
rotelle, contatti, cordini etc.) per garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti
stessi.
Sezione 6.03 6.3 LAVORI ATTI A GARANTIRE L’ESERCIZIO
Esecuzione dei lavori, previo ordine scritto dalla Direzione Lavori per:
1 - Riparazioni di danni causati da terzi e per cause non imputabili a difetti di manutenzione o negligenza negli
interventi;
2 - Rifacimento parziale o totale di parti di impianto per adeguarlo a più moderne tecnologie, alle normative
vigenti o che interverranno durante il corso dell’appalto, e/o alle reali esigenze dell’utenza, o se per vetustà
ed obsolescenza non vengano garantite le normali condizioni di sicurezza.
3 - Interventi di opere murarie connessi all’eliminazione delle barriere architettoniche (apertura vani per
allargamento porte di piano, esecuzione di scassi all’interno dei vani corsa per ottenere le corrette distanze
dagli organi in movimento, etc…).
ART. 7.
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE
RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà piena ed insindacabile di ordinare ad altre ditte
eventuali opere di modifiche o di trasformazione degli impianti ed ogni altra opera che, a giudizio esclusivo dello
stesso richieda una particolare tecnica specializzata o sia oggetto di speciali brevetti.
L'Amministrazione ha facoltà, sia di escludere dall'appalto tali opere, sia di farle pagare all'Appaltatore
contro fatture vistate dalla Direzione Lavori.
Inoltre l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento, per conto della stazione appaltante, di fatture e
bollettini postali relativi ad importi dovuti ai gestori di pubblici servizi per richieste di aumenti di potenza o altri
interventi che si rendessero necessari durante il corso dell’appalto, nonché al pagamento degli oneri dovuti agli
Organismi di Certificazione Notificati che per qualsiasi esigenza della stazione appaltante saranno interpellati.
L'Amministrazione provvederà a rimborsare l'Appaltatore a fronte di fatture quietanzate vistate dalla D. L.
e/o autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale e delle spese postali o bancarie, verrà
rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture
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quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento
d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del
certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
Il calcolo dell'interesse viene fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori a quindici
giorni, trascurando i periodi di minor durata.
ART. 8.
RESPONSABILE DELL’ACCORDO
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a
comunicare a ROMA CAPITALE le generalità del Responsabile dell’accordo e del suo eventuale sostituto, al quale
affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il “Responsabile dell’accordo” rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali
per trattare e concordare con la Direzione Lavori di ROMA CAPITALE le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.
ART. 9. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI,
ACCETTAZIONE, QUALITA’ED IMPIEGO DEGLI STESSI
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 è responsabilità del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni dell’accordo quadro secondo le
indicazioni tecniche riportate nel presente Schema di accordo quadro ed essere della migliore qualità; dovranno
inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione
dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal presente Schema di accordo quadro. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi
pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali
aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi.
Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto prevedano il luogo
di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o
convenienza.
Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si
fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del
relativo capitolato speciale d’appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei
lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori
può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal relativo capitolato speciale d’appalto;
in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e
la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal relativo
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione
dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
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ART. 10. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, in relazione a ciascun eventuale
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il
direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo
le prescrizioni del relativo capitolato speciale d’appalto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del
procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il
rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle
verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali contratti applicativi
conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera,
di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già
controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione
in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni
riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e
produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è
fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%,
la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 - ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i
poteri di firma del garante medesimo.
A norma dell’art.103 del D.Lgs n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro,compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti
applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli
contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni medesime.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior
danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di procedere alla reintegrazione della
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cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.
A norma dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 , la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs
n. 50/2016, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero
accordo quadro.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i
lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo
superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro
30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo
previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante
afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito
cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato
il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell’art.103, del D. Lgs. n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i
conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN
ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art.103, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo”
di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla
stazione appaltante in relazione al singolo contratto applicativo da affidare conseguente al presente accordo
quadro;
- una polizza assicurativa, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, che
tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dell’accordo con un massimale complessivo pari al valore lordo del lotto di cui è
aggiudicataria.
- una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti,
materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare
contrattuale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori
di ciascun contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il
verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori. Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e
devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare
in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta
l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla
consegna dei lavori né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale
l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente
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accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto applicativo per volontà
dell’aggiudicatario.
Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare
all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta,
detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti ascensori di cui
all'allegato "A - ELENCO IMPIANTI", nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque
impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od
altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o
per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle
opere.
L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi
contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima
comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi
con l’appalto.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C.,
l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di
istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio
contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente
rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o
reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa,
comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate.
Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente
riportate.
ART. 14. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE
ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL
SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
Su richiesta della direzione lavori, in relazione ad ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro, all’esecutore, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun contratto applicativo, potrà essere richiesto
un Programma Operativo, che, in relazione alle specifiche lavorazioni affidate specifichi, ove possibile, ed individui il
programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della stazione appaltante.
ART. 15. PIANI PER LA SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO
La stazione appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione definitiva a base di gara, un Piano di
Sicurezza e Coordinamento di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria
preventivabile/programmabile.
L’aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro,
redige e consegna alla stazione appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro in relazione al
singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale
quadro come integrato in relazione al singolo contratto applicativo.
Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i
singoli contratti applicativi, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., formano parte integrante del contratto di accordo
quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti
applicativi in funzione dell’accordo quadro, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
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coordinamento generale quadro loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.
Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal direttore
dei lavori, sarà mantenuta presso il direttore dei lavori per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è
responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.
L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e
risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 32 DPR n
207/2010 :
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi
per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese
relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di
cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione
lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appalto.
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il responsabile
unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente al
presente accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a
cura della stazione appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale
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verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza
del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso
il termine assegnato dal direttore dei lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione definitiva.
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL
TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 107 del D.Lgs n. 50/2016.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile
unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo
discrezionalmente valutati, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchi nari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause
della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini
sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al singolo contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro nel termine fissato, può
richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle
penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma
operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO
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APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
GENERALE
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente al
presente accordo quadro.
Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro, si darà atto, ai sensi dell’articolo 199 del DPR n 207/2010, mediante apposito certificato attestante i
necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di
ciascun contratto applicativo.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza dell’ultimo contratto
applicativo dell’accordo quadro, si darà atto dell’ultimazione medesima mediante “certificato di ultimazione lavori
generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione
sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 20. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nell’accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e
l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi speciali e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013 integrata dai prezzi indicati all'art. 36 del
presente schema di accordo quadro e Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
Le modalità di misurazione, a parte gli incrementi su citati, saranno quelle contenute nelle “AVVERTENZE E
NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o
i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’articolo 32, comma 2 del
DPR 207/2010.
ART. 21. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del
D.lgs. n. 50/2016 , entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei
pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono,
accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in
deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili,
eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010, nonché al
subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti
condizioni:
1) che l’aggiudicatario dell’accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo
quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, provveda al
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso
dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall' art.
67 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
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Ai sensi dell’art.105, del D. Lgs. n. 50/2016 , è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti
applicativi in corso conseguenti al presente accordo quadro, nella pendenza di procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti
che costituiscano l'affidatario (quali le mandanti o le società, anche consortili, eventualmente costituite per
l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del Regolamento d.P.R. n. 207/2010), dai subappaltatori e dai
cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è,
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al
presente accordo quadro la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo
contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il
singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
ART. 22. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, nelle fattispecie
previste dall’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la
formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento ai
sensi dell’art.163 del D.P.R. n. 207/2010.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore in relazione a
ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 149 del
D. Lgs. n. 50/2016 .
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
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Qualora, ai sensi dell’articolo 149, del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o
addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo
quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante o suppletiva, indicandone i motivi in
apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell’importo del singolo contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di
sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto
applicativo principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle
quali, è condizionata tale accettazione.
Ai sensi dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
delle categorie di lavoro dell’appalto individuate nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo
quadro, e che non comportino un aumento dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro.
L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Nel caso previsto dall’articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (“presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale”) la descrizione fatta dal responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante, sulla
proposta inoltrata dal direttore lavori, ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante durante
l'esecuzione del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro può ordinare una variazione
dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non
dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di
accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
applicativo originario conseguente al presente accordo quadro, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 50/2016.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.
ART. 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Al termine dell’esecuzione del contratto applicativo/accordo quadro, conclusi i lavori eseguiti a regola d’arte,
sarà erogato all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, il pagamento del corrispettivo dovuto.
Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal responsabile unico del procedimento sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena concluso un contratto
applicativo o scaduto il termine sopra indicato.
Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà:
gli ordinativi relativi al servizio di manutenzione ordinaria, ed agli eventuali presidi;
i rendiconto delle attività eseguite, redatti dall’esecutore;
tutti i lavori di riparazione e adeguamento precedentemente ordinati dalla Direzione Lavori;
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con
l’impresa esecutrice dei lavori.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto
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applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei
lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte
tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita
una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento di ogni certificato di pagamento è
subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi
conseguenti all’accordo quadro, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando
i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di
avanzamento lavori emesso nei confronti dell’esecutore.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente
all’accordo quadro, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e
quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna
del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante
la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Il CIG e il CUP relativi ai contratti applicativi dell’accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC,
saranno gli stessi dell’accordo quadro medesimo, e verranno confermati di volta in volta dalla stazione appaltante per
il singolo contratto applicativo affidato.
Il CIG e il CUP dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente
all’accordo quadro.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge
17 dicembre 2010 n. 217.
L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione
del CIG e del CUP di riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i
subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a
mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite
senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.
ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO
DELL’ESECUTORE
A)
Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 9
2)
3)
del Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP.
approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le
spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura
dattiloscritta dei relativi atti.
Le spese inerenti alla progettazione delle opere che si rendessero necessarie per adeguare gli impianti alle
norme di legge, predisponendo rilievi, accertamenti, disegni, relazioni tecniche e quanto altro occorra per la
presentazione della documentazione di rito all'autorità preposta, per l'ottenimento delle relative certificazioni;
L’obbligo di mettere a disposizione della D.L. all’inizio dell’appalto, un necessario numero di operai per la
formazione alla corretta utilizzazione delle apparecchiature inerenti il telecontrollo e telesoccorso installato sugli
impianti elevatori ricadenti nel territorio relativo all’appalto aggiudicato. Altresì deve essere permessa alla D.L. la
formazione del personale d’ufficio che risponde alle chiamate di pronto intervento manutentorio. Nel corso
dell’appalto il personale tutto dell’Impresa dovrà attenersi alle disposizioni date e modalità di ricevimento e
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
trattamento delle chiamate suddette. Il mancato rispetto delle procedure di che trattasi comporterà l’applicazione
di adeguate sanzioni.
Le spese per l'assicurazione contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi, derivanti alla ditta nella sua
qualità di manutentrice degli impianti oggetto dell'appalto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, derivante
all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti stessi ed ai funzionari e personale
dell'Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, con massimali di
copertura non inferiori ad € 500.000,00.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria Compagnia Assicuratrice che sia di gradimento
dell'Amministrazione di Roma Capitale.
A garanzia dell'effettuata iscrizione all'assicurazione, è fatto obbligo alla Ditta di rimettere alla Direzione Lavori,
copia autentica originale di detta polizza assicurativa, corredata di una speciale dichiarazione della Società
Assicuratrice, dalla quale risulti che nella polizza in questione sono compresi soltanto gli impianti oggetto
dell'appalto, e che le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi esplicitate nella polizza,
vengono estese all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti e al personale
dell'Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato ed addetto alla Direzione Lavori;
Far si che un suo rappresentante qualificato si presenti, ogni qualvolta richiesto, presso l'Ufficio dirigente per
ricevere ordini, comunicazioni o per riferire sull'andamento dei lavori in corso;
Le spese per la custodia, in locali o spazi adatti per deposito di qualsiasi materiale secondo quanto sarà ordinato
dalla Direzione dei Lavori, nonché le spese per il tempestivo allontanamento ed il conseguente trasporto alla
discarica autorizzata dei materiali di risulta ivi compresi eventuali detriti e calcinacci derivanti da interventi di
rinnovamento o adeguamento di impianti ascensori, che rimarranno di proprietà dell'impresa, salvo che la
Direzione Lavori non ordini il trasporto al magazzino dell'Amministrazione di Roma Capitale di alcuni materiali di
cui si preveda il reimpiego, così che i luoghi di lavoro risultino agibili e sgomberi di materiali di risulta, detriti ed
attrezzature;
Le spese per il pagamento del corrispettivo spettante all'Organo Tecnico di controllo per le visite periodiche o
straordinarie, anche se riferite ad anni precedenti e mai pervenute o successivi a quello in corso, per l'esercizio
degli impianti ascensori, mediante i relativi bollettini di C.C.P.
Le spese di cui sopra saranno rimborsate alla Ditta appaltatrice compresi gli oneri per tasse postali o bancari e,
senza alcuna provvigione, annotandole nel Registro di Contabilità e senza essere assoggettate al ribasso o
aumento d'asta.
Le eventuali pene pecuniarie per ritardato pagamento degli stessi, se imputabili alla Ditta, saranno a carico della
stessa.
Ove nel corso di verifiche straordinarie dell'Organo di Controllo, effettuate a seguito di lavori di riparazioni,
sorgesse la necessità di sostituire parti di impianto risultate difettose, queste, saranno a completo carico
dell'impresa;
La spesa per la custodia dei propri materiali, mezzi ed attrezzi di lavoro, esonerando l'Amministrazione di Roma
Capitale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla
data della consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla
manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione.
Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione
Lavori.
In deroga al Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e al Capitolato Generale
LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, nulla è dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo per eventuali maggiori
costi delle mercedi dipendenti dalla lontananza del cantiere dalla città.
La Ditta dovrà inoltre, senza alcun compenso, porsi a disposizione dell'Ufficio, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo
in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti
vari nonché per l'espletamento di pratiche quali volture e rinnovo di licenze d'esercizio, denunce di smarrimento
libretti di immatricolazione e richieste di duplicato degli stessi, presso gli uffici competenti.
Inoltre la Direzione dei Lavori, per particolari esigenze, a proprio insindacabile giudizio, potrà ordinare opere
oggetto dell'appalto da eseguirsi in edifici ubicati in municipi diversi da quelli indicati nell'oggetto dell'appalto in
questione.
Nessun compenso oltre il canone di manutenzione stabilito nel presente Capitolato può essere richiesto dalla
Ditta per oli, grassi, stracci, detergenti o altro occorrente, per le verifiche e la pulizia degli impianti.
La Ditta si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti al proprietario degli impianti
dall'applicazione della normativa di riferimento di cui al Capo II art. 34.4, sollevando sin d'ora l'Amministrazione
di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti ed i funzionari e personale dell'Amministrazione di Roma
Capitale stessa, comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, da ogni onere o gravame che potrebbero
ad essi derivare dall'applicazione o non applicazione di dette norme;
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10) La Ditta appaltatrice, senza alcun compenso ed a semplice richiesta dell'Amministrazione di Roma Capitale, si
impegna a mettere a disposizione, idonei luoghi e spazi all'interno della propria struttura operativa, ove possano
essere installate apparecchiature telematiche e Personal Computer, di proprietà dell'Amministrazione di Roma
Capitale, che potranno essere utilizzate nel corso dell'appalto in virtù di un progetto di monitoraggio e
telecontrollo di tutte le fasi operative per l'espletamento delle operazioni di manutenzione degli impianti ascensori
facenti parte dell'appalto e per la gestione degli interventi di pronta reperibilità e controllo degli allarmi.
Dette apparecchiature, alla naturale scadenza dell'appalto, a cura e spese della Ditta appaltatrice, verranno
riconsegnate al magazzino dell'Amministrazione di Roma Capitale o ad altro indirizzo indicato dalla D.L..
La D.L. senza alcun compenso potrà chiedere alla Ditta appaltatrice, per i giorni necessari, la presenza di un
proprio dipendente in ausilio all'Ufficio, per la gestione del sistema informatico e di telecontrollo in uso
all'Amministrazione.
13) L’impresa dovrà produrre a fine trimestre il rapporto su tutto quanto occorso nel corso del periodo precedente,
operazioni di manutenzione, interventi di reperibilità o dei VV.FF., visite periodiche, straordinarie o semestrali. Il
modello su cui dovrà essere annotato il tutto, se necessario, sarà prodotto dalla D.L.
14)Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in
carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la
regolare esecuzione dei lavori.
15)Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di
conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè
d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in
dipendenza dell'esecuzione delle prove.
16)Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
17)La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste
dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
18)La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di
disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
19)Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo
le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri
limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere
gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
20)La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per
sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza
dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di
scarico o detriti.
21)L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista
dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti
deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo
dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da
inadempienza alla presente clausola.
22)L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona
interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli
automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori
stessi.
23)Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Capitolino e gli ordini della D.L., la
circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore
dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento
della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti
da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o
per qualsiasi altro motivo.
24)Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera
degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni
stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti,
purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa.
25)La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in
relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono
sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e
conservazione delle campionature.
26)Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi
inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato
dall'Amministrazione di Roma Capitale, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo.
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L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di
pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di
collaudo statico.
27)L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei
rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello
previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
28) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della
deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato.
29)L’esecuzione, secondo le disposizioni dell’appaltante, di relazioni tecniche corredate da planimetria del locale
macchinario e del vano corsa, “ante-operam” e “post-operam” e fotografie dell’impianto per l’adeguamento alle
norme di legge, tutto elaborato su supporto magnetico da consegnare alla D.L.
30)L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione
planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi
marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale
ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
31)Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno
essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che
saranno fornite dalla Direzione Lavori.
32)Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i
progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici
necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
33)Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su
carta lucida.
34)Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in n di copie necessarie, unitamente ai
disegni da allegare alla contabilità.
35)Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc.
realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati
grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i
manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle
vigenti normative.
36)Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato
ante - operam.
37)Gli oneri necessari per mettere a disposizione, per cinque giorni la settimana dalle ore OTTO alle ore
DICIASSETTE, un autista alle dipendenze dell’appaltatore stesso in possesso del Certificato di Abilitazione
Professionale (CAP) per il trasporto di persone, ed una propria autovettura a 4 sportelli, rispondente alle più
recenti normative antinquinamento vigenti al fine di evitare il mancato utilizzo dell’autovettura in occasione di
blocchi del traffico, e, dotata di permesso di accesso alla ZTL; l’appaltatore è tenuto, alla consegna dell’appalto,
a comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del conducente e la targa dell’autovettura messa a disposizione
per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle
operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dall’art. 69 del
Capitolato Generale del Comune di Roma. L’Amministrazione si riserva la facoltà della verifica degli atti relativi al
rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa.
38)Sono comprese tutte le spese, anche assicurative (RCT auto comprensiva di copertura assicurativa per le
persone trasportate e con massimale unico pari ad €. 5.000.000,00) relative al servizio riguardante la messa a
disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base
all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e
manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra”.
39)Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le rilevazioni e misurazione dei lavori.
Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
43) Le spese relative al rilascio delle certificazione di agibilità per gli interventi effettuati sugli impianti, rilasciate ai
sensi dell’art. 9 del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 dello
stesso Decreto.
44) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, ai sensi del D. P. R.
30/4/99 n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori…”,
presentazione presso gli Organismi di Certificazione Notificati delle richieste di verifiche straordinarie volte ad
ottenere la riattivazione degli impianti ascensori oggetto di interventi nonché il pagamento del corrispettivo
dovuto agli Organismi medesimi per esame della relazione tecnica ed esecuzione della visita di controllo.
L’importo di detto corrispettivo sarà rimborsato all’appaltatore, senza alcun interesse e senza l’applicazione del
ribasso offerto in sede di gara, con il mandato di pagamento immediatamente successivo alla data di esecuzione
del versamento medesimo.
45) La fornitura di tecnici ascensoristi per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti.
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Ing. Maurizio Di Tosto
B)
Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
46) Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi di indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS. di
cui alla precedente lettera A) punto 15 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel
Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Impresa nel numero
e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di
contratto.
47) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore e' tenuto ad eseguire, fino
alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle
opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L..
48) Le spese e gli oneri derivanti dagli obblighi dell'Impresa per prestazioni in caso di emergenza.
49) Le spese e gli oneri per il pagamento agli Organismi di Certificazione Notificati del corrispettivo dovuto per
l’esecuzione di verifiche volte ad accertare la permanenza dei requisiti di sicurezza degli impianti ascensori
oggetto di interventi riparatori. Detti versamenti saranno rimborsati all’appaltatore, senza alcuna provvigione, in
occasione dell’emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla data del versamento
stesso.
50) Poiché a norma del dal Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 17/11/1983 e del Capitolato
Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, già richiamato, l’Impresa ha l’obbligo di prestare
soccorsi in caso di emergenza, l’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla
D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con
particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà
dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti saranno quelli previsti dal
Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 17/11/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP.
approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30 punto 8.
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE
Con periodicità discrezionale, il direttore dei lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del
livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
- non conformità, per gravità e ripetitività, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed
indicazioni della direzione lavori;
- numero delle penali, eventualmente applicate;
- numero degli eventuali esiti negativi dei controlli sulle lavorazioni e sulle prestazioni in genere anche se
riscontrati dall'Ente Notificato in fase di verifica ai sensi del DPR 162/99;
- numero degli eventuali infortuni verificatisi;
- numero delle eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate
all’esecutore ai sensi del presente schema di accordo quadro.
Le suddette irregolarità, riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla
valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona
riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016
ART. 26. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel contratto applicativo conseguente al
presente accordo quadro;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori.
La penale alla lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è
applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla ROMA CAPITALE a causa dei ritardi.
Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete
prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di uno
qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente schema di accordo quadro, dei
successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della
direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie
di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a Euro 500,00 per ciascuna
inadempienza o categoria di inadempienze, che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del tipo:
- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per
la pubblica incolumità;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del
procedimento;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- vestiario indecoroso del personale operativo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dalla direzione lavori o dal
responsabile unico del procedimento;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi;
- mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.
PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI
1) Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata alla Ditta una penale di €
200,00 per ogni giorno e per ogni impianto.
2) Per ogni mancata segnalazione di interruzione del funzionamento degli impianti verrà applicata una penale di €
200,00 per ogni impianto, oltre la sospensione del canone dalla data accertata di fermo dell'impianto stesso.
3) Per ogni mancata visita di verifica trimestrale agli impianti come prescritto all'art. 6 lettera "A" o per visita eseguita
da personale non abilitato verrà applicata alla Ditta una penale di € 300,00 per ogni impianto e la sospensione del
canone a far data dall'ultima visita accertata sulla scheda posta all'interno del locale macchinario.
4) Per ogni mancata visita di verifica semestrale (per gli ascensori) o annuale (per i montacarichi e piattaforme
elevatrici) come prescritto nel predetto articolo 6, verrà applicata alla Ditta una penale di € 300,00
5) Per mancato funzionamento dell'impianto di segnalazione d'allarme, del combinatore telefonico, della sintesi
vocale, o del dispositivo pesa persone, per ogni giorno e per ogni impianto verrà applicata una penale di € 250,00
6) Per ritardato pagamento dei bollettini-fatture delle contribuzioni dovuto all'organo tecnico di controllo per ispezioni
periodiche a norma di Legge, sarà a carico della Ditta la mora prevista dalla Legge per ritardato pagamento se
causato dalla Ditta stessa e la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
7) Le ammende comminate dall'art. 50 del Capitolato Generale del Comune di Roma, edizione 1983, per le
inosservanze relative a qualsiasi prescrizione contrattuale, si intendono stabilite in una somma variabile, per
ciascuna penalità, tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00.
8) Per mancata pulizia delle fosse di extracorsa dell'ascensore o per la presenza, nel locale macchinario, di
materiali di risulta da lavori effettuati o di qualsiasi altra natura, verrà applicata una penale di € 250,00.
9) Per la mancata apposizione della targa indicante il recapito telefonico di pronto intervento, specificato all’art. 6.1
lett. E, verrà applicata una penale di € 150,00.
10) Per mancata esecuzione delle prescrizioni dell'Organo Tecnico di Controllo rientranti nella manutenzione di cui
all'art. 6 lettere A, B, C, D, E, F, G, H, entro 40 giorni dalla data del verbale di ispezione, verrà applicata una
penale di € 150,00 per ogni impianto.
11) Per mancata presentazione nei modi e nei termini dell'organigramma di cui all'art. 34 punto 11) oppure del
rapporto mensile di cui all'articolo 34.13, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni periodo di sette giorni di
ritardo o frazioni di esso.
12) Per mancata annotazione sulla scheda nel locale macchina degli interventi effettuati sugli impianti, oppure per la
mancata comunicazione dell'impianto fermo per riparazione oltre le 24 ore successive dalla data di accertamento,
oppure per la non chiarezza della firma dell'operaio che ha effettuato l'intervento manutentorio (verifica periodica,
verifica semestrale) o di riparazione, verrà applicata la penale di € 250,00.
13) Per ritardata restituzione, oltre il decimo giorno dalla ultimazione di ogni singolo lavoro, degli ordinativi di lavoro
con l'allegata distinta dei materiali impiegati, verrà applicata la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
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14) Per mancata presentazione entro i termini stabiliti dei verbali rilasciati dall'Organo di controllo (ASL RM/A o altro
Organismo di Certificazione Notificato), verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni
impianto o per ogni verbale.
15) Per indisponibilità dell'autovettura, nei tempi e nei modi previsti all'art. 34 punto 40), verrà applicata una penale di
€ 200,00 per ogni giorno di indisponibilità.
16) Per la mancata prestazione del servizio di pronto intervento oppure di reperibilità al di fuori del normale orario di
lavoro, verrà applicata una penale di € 300,00 e, ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta potrà essere passibile di
denuncia, per omissione di soccorso.
17) Per la redazione di verbale di visita negativo da parte dell’Organismo Notificato scaturito a seguito di evidente
carenza manutentiva dell’impianto, ovvero per cause non dipendenti da terzi, verrà applicata una penale di €
250,00, oltre all’obbligo di corrispondere l’importo della verifica straordinaria all’Organismo di Certificazione
Notificato per il ripristino del funzionamento.
18) Per l’inosservanza o per l’errata esecuzione da parte dei tecnici manutentori, delle procedure di accesso ai menù
delle centraline elettroniche dedicate agli impianti ascensori telecontrollati, verrà applicata una penale di
€
250,00.
19) Per l’indisponibilità dell’operatore telefonico a rispondere alle chiamate provenienti dagli impianti telecontrollati,
verrà applicata una penale di € 250,00.
L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da
ROMA CAPITALE per gli acconti periodici.
L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la
stipulazione del relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva la stazione appaltante di
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le
lavorazioni, o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza
di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo
da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto,
la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo stesso, può procedere d’ufficio in
danno dell’esecutore inadempiente.
ART. 27. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di
giorni due, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla
presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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ART. 28. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della
stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori
dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.
L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art.2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazi oni,
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai
conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’esecutore
medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra
precisato.
ART. 29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED
ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico
dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
dell’accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per
ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della
consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 .
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni
del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo,
ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure
di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro
determinerà la risoluzione dell’intero accordo quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n.
50/2016.
Al soggetto individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato potranno essere affidati i successivi contratti
applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
successivo art. 37 del presente “schema di accordo quadro” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3
agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17
dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione
del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE, ai sensi dell’art. 153, comma 7 del D.P.R. n.
207/2010 ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita
dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del
responsabile unico del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni di programma
operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, il responsabile unico del procedimento
assegna all’esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le
lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’esecutore la determinazione di risoluzione del
contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei
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lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,
un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e ROMA
CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011: in caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 33
si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo
contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni, salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N.
50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro o alla
stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza del presente accordo quadro (o alla eventuale
consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli contratti applicativi), in caso di fallimento
dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli
artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i
applicativo/i in conseguenza del presente accordo quadro per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente,
escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo
quadro in sede di offerta.
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto
applicativo in funzione dell’accordo quadro, ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza
del presente accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
dell’importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei
lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in
conseguenza dell’accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 33. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA–
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA
CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011
Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori
servizi e forniture.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura– U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini
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della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”,
ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più
vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all’intera
filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione
dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010
richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
ART. 34. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO
Il conto finale dei lavori dell’intero accordo quadro verrà compilato dal direttore dei lavori, secondo le modalità
previste dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano,
altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami
dell’esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile unico del procedimento sul conto finale.
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro sarà emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza
dell’accordo quadro.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro in conseguenza del
presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione
definitiva di cui all’ articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA
CONCILIATIVA
L'impresa appaltatrice in relazione allo schema di accordo quadro, si impegna senza riserva alcuna a
partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno
1996 – successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008 - che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato
proponga l'apposita istanza.
L'impresa medesima è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è
stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della
controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena
l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire
come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti
connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'impresa si
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obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro
semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio
contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese
nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni
eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'impresa non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a
terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'impresa vanta a
qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni
pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare
all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta,
detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i
rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del
presente appalto.
ART. 37. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente
del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136
recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così
come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n.217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo
quadro.
L’esecutore dell’accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA
CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con
modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi eventuali
contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma
Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136
così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre
2010 n.217.
ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI
CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”,
ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i
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soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di
provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei
competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 39. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS.
N. 50/2016
Ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 ROMA CAPITALE informa tempestivamente gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla conclusione dell’accordo quadro.
Ai sensi dell’art.32, comma 10 – lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma 10 non si
applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull’accordo quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n.
50/2016
In ogni caso ROMA CAPITALE comunicherà di ufficio la decisione di non concludere il presente accordo
quadro.
Ai sensi dell’art. 98, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 talune informazioni relative alla conclusione dell’accordo
quadro potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure
possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
ART. 40. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dallo “schema di accordo quadro”, nonché per i conseguenti
contratti applicativi, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli art. 806 e seguenti del codice di procedura
civile.
ART. 41. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A
DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE
Ai sensi dell’art.102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 42. PRESCRIZIONI TECNICHE
GENERALITA'.
I lavori dovranno essere condotti con solerzia e con mezzi adeguati:
Agli effetti del controllo delle verifiche agli impianti cui è tenuto l'appaltatore, secondo le prestazioni del presente
Capitolato e della vigente normativa in materia, l'appaltatore stesso dovrà redigere in duplice copia mensilmente un
rapporto dove annoterà gli interventi effettuati con la data e le osservazioni sul funzionamento degli impianti. Una
copia dovrà essere consegnata alla D.L. entro la prima decade del mese successivo, e l’altra copia dovrà essere
conservata sul locale macchina.
L'appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente,
negli stabili ove sono installati gli impianti ascensori e montacarichi, lavori affidati ad altre ditte anche se alle
dipendenze di altri uffici del Comune.
Qualora i lavori debbano eseguirsi in edifici pubblici o stabilimenti in esercizio, l'appaltatore dovrà uniformarsi agli
eventuali regolamenti interni vigenti per questi e dovrà condurre i lavori di sua competenza in modo da non recare
disturbo od intralcio al buon funzionamento dei servizi che si svolgono negli edifici stessi.
Qualora per l'esecuzione di riparazioni o prescrizioni segnalate dagli Organismi di Certificazione Notificati preposti
ad eseguire verifiche periodiche o straordinarie, controlli e collaudi per conto della proprietà ai sensi del D.P.R.
162/99, viene sospeso l'esercizio di un impianto, l'appaltatore è obbligato ad informare immediatamente l'Ufficio
preposto alla sorveglianza dell'appalto, specificando le ragioni della sospensione e la prevista durata di essa.
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I lavori necessari per la riattivazione dell'impianto dovranno eseguirsi a piè d'opera, tuttavia l'appaltatore, nei casi
in cui si reputi assolutamente indispensabile, potrà essere autorizzato a trasportare in officina e riportare in opera, a
tutto suo rischio e spese, le parti da riparare, sentita la Direzione dei Lavori.
L'appaltatore deve far si che un suo incaricato si presenti ogni qualvolta richiesto e se necessario ogni giorno
presso la Direzione dei Lavori per ricevere ordini, riferire sull'andamento dei lavori in corso e vistare l'apposito registro
delle comunicazioni di servizio etc., e che un adeguato numero di operai e tutto il materiale necessario per i lavori
urgenti, possano essere messi prontamente a disposizione della Direzione dei Lavori.
Infine l'appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Ufficio in occasione delle visite dell'Organo Tecnico di
controllo al fine di consentire ai funzionari addetti alla Direzione dei Lavori di intervenire, qualora questi lo ritenessero
necessario, alla visita stessa.
Dei verbali rilasciati dagli Organismi di Certificazione Notificati, una copia dovrà essere consegnata alla Direzione
dei Lavori entro quindici giorni ed una copia dovrà essere custodita nel locale macchina, come pure copia delle
verifiche semestrali volte ad accertare da parte dell'appaltatore della permanenza delle condizioni di sicurezza degli
impianti ascensori oggetto dell'appalto.
Qualora per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto si rendesse necessaria l'occupazione di suolo
pubblico, anche per deposito materiali, macchinari ed attrezzature, l'impresa ha l'obbligo di esibire agli agenti
comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo e dal pagamento di tasse e dal versamento di
depositi.
Per l'occupazione di suolo non comunale, l'impresa è obbligata al rispetto dei regolamenti vigenti.
Per l'apertura di cavi su suolo pubblico l'impresa provvederà alla richiesta della licenza di apertura cavi, pagando i
relativi diritti amministrativi.
Nella richiesta dovrà essere rappresentato "LAVORI CONTO COMUNE".
I ripristini saranno pertanto a carico dell'Amministrazione di Roma Capitale.
L'impresa è tenuta ad osservare tutti i regolamenti sui cavi stradali, circolazione stradale, di Polizia Urbana etc.
NORME TECNICHE SPECIFICHE PRESCRIZIONI SPECIALI
Sezione 42.01 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI
Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio,
corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed essere sottoposti al benestare della Direzione Lavori
prima della loro installazione.
Ove esistenti nel settore specifico, dovranno essere scelti materiali provvisti di marchi I.M.Q. o marchi ad esso
equiparati secondo la normativa C.E.E.
Ogni componente l'impianto dovrà essere provvisto di marchiatura "CE" secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 615 del 12 novembre 1996.
L'approvazione dei materiali proposti non esonera l'impresa dalle responsabilità inerenti a difetti o a cattivo
funzionamento delle apparecchiature che potrebbero verificarsi all'atto del collaudo degli impianti e durante l'esercizio
degli stessi.
La ditta dovrà sostituire le parti che comunque risultassero difettose e non rispondenti allo scopo.
Inoltre si precisa che l'esecuzione di tutte le opere, nonché i materiali impiegati, devono essere conformi alle
normative vigenti di cui alle prescrizioni tecniche generali più appresso riportate ed essere corredati di relativa
certificazione di omologazione e di conformità (D.P.R. n. 587/87 - Attuazione delle direttive C.E.E. n. 84/529 e n.
86/312 relative agli ascensori elettrici, e D.P.R. n. 268/94 - Attuazione della direttiva C.E.E. n. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici).
Il rinnovamento degli impianti o di loro parti che per vetustà non siano più suscettibili di riparazioni e/o in grado di
assicurare normali condizioni di sicurezza, e, la realizzazione di modifiche in seguito a sopravvenute diverse
condizioni di lavoro o per l'impiego di tecniche più progredite, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni
tecniche generali.
Sezione 42.02 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.
Gli interventi di manutenzione sugli impianti ascensori devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione
della legge n. 186 dell'1 marzo 1968.
Per quanto non è precisato nel Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e nel
Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e dal presente
Capitolato Speciale, l'Impresa nello svolgimento dell'appalto dovrà rispettare tutte le norme derivanti sia da Leggi, sia
da Decreti, Regolamenti, Circolari etc...nonché le norme C.E.I., U.N.I., anche se emanate posteriormente alla stipula
del contratto ed in particolare:
 dalle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da Circolari del C.N.R.;
 dal Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615: Attuazione delle direttive CEE relative alla Compatibilità
Elettromagnetica;
 del D.M 22/01/08 n. 37 "norme sulla sicurezza degli impianti".
 dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
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Il Progettista
Ing. Maurizio Di Tosto

dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttiva
2004/17CE e 2004/18/CE per i soli articoli ancora vigenti nel regime transitorio
 Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145;
 Legge 741/81 come modificata dal D.P.R. 554/99, Legge 486/97, DPR 252/98;
 il presente Schema di accordo quadro;
 DPR 222/2003;
 gli elaborati di progetto;
 Cronoprogramma indicativo dei lavori predisposto dall'Ente Appaltante
 Decreto Legislativo 267/2000 T.U. ordinamento Enti Locali;
 Dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350;
 Dalla Tariffa dei prezzi Amministrazione Comunale per le opere pubbliche - edizione 2012 –
 Tariffe prezzi a) e b) allegate al presente capitolato;
 Prezzari D.E.I. edizione 2011.
 D.M.37/2008 : Norme sulla sicurezza degli impianti.
 -Deliberazione 133/2000 “determinazione indirizzi per la redazione dei Capitolati speciali
 Il piano operativo della sicurezza redatto ai sensi dell’art.131 del d.lgs 163/2006
 Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI.
 Disposizioni VV. FF., ASL, ISPESL, ecc
 Decreto L.vo 12.11.96 n° 612 di attuazione Direttiva CEE 3.5.89. “Compatibilità Elettromagnetica” modificata ed integrata
dalla Dir. CEE 92/31 del 28.4.92 , Dir.93/68 e Dir.93/87
Inoltre l’impresa è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni normative
e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
La ditta si impegna ad eleggere l’Ufficio Comunale come sede per il ricevimento degli ordini di servizio e/o
ordinativo e a ritirarli giornalmente; al termine della settimana l’ordine di servizio e/o ordinativi si intende notificato
e il mancato ritiro comporta le eventuali penalità e responsabilità connesse ad inconvenienti intervenuti ed a tutte
le eventuali azioni di messa in mora.
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali
subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di
ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed
integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale
Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa
Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti
speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché' le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno", e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto
nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di
rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le
sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche
situazioni di luogo lo consentano.
2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento
deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutte le normative dovranno essere rispettate anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto.
L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le disposizioni di Legge e dei
regolamenti vigenti nella legislazione italiana, nonché di tutte quelle norme che potranno essere emanate durante il
corso dell'appalto, relativamente alla manutenzione e l'esercizio degli impianti di videosorveglianza oggetto
dell'appalto stesso.
L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le disposizioni di Legge e dei
regolamenti vigenti nella legislazione italiana, nonché di tutte quelle norme che potranno essere emanate durante il
corso dell'appalto, relativamente alla manutenzione e l'esercizio degli impianti ascensori oggetto dell'appalto stesso.
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ART. 43. CRITERI BASE DI PROGETTAZIONE
Per l’esecuzione di interventi per l'esercizio che sarà possibile effettuare sugli impianti ascensori dovranno essere
presi, sempre e comunque, accordi preliminari ed indicazioni con la Direzione Lavori in considerazione delle varie
tipologie di impianti e delle caratteristiche degli immobili in cui sono installati, in particolare:
Sezione 43.01 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ARGANO-MOTORE (per impianti a fune)
Argano costituito da gruppo riduttore “Vite senza fine-ruota elicoidale”; vite senza fine in acciaio rettificato e ruota
elicoidale al bronzo fosforoso in bagno d’olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a otto gole a
cuneo, freno comandato da elettromagnete a corrente raddrizzata, volano ed eventuale giunto per accoppiamento al
Motore asincrono trifase a due velocità, da installarsi su cavalletto metallico opportunamente dimensionato per il
tipo di servizio da svolgere.
ed il cui peso:
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 2500 con motore standard 4/16 poli, kW. 4,05 a 180 avv/h. e senza
puleggia di trazione non dovrà essere inferiore a: = kg. 200/215;
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 3500 con motore standard 4/16 poli, kW. 3,6 a 180 avv/h. Velocità 0,62
m/sec. - Rapporto di riduzione 1/60 - Puleggia Ø 480 - e senza puleggia di trazione dovrà essere non inferiore a
circa 210/240 kg.:
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 3500 con motore standard 4/16 poli ,kW.4,9 a 180 avv/h. Velocità 0,85
m/sec. - Rapporto di riduzione 1/60 - Puleggia Ø 650 - e senza puleggia di trazione dovrà essere non inferiore a
circa 230/250 kg.:
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 3500 con motore standard 4/16 poli, kW. 4,9a 180 avv/h. Velocità 1,00
m/sec. - Rapporto di riduzione 1/47 - Puleggia Ø 600 - e senza puleggia di trazione dovrà essere non inferiore a
circa 230/250 kg.:
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 5200 con motore standard 4/16 poli, kW. 6,0
a 180 avv/h. Velocità 0,62 m/sec. - Rapporto di riduzione 1/65 - Puleggia Ø 520 - e senza puleggia di trazione
dovrà essere non inferiore a circa 370/390 kg.:
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 8000 con motore standard 4/16 poli, - kW. 13,6
a
180 avv/h. Velocità 1,06 m/sec. - Rapporto di riduzione 2/71 - Puleggia Ø 480 e senza puleggia di trazione dovrà
essere non inferiore a circa 600/610 kg.:
 Con carico statico sull’asse fino a Kg. 8000 con motore standard 4/16 poli, a 180 avv/h. kW. 18,4 Velocità 1,5
m/sec. - Rapporto di riduzione 2/71 - Puleggia Ø 700 e senza puleggia di trazione dovrà essere non inferiore a
circa 620/630 kg.:
PULEGGIA DI TRAZIONE, di qualsiasi diametro, da installare sull’argano a 2-3-4-5-6-8 gole, completa di assi e
supporti
compresa
la
bulloneria
e
opere
meccaniche,
in
opera
Pesi non inferiori a kg:
gole n.
3
4
4
5
5
6
6
8
fune Ø
8-12
8-12
13-16
8-12
13-16
8-12
13-16
8-16
Ø 450 kg
122
143
162
223
Ø 480 kg
134
146
166
240
328
Ø 520 kg
143
174
195
248
357
Ø 560 kg
158
192
219
267
374
187
264
276
316
406
Ø 600 kg
ARMATURA PER CABINA MOBILE IN PROFILATI DI ACCIAIO, profili castelletto attacco funi in trave CNP
100*50, profili di supporto del piano di calpestio in trave CNP 65*42, profili di collegamento superiori ed inferiori L
100*100, montanti laterali profili a L 50*50 completa di pattini e porta pattini bilaterali, idonea per montaggio su
guide di scorrimento in acciaio, profilati a “L” (profilo 70*69,5*8 – 80*79,5*9 – 100*99,5*10) – “FP” (profilo 70*70*9 –
75*62*10 – 90*65*14 - 89*62*16) – “FC” (profilo 100*80*12 – 125*82*16), e per impianti ascensore con velocità fino
a 2,3 m/sec., blocco paracadute a presa istantanea o progressiva in funzione della velocità dell'impianto, ad azione
bilaterale su ciascuna guida, attacchi per funi, molle, contatto elettrico di esclusione manovra per allentamento
funi, accessori vari e quanto altro occorra, e:
 per impianti con trazione a fune e fino alla portata di kg. 350 attacco funi idoneo fino a 4 funi Ø 9; DTG da 650 mm
a 1100 mm; del peso non inferiore a kg. 180;
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 per impianti con trazione a fune e fino alla portata di kg. 500 attacco funi idoneo fino a 4 funi Ø 9 o 4 funi Ø 10;
DTG da 1000 mm a 1250 mm; del peso non inferiore a kg. 200;
 per impianti con trazione a fune e fino alla portata di kg. 1000 attacco funi idoneo fino a 5 funi Ø 12; DTG da 1200
mm a 1800 mm; del peso non inferiore a kg. 400;
ARMATURA PER CABINA MOBILE PER IMPIANTI OLEODINAMICI IN TAGLIA 2:1 formata da montanti in lamiera
da 4 mm. pressopiegata a "C", 25*50*190*60*15, lunghezza montanti 2750 mm. struttura castelletto tiro funi in
tubolare quadro 70*70 spess. 4 mm., mensole di supporto del piano di calpestio in lamiera 4 mm. 240*50, trave
capofisso attacco funi HEA 100, arcatina pulegge di trazione in profilato CNP 65, n. 2 pulegge Ø 400 mm, asse Ø 50
mm, blocco paracadute per allentamento o rottura funi a presa istantanea, ad azione bilaterale su ciascuna
guida, completa
di pattini di scorrimento a rulli, idonea per montaggio su guide di scorrimento in acciaio
70*70*8/80*80*9 e per impianti ascensore con velocità fino a 0,63 m/sec., attacchi per funi, molle, contatto
elettrico di esclusione manovra per allentamento funi, accessori vari e quanto altro occorra, e:
 per impianti fino alla portata di kg. 350 attacco funi idoneo fino a 4 funi da Ø 9 a Ø 10; DTG da 700 mm a 1100
mm; del peso compreso arcatina non inferiore a kg. 180;
 per impianti fino alla portata di kg. 500 attacco funi idoneo fino a 4 funi da Ø 9 a Ø 10; DTG da 800 mm a 1000
mm; del peso compreso arcatina non inferiore a kg. 200;
 per impianti fino alla portata di kg. 1000 attacco funi idoneo fino a 4 funi Ø 12; DTG da 1100 mm a 1600 mm; del
peso compreso arcatina non inferiore a kg. 350;
Sezione 43.02
CENTRALINA OLEODINAMICA E CILINDRO PISTONE (Per impianti oleodinamici)
Centralina oleodinamica contenente l'olio in cui è immerso il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, e
fornita con tutti i componenti quali: gruppo valvole, filtro silenziatore, pompa a mano, protezione del motore per
mezzo di termistori di massima temperatura, termostato olio (70°), attenuatore di pulsazioni, rubinetto di esclusione,
tamponi antivibranti, pressostati di minima e di massima pressione, di sovraccarico, attacco per manometro di
controllo, resistenza riscaldo valvola, termoresistenza 500 Watt (riscaldamento olio), attacchi per scambiatori di
calore, indicatore di livello olio esterno e vasca metallica di contenimento per eventuali fuoriuscite d'olio dalla
centralina stessa. Gruppo di sollevamento cilindro-pistone realizzato in acciaio rettificato e cromato completo di
valvola paracadute opportunamente dimensionato
Sezione 43.03 SCAMBIATORE DI CALORE
Scambiatore di calore per centralina oleodinamica composto da involucro in acciaio contenente il motore di
azionamento della ventola di raffreddamento e della pompa a viti per il ricircolo dell’olio idraulico da trattare c
completo di termostato più sonda, unità radiante, piedini isolanti e pannello di controllo; alimentazione trifase o
monofase e del peso non inferiore a 15 Kg., 35 kg., 55 kg., a seconda del tipo che dovrà essere installato e dalle
seguenti caratteristiche considerando una viscosità cinetica di 32 cSt a 40°C e temperatura ambiente di prova di
20°C e ∆T aria/olio = 35°C.:
 Potenza di raffreddamento nominale da kW
3,49
a kW
16,28
da kCal/h
3.000
a kCal/h
14.000
 Portata pompa
da
l/min
25
a l/min
66
 Portata ventola
da m3/h
600
a m3/h
2.500
 Velocità motore
da rpm
2.700
a rpm
1.750
 Livello medio di rumorosità
da dB(A)
67
a dB(A)
71
 Temperatura di esercizio olio
da °C
20
a °C
70
 Massima pressione di lavoro
bar/MPa
4/04
 Taratura valvola di sovrappressione
bar/MPa
6/06
 Massima depressione (aspirazione)
bar
-0,4
Sezione 43.04
CABINA MOBILE
Cabina mobile in pannelli di lamiera di acciaio con rivestimenti da concordare con la Direzione Lavori a seconda dei
luoghi di installazione, specchio regolamentare e diffusore luce con lampade al neon o altro tipo di illuminazione
purché rispondente alle norme UNI EN 81-80, con cellula fotoelettrica a barriera continua tipo SLIM, dispositivo di
comunicazione bidirezionale per comunicare direttamente con il centro di manutenzione per eventuali interventi
d'emergenza e dispositivo per il controllo della portata dell'impianto per esclusione della manovra in caso di carico
eccessivo.
 fino alla portata di n. 4 persone rivestita internamente in laminato plastico del peso non inferiore a 190 kg.
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 fino alla portata di n. 5 persone rivestita internamente in laminato plastico del peso non inferiore a 250 kg.
 fino alla portata di n. 6 persone rivestita internamente in laminato plastico del peso non inferiore a 280 kg.
 fino alla portata di n. 12 persone rivestita internamente in laminato plastico del peso non inferiore a 410 kg.
ANTINE SCORREVOLI verniciate o rivestite in laminato plastico, per qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline,
rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia,
 con luce vano porta fino a m. 0,90 del peso non inferiore a kg. 40;
 con luce vano porta da m. 0,91 fino a m. 1,20 del peso non inferiore a kg. 45
Sezione 43.05
QUADRO DI MANOVRA
Quadro di manovra del tipo elettronico con scheda a microprocessore con selettore incorporato per rifasamento
automatico ai piani estremi, controlli sulla eccitazione e diseccitazione dei contattori di potenza e sul tempo corsa sia
in grande che in piccola velocità con possibilità di programmazione secondo le variabili di funzionamento di ogni
impianto direttamente sul posto d'installazione attraverso apposito terminale con connessione seriale al quadro
stesso.
Stazionamento della cabina ai piani a porte chiuse e senza alimentazione del motore porte durante
la corsa.
Sul quadro di manovra deve essere previsto un relé elettronico di controllo delle fasi a salvaguardia delle
apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Dovranno essere inoltre installati dispositivi di interdizione della manovra per carico eccessivo in funzione della
portata dell’impianto; dispositivi di avviamento a correnti ridotte SOFT-STARTER, nel caso di impianti oleodinamici e
dispositivi di regolazione elettronica della velocità TAKEDO o
INVERTER, nel caso di impianti con trazione a fune, con particolare riguardo a quegli impianti realizzati con manovra
registrata SIMPLEX o DUPLEX; dispositivi per il ritorno automatico al piano più prossimo a quello di arresto nel caso
di mancanza dell’alimentazione elettrica, che dovranno permettere l’apertura automatica delle porte di piano e della
cabina mobile per facilitare l’uscita delle persone accidentalmente rimaste bloccate all’interno della stessa.
Inoltre tutti gli impianti dovranno essere dotati di Sintesi Vocale per gli annunci della cabina mobile al piano oltre il
segnalatore acustico gong.
Sezione 43.06
OPERATORE MOVIMENTO PORTE
Con le parti scorrevoli su cuscinetti completo di parte motrice di controllo e frenatura, e, pattini per l'accoppiamento
alle porte di piano.
 luce viva fino a m. 0,80 x 2,00 del peso non inferiore a 90 kg
 luce viva fino a m. 0,90 x 2,00 del peso non inferiore a 100 kg
PORTA DI PIANO SCORREVOLE DI QUALSIASI TIPO, in lamiera di ferro verniciate o rivestiste di laminato
plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche, stop, etc.
 luce viva fino a m. 0,90 x 2,00 del peso non inferiore a 40 kg.
PORTA DI PIANO A BATTENTE in lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di
sicurezza completa di maniglia e di tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc.
 luce viva fino a m. 0,90 x 2,00 del peso non inferiore a 80 kg.
Sezione 43.07
INFORMAZIONI MANOVRA
Interruttori magnetici bistabili comandati da appositi contatti magnetici Nord-Sud montati su piastre registrabili in
alluminio ancorate alle guide di scorrimento, oppure su piste magnetiche applicate sulle guide di scorrimento della
cabina mobile.
Sezione 43.08
BOTTONIERE DI PIANO E DI CABINA
Bottoniera di cabina con pulsanti luminosi antivandalo e con sistema braille con numero "n" fermate + pulsanti "ap",
"cp", "alt", e "all", gemma luminosa per allarme ricevuto, segnalatore di posizionamento cabina, citofono collegato
con il locale macchinario e combinatore telefonico per interventi d'emergenza attivabile attraverso il pulsante di
allarme solo e soltanto a seguito di guasto avvenuto.
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Bottoniera di piano con pulsanti luminosi antivandalo, con sistema braille e gemma luminosa per allarme ricevuto
ad ogni piano, sulla bottoniera del piano terra, segnalatori di posizionamento cabina e posto esterno citofonico per
comunicare direttamente con la cabina mobile.
Sezione 43.09
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
a) La verifica trimestrale per ciascun impianto dovrà essere effettuata da un operaio manutentore munito di
certificato di abilitazione a manutentore di ascensori e montacarichi di cui all'art. 5 della Legge 24 ottobre 1942 n.
1415, coadiuvato da un aiuto-operaio e dovrà comprendere tutte le operazioni meglio descritte al precedente art.
6 con particolare attenzione alla pulizia, lubrificazione e regolazione dei macchinari nonché la pulizia della
fossa di extracorsa da ogni materiale di qualsiasi natura e specie in essa esistente;.
b) La verifica semestrale (per gli ascensori per trasporto di persone o di persone e cose) ed annuale (per i
montacarichi per trasporto di sole cose) dovrà essere effettuata secondo il disposto dell'art. 19 comma 4 del
D.P.R. n. 1497 del 29 maggio 1963.
c) La manovra a mano d'emergenza, anche se richiesta telefonicamente, dovrà essere eseguita con estrema
tempestività, come già specificato al precedente articolo 6.
Gli interventi di riparazioni per ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto dovranno essere realizzati
nel più breve tempo tecnicamente possibile (al massimo entro le 24 ore successive dalla richiesta); ove la
riparazione dovesse protrarsi oltre le 24 ore per indisponibilità di particolari ricambi, l'appaltatore è tenuto ad
informare tempestivamente del fatto la Direzione Lavori al fine di fornire notizie dettagliate a chiunque ne avanzi
richiesta.
Qualora risulti che il fermo sia stato causato da manomissioni da parte di terzi, la Ditta dovrà immediatamente
porre fuori servizio l'impianto ascensore ed eliminare qualsiasi situazione di pericolo che possa compromettere
l'incolumità e la sicurezza degli utenti, sporgere denuncia presso gli Organi di Polizia ed informare
tempestivamente la Direzione Lavori, che, accertata la natura e l'entità delle riparazioni, emetterà ordinativo
di lavoro sempreché le cause non siano imputabili a difetti di manutenzione o negligenza degli interventi.
Effettuate le necessarie riparazioni, l'impianto ascensore potrà essere riattivato soltanto a seguito di
verifica straordinaria da parte dell'Organo Tecnico di Controllo e copia della denuncia sporta presso gli
Organi di Polizia dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi.
d) La Ditta dovrà assicurare la presenza di una persona che risponda al recapito telefonico per le chiamate, per
interventi di riparazione, o di segnalazioni attraverso sistema di telesorveglianza, dalla ore 8 alle ore 17 di tutti i
giorni feriali, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14, attraverso un numero verde (completamente gratuito per gli
utenti).
Oltre gli orari sopra menzionati e nei giorni festivi, dovrà essere attivato il servizio di pronta reperibilità,
attraverso un recapito telefonico di pronto intervento.
I recapiti telefonici di cui sopra e la targa con indicato il nome e l’indirizzo della ditta manutentrice, dovranno
essere apposti in prossimità degli interruttori d’emergenza al Piano Terra, all’interno delle cabine mobili degli
impianti ascensori e sulla porta del locale macchinario.
Il recapito telefonico di pronta reperibilità dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori
e) La Ditta dovrà provvedere affinché gli operai manutentori effettuino ogni tre mesi una visita agli impianti fermi per
eseguire la manovra a mano dei macchinari e verificare e curare la pulizia e lubrificazione dei vari organi
elettromeccanici, quali motore, paracadute, pulegge, guide, freni, portine, cancelli, serrature etc.
Gli impianti dovranno comunque trovarsi sempre nelle condizioni di poter essere messi in funzione in qualsiasi
momento.
f) Per tutti gli impianti in esercizio o fermi oggetto dell'appalto, le visite dovranno essere effettuate nei giorni
prestabiliti d'accordo con la Direzione dei Lavori e dovranno essere registrate nell'apposita scheda, che a cura
della Ditta manutentrice, dovrà essere posta nel locale macchina, una per ciascun impianto, insieme con la copia
conforme del libretto di immatricolazione in modo da essere facilmente controllabile dalla Direzione Lavori.
In detta scheda dovranno altresì essere annotati tutti gli interventi, sia di ordinaria manutenzione che di
riparazioni, effettuati sugli impianti stessi.
g) Nel caso che il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore
e informarne tempestivamente la Direzione dei Lavori.
h) La Ditta dovrà, entro dieci giorni dall'ultimazione di ogni singolo lavoro ordinato dalla Direzione Lavori, restituire
l'ordinativo con allegata una distinta dettagliata dei materiali impiegati con indicato il numero d'ordine, la quantità
ed il prezzo unitario della Tariffa dei materiali forniti e posti in opera per impianti ascensori, impianti servoscala,
piattaforme elevatrici e barriere elettromeccaniche che costituisce parte integrante del presente Capitolato
Particolare d'Appalto.
Allo scadere del termine fissato per l'esecuzione di ogni ordinativo di lavoro, i locali interessati dagli interventi
dovranno risultare completamente liberi dai materiali di risulta e da attrezzi e mezzi di lavoro.
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Ogni ritardo verrà considerato come trasgressione agli obblighi dell'appalto e come tale passibile, per ogni singolo
caso, delle penalità di cui all'art. 30 del presente Capitolato.
ART. 44. ELENCO PREZZI
Il presente elenco prezzi è integrativo della tariffa prezzi lavori pubblici approvata dalla Giunta Capitolina, con
deliberazione n. 197 del 8/5/2013, in adozione della nuova Tariffa Prezzi approvata dalla Regione Lazio con
deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012
CT IMPIANTI ELEVATORI CANONI
CT 1 Canone Trimestrale Ascensore e Montacarichi ex cat. B
cad.
€ 170,00
CT 2 Canone trimestrale Montacarichi ex cat D, Montascale, Piattaforme elevatrici
cad
€ 90,00
RICAMBI MONTASCALE
NP 1 braccio di sicurezza completo di nucleo blocco completo di ogni accessorio, in opera
cad.
€ 517,50
NP2 Bandelle salita/discesa complete di attuatori,in opera
cad.
€ 517,50
NP 3 Motore bandelle salita/discesa, completo, in opera
cad.
€ 402,50
NP 4 Motore barra sicurezza, completo di ogni accessorio, in opera
cad.
€ 287,50
NP 5 Comandi fissi ai piani, in opera
cad.
€ 175,50
NP 6 Comando mobile o radiocomando, in opera
cad.
€ 345,00
NP 7 Comandi fine corsa, in opera
cad.
€ 115,00
NP 8 piattaforma o pedana
cad.
€ 805,00
NP 9 Scheda madre o radioricevente
cad.
€ 690,00
NP 10 Scheda inclinometro o per azionamento bandelle,in opera
cad.
€ 287,50
NP 11 spazzole per nastro conduttore, in opera
cad.
€ 172,50
NP 12 motore trasmissione fino 1cv, in opera
cad.
€ 805,00
NP 13 autotrasformatore fino a 5 kvA , in opera
cad.
€ 805,00
NP 14 autotrasformatore fino a 10 kvA, in opera
cad.
€ 1.150,00
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del
presente atto, approva specificamente i seguenti articoli del presente contratto:
Firmato :
L’Appaltatore
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ART. 1.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ...................................................................... 1
ART. 2.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ......................................................................... 3
ART. 3.
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO................................................................. 3
ART. 4.
CONTRATTI APPLICATIVI ........................................................................................... 4
ART. 5.
PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI........................................................ 4
ART. 6.
PRESTAZIONI E FORNITURE ..................................................................................... 5
Sezione 6.01
6.1 PRESTAZIONI ................................................................................................................................................. 5
Sezione 6.02
6.2 FORNITURE.................................................................................................................................................... 9
Sezione 6.03
6.3 ESERCIZIO ...................................................................................................................................................... 9
ART. 7.
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
...................................................................................................................................... 9
ART. 8.
RESPONSABILE DELL’ACCORDO ........................................................................... 10
ART. 9.
PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ED
IMPIEGO DEGLI STESSI............................................................................................ 10
ART. 10. RESPONSABILITÀ
ED
OBBLIGHI
DELL’ESECUTORE
PER
I
DIFETTI
DI
COSTRUZIONE .......................................................................................................... 11
ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA ........................................................................................ 11
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA ............................................................................................. 11
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI ................................................................................................ 12
ART. 14. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E
PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO ............. 13
ART. 15. PIANI PER LA SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO ......................................... 13
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI .......................................................... 14
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI .......................................................................................... 14
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE ....................................... 15
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL
SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
GENERALE ................................................................................................................ 15
ART. 20. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ..................................................... 16
ART. 21. SUBAPPALTO ............................................................................................................ 16
ART. 22. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO ............................................................................ 17
ART. 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI ........................................................................ 18
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ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE...................... 19
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE ......................................................... 23
ART. 26. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI................................. 23
PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI.......................................................................................................................................... 24
ART. 27. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE ............................................................ 25
ART. 28. DOMICILIO ELETTO .................................................................................................. 26
ART. 29. SPESE
DI
CONTRATTO,
DI
REGISTRO
ED
ACCESSORI
A
CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO ........................................................................................... 26
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ............................................................................. 26
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 . .......................... 27
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO ........................................................... 27
ART. 33. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 ............................ 27
ART. 34. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO ........................................................... 28
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ........................................................... 28
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA ............................ 28
ART. 37. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .............................................................. 29
ART. 38. CESSIONE
DEL
CONTRATTO
–
CESSIONE
DI
CREDITI
E
PROCURE
ALL’INCASSO ............................................................................................................ 29
ART. 39. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. N. 50/2016 . ..................... 30
ART. 40. CONTROVERSIE ........................................................................................................ 30
ART. 41. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE
OPERE........................................................................................................................ 30
ART. 42. PRESCRIZIONI TECNICHE ........................................................................................ 30
NORME TECNICHE SPECIFICHE PRESCRIZIONI SPECIALI ............................................................................................................ 31
Sezione 42.01
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI .............................................................................. 31
Sezione 42.02
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI. ............................................................................................................. 31
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI................................................................................................ 31
ART. 43. CRITERI BASE DI PROGETTAZIONE ....................................................................... 33
Sezione 43.01
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ARGANO-MOTORE (per impianti a fune) ....................................................... 33
Sezione 43.02
CENTRALINA OLEODINAMICA E CILINDRO PISTONE (Per impianti oleodinamici) ....................................... 34
Sezione 43.03
SCAMBIATORE DI CALORE ............................................................................................................................ 34
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Sezione 43.04
CABINA MOBILE ............................................................................................................................................ 34
Sezione 43.05
QUADRO DI MANOVRA ................................................................................................................................ 35
Sezione 43.06
OPERATORE MOVIMENTO PORTE ................................................................................................................ 35
Sezione 43.07
INFORMAZIONI MANOVRA ......................................................................................................................... 35
Sezione 43.08
BOTTONIERE DI PIANO E DI CABINA ............................................................................................................. 35
Sezione 43.09
PRESCRIZIONI ESECUTIVE ............................................................................................................................. 36
ART. 44. ELENCO PREZZI ........................................................................................................ 37
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