Indennità disoccupazione

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21 dicembre 2016
Indennità disoccupazione
Sanzioni in caso di violazione delle politiche attive
Inps, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le
istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure
sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito
delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di
politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI,
miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.
Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni
contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n.
185 (c.d. correttivo al Jobs Act) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 7 Ottobre 2016.
Il decreto Inoltre, ad integrazione dell’art. 43 del decreto
legislativo n. 148/2015, con l’aggiunta del comma 4 bis,
prevede un trattamento economico di disoccupazione,
derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, a favore dei
lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali con particolari
caratteristiche contributive, esclusivamente per le cessazioni
intervenute nell’anno 2016.
Le sanzioni (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità)
L’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, dispone che i
lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di
disoccupazione, devono recarsi entro 30gg dalla dichiarata
DID, presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la
sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato che deve
prevedere:
segue a pag.2
In questo numero:
Indennità di
disoccupazione :sanzioni
in caso di violazione
delle politiche attive
pag.1-2-3
Immigrazione
pag.4-5
Politiche attive: i disoccupati, a conferma dello stato di
disoccupazione, devono recarsi entro 30gg dalla DID, presso il
CpI per profilazione e Patto di servizio personalizzato.
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

il profilo personale di occupabilità;
gli atti di ricerca attiva del lavoro, la loro
tempistica e il modo in cui dovranno
essere dimostrati dal disoccupato al suo
responsabile del Centro per l’Impiego;
la disponibilità del disoccupato a
partecipare a iniziative per il
rafforzamento delle sue competenze nella
ricerca attiva di lavoro, a iniziative
formative e/o di riqualificazione, ad
accettare congrue offerte di lavoro (vedi
riquadro).
attività, nonché mancata partecipazione, in
assenza di giustificato motivo, a iniziative e
laboratori per il rafforzamento delle
competenze nella ricerca attiva di lavoro , si
applicano le seguenti sanzioni:



Offerta di lavoro congrua
la definizione compete al Ministero del lavoro su
proposta dell’ANPAL, sulla base di alcuni principi
come:




la coerenza con le esperienze e le competenze
maturate,
la distanza dal domicilio e i tempi di trasferimento
con i mezzi pubblici,
la durata della disoccupazione
La retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto
all’indennità percepita nell’ultimo mese
In attesa della adozione del provvedimento del
Ministero del lavoro, il lavoro congruo è per il
momento definito dai commi 41 e 42 art,4 della legge
92/2012 che prevede la decadenza dai trattamenti
di disoccupazione quando il lavoratore disoccupato
non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un
livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell’indennità cui ha diritto;
quando le attività lavorative o di formazione ovvero
di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
distante più di 50 chilometri dalla residenza del
lavoratore, o comunque che è raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici.
decurtazione di un quarto di una mensilità,
corrispondente a 8 giorni di prestazione, in
caso di prima mancata presentazione;
decurtazione di una mensilità,
corrispondente a 30 giorni di prestazione,
alla seconda mancata presentazione;
decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore
mancata presentazione.
Mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, ad iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione e
in caso di mancata partecipazione allo
svolgimento di lavori socialmente utili a
beneficio della comunità territoriale di
appartenenza, si applicano le seguenti
sanzioni:


decurtazione di una mensilità,
corrispondente a 30 giorni di prestazione,
alla prima mancata partecipazione;
decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore
mancata partecipazione.
Mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un’offerta di lavoro
congrua (vedi riquadro) si applica la
decadenza dalla prestazione e dallo stato
di disoccupazione.
INPS precisa che:
Con le modifiche/integrazioni disposte dal
d.lgs,185/2016 le sanzioni, per ciascuna
tipologia di violazione, sono le seguenti.
Mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti, disposti dal
Centro per l’impiego, per la conferma dello
stato di disoccupazione e per la profilazione
e la stipula del patto di servizio
personalizzato, nonché per la frequenza
ordinaria di contatti con il responsabile delle
2


le sanzioni hanno decorrenza dal giorno
successivo a quello in cui si è verificato
l’evento sanzionato, salvo diversa
decorrenza indicata dal competente Centro
per l’Impiego;
la decurtazione delle prestazioni comporta,
oltre che il mancato pagamento
dell’indennità, anche il mancato accredito
della relativa contribuzione figurativa per il
medesimo periodo di applicazione della
decurtazione;
segue a pag.3
INCA INFormazione – N.145


se la decurtazione delle giornate di
indennità (8 o 30 gg.) fosse superiore al
residuo delle giornate ancora da
indennizzare, il recupero avverrà fino a
concorrenza di tali giornate;
se la sanzione fosse comunicata dal CPI
all’INPS quando tutte le giornate di
prestazione spettanti fossero già tutte
indennizzate, INPS comunicherà
all’interessato le giornate di prestazione
indebitamente erogate e la conseguente
restituzione dell’importo dovuto.
Applicazione delle sanzioni (ASDI)
Il diritto all’ASDI (assegno di disoccupazione,
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e
d.lgs.150/2015) è subordinato alla
permanenza dello stato di disoccupazione
e alla sottoscrizione del Patto di servizio
personalizzato, con la conseguenza che
anche per l’ASDI si applicano i meccanismi
di condizionalità.
Ai titolari dell’Assegno di Disoccupazione
(ASDI) si applicano le seguenti sanzioni, in
caso di:
Mancata presentazione ai colloqui e/o agli
appuntamenti fissati dal centro per
l’impiego per la redazione del Patto di
servizio, si applicano decurtazioni
all’indennità in misura di:



Un quarto di una mensilità di indennità, fatti
salvi i soli incrementi previsti per i carichi
familiari, per la prima mancata
presentazione;
Una intera mensilità, fatti salvi i soli incrementi
previsti per i carichi familiari, alla seconda
mancata presentazione;
Decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore
mancata presentazione.
Mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento per la ricerca attiva del
lavoro, si applicano decurtazioni
all’indennità in misura di:


3
Una mensilità, alla prima mancata
partecipazione, fatti salvi i soli incrementi
previsti per i carichi familiari
Decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore
mancata partecipazione.
È prevista la decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione anche nel
caso di mancata partecipazione alle
iniziative di carattere formativo, di
riqualificazione o di altra politica attiva,
nonché nel caso di mancata accettazione
di un’offerta di lavoro congrua.
Anche per l’ASDI, valgono le stesse
precisazioni esposte per la Naspi e le altre
indennità.
Lavoratori stagionali turismo e terme
Il comma 4, art.43 del d.lgs.148/2015
prevedeva un meccanismo di calcolo
particolare della NASpI per i lavoratori
stagionali settore turismo e terme:
se la durata della Naspi è inferiore a 6 mesi
per i soli eventi di disoccupazione dal 1
maggio al 31.12.2015, non si
scomputeranno i periodi di eventuali
prestazioni di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli
ultimi quattro anni. La durata della NASpI
così determinata non potrà comunque
essere superiore a 6 mesi .
Il D.lgs. n.185 del 2016, aggiunge il comma
4bis all’art.43 del d.lgs.148.
Il meccanismo di calcolo della durata della
indennità NASpI, in deroga ai normali criteri,
si applica ai lavoratori stagionali del turismo
e delle terme, la cui cessazione involontaria
del rapporto di lavoro sia avvenuta dal 1°
gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016.
È previsto che, qualora la durata della
NASpI calcolata secondo i criteri generali,
risulti inferiore alla durata calcolata
computando anche i periodi contributivi
presenti nel quadriennio che hanno già
dato luogo ad erogazione di prestazioni di
disoccupazione (ad eccezione di
prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata
della NASpI è incrementata di un mese, a
condizione che la differenza tra le durate
così determinate non sia inferiore a 12
settimane.
In ogni caso la durata della NASpI così
calcolata non può superare il limite
massimo di 4 mesi.
INCA INFormazione – N.145
Codice fiscale
L'INCA scrive all'Agenzia delle
Entrate e all'INPS
Nei giorni scorsi l'INCA nazionale ha
sottoposto all'Agenzia delle Entrate e
all'INPS le problematiche derivanti
dall'attribuzione del codice fiscale numerico
formato da undici caratteri ai “richiedenti
asilo” al momento della verbalizzazione
della domanda della protezione
internazionale.
Nella nota si legge che il suddetto C.F. sta
provocando “...gravi problemi operativi e di
raccordo, in quanto i differenti applicativi e
la modulistica telematica in uso presso
l’INPS rendono impossibile l’inoltro delle
istanze se non si indica compiutamente un
codice fiscale ordinario di 17 caratteri.
Appare inoltre impraticabile il rilascio della
certificazione ISEE, con conseguente
impossibile accesso alla quasi totalità delle
misure di welfare locale gestite in modo
particolare dai Comuni e perfino alle
riduzioni degli abbonamenti per i mezzi
pubblici di trasporto, in quanto le Regioni
chiedono di regola la produzione
dell’attestazione ISEE...”. E poi, “...l’art. 22,
d.lgs. 142/2015 prevede che “il permesso di
soggiorno per richiesta asilo di cui
all’articolo 4 consente di svolgere attività
lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della domanda”. Pertanto il
richiedente asilo, nel momento in cui
instaurasse dei rapporti di lavoro, dovrebbe
poter accedere su un terreno di parità a
tutti benefici previdenziali connessi alla
qualifica di lavoratore, quali ad esempio gli
assegni al nucleo familiare, le prestazioni di
disoccupazione, le indennità di maternità,
eccetera. Il che è invece ostacolato
dall’attuale impossibilità di accesso
all’ampio novero di prestazioni gestite
dall’INPS, proprio a causa – come si è detto
- del mancato possesso del codice fiscale
ordinario di tipo alfanumerico...”.
la prassi in questione, e dunque di riconoscere
ai richiedenti la protezione internazionale il
comune codice fiscale alfanumerico
contestualmente al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di “richiesta asilo”; in
alternativa, di adeguare sollecitamente gli
applicativi e la modulistica telematica in uso
onde consentire anche ai titolari di codice
fiscale provvisorio numerico di accedere alle
prestazioni e ai servizi di competenze
dell’INPS.
Trattenimento ed
espulsione
Italia condannata dalla CEDU
Il 15 dicembre, nella sentenza Khlaifia v. Italia ,
la Grande camera della Corte europea dei
diritti umani ha condannato l’Italia per aver
detenuto per diversi giorni persone appena
approdate in Italia, senza una base legale e
senza la possibilità di ricorrere contro la
detenzione.
Il caso Khlaifia v. Italia riguardava la
detenzione, nel 2011, di un gruppo di cittadini
tunisini nel centro di accoglienza di
Lampedusa e su navi militari nella rada di
Palermo e il loro rimpatrio sommario in Tunisia.
La sentenza della Grande camera è arrivata
a seguito del ricorso presentato dal governo
italiano contro la sentenza che nel settembre
2015, aveva condannato l’Italia per
detenzione arbitraria, condizioni di
trattenimento inumane ed espulsioni
collettive.
(Fonte: https://www.amnesty.it/detenzione-arbitrariamigranti-la-corte-europea-condanna-litalia/)
(La sezione Immigrazione continua a pag.5)
Buon Natale e felice 2017
A tutti gli operatori INCA.
La NL riprenderà la pubblicazione l’11
gennaio 2017
L'INCA ha chiesto alle Amministrazioni
destinatarie della missiva di voler riesaminare
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INCA INFormazione – N.145
Distribuzione dei
migranti
Intesa tra Anci e Viminale
Accordo raggiunto, dopo mesi di
confronto, tra l’ANCI e il neoministro
dell’Interno Marco Minniti per attuare un
piano di riparto dei migranti più equilibrato
sul territorio.
L’adesione dei Comuni sarà su base
volontaria, con la promessa che i centri che
aderiranno saranno salvaguardati da
ulteriori invii.
L’accordo per la distribuzione dei migranti
sul territorio nazionale prevede anche degli
incentivi economici per i Comuni aderenti.
Sono questi i punti salienti dell’intesa
raggiunta dopo mesi di confronto tra l’Anci
e il Ministero dell’Interno.
Il riparto equo nei Comuni che vorranno
aderire su base volontaria allo Sprar
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) seguirà dei criteri con alcune
clausole di salvaguardia: 2,5 migranti ogni
mille abitanti, con una serie di correttivi per i
Comuni più piccoli, i capoluoghi di città
metropolitane e le zone terremotate.
(fonte:http://portale.ancitel.it/immigrazione-intesaanci-viminale-per-la-distribuzione-dei-migranti/)
Fotografie sulla
patente
Circolare del Ministero dei Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con la circolare del 20 ottobre 2016 ha
fornito alcuni chiarimenti a proposito delle
fotografie da apporre sulla patenti di guida.
Per quanto concerne gli “Ornamenti,
occhiali e coperture” viene precisato che
“non sono ammessi copricapo a meno di
motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha
l'obbligo di portare copricapo, bisogna
comunque mostrare chiaramente il viso...” .
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/12/circolareministero-trasporti-20-10-2016-patenti.pdf
Si riportano di seguito le circolari del
Ministero del Ministero del 14.03.1995 e del
24.07.2000, intervenute sulla questione.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/12/circolare-interno-14-031995-velo.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/12/circolare-interno-24-072000-velo.pdf
Ordinanza antibivacco
Accolto il ricorso da parte del TAR FVG
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il
ricorso presentato per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco di Trieste che
impediva “...lo stazionamento di una o più
persone in orario sia diurno che notturno,
all'aperto e su ripari, sedute o giacigli di
fortuna e di collocare, sistemare o
abbandonare oggetti di varia natura atti a
costituire giacigli, sedute o ripari, ovvero atti
al consumo di cibo e bevande, come
cartoni, coperte, scatoloni, bidoni,
indumenti, tavoli, sedie o altre suppellettili di
qualsiasi natura...”.
Il TAR ha accolto il ricorso evidenziando la
“carenza di potere del Sindaco di emanare
ordinanze finalizzate ad ovviare alle
situazioni di scadimento della qualità
urbana” con la conseguenza che le
sanzioni comminate perdono efficacia
(fonte: http://www.asgi.it/discriminazioni/trieste-tarordinanza-antibivacco/)
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
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Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
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