n°103-27 gennaio 2016

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103
27 gennaio 2016
INPS circ.211/2015
In questo numero:
Assegni familiari e quote di maggiorazione 2016
Dal 1° gennaio 2016 rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai
fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli
assegni familiari e delle quote di maggiorazione sulle
pensioni, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del
carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Hanno diritto agli Assegni Famigliari (AF) e alle quote di
maggiorazione sulla pensione le categorie di lavoratori
escluse dalla normativa degli assegni al nucleo familiare
(ANF): coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori
diretti (AF) e pensionati delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi (quote di maggiorazione di
pensione).
Gli importi delle prestazioni sono:



Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni,
mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori
diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti
per i genitori ed equiparati.
I limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell’accertamento del carico familiare e quindi del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari, per l’anno
2016, sono i seguenti:


Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun
figlio od equiparato;
Euro 1.236,94 per due genitori ed equiparati.
segue a pag.2
Assegni familiari e quote
di maggiorazione
circolare INPS 211/2015
pag.1-2
Trasmissione telematica
delle dimissioni dal
rapporto di lavoro
pag.2
Gli importi della TBC
INPS circolare 3/2016
pag.3
ASDI: Decreto
Interministeriale del 29
ottobre 2015
pag.3
Accesso alla pensione
nel 2016
pag.4
In pensione dal 2016: Vecchiaia 66 anni e 7 mesi uomini e donne
del p.i.; 65 e 7 donne del privato e 66 anni e 1 mese per
autonome. Anticipata con 42 e 10 mesi uomini e 41e 10 donne
Verificato il carico familiare dei soggetti per
cui si richiedono gli assegni o le quote di
maggiorazione, l’effettiva erogazione della
prestazione, nelle misure sopra riportate, è
determinata dal non superamento dei limiti
di reddito familiare e dalla quantità e dalla
qualità dei componenti la famiglia.
Allegate alla circolare sono riportate le 4
tabelle da applicarsi alle varie situazioni (il
link alla circolare è nel titolo).
Dimissioni
Trasmissioni telematica
Il DM 15/12/2015 (MLPS) di attuazione del
comma 3 art.26 Dlgs.151/2015, disciplina le
modalità di trasmissione telematica
obbligatoria della risoluzione dei rapporti di
lavoro per dimissioni o risoluzione
consensuale, al di fuori del regime della
risoluzione protetta per maternità/paternità
(avevamo scritto al riguardo già in NL n.91
del 21/10/2015). Non si applica nemmeno
al lavoro domestico.
La nuova procedura, integralmente
telematica, verrà messa a disposizione sul
portale del Ministero del Lavoro e sarà
accessibile sia direttamente dal cittadino
che tramite gli operatori autorizzati,
utilizzando una utenza “ClicLavoro” e le
credenziali Inps.
Come operatori autorizzati (soggetti
abilitati) sono elencati
 I patronati
 Le organizzazioni sindacali
 Gli enti bilaterali
 Le commissioni di certificazione di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera h), e
76 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276
Dlgs.276/2003 (come sapete la LdS2015
ha ricompreso tra questi anche i patronati,
le organizzazioni sindacali vi erano già
elencate).
La procedura consente l’accesso a una
form on-line per comporre la
comunicazione di risoluzione del rapporto o
la revoca di una precedente
comunicazione che può essere esercitata
entro 7 giorni; una volta composto, il
modulo viene completato con
l’apposizione della firma
digitale dell’operatore incaricato, quindi
trasmesso via PEC al datore di lavoro e alla
DTL competente.
Da una lettura attenta del decreto par di
capire che è la procedura on-line ad
attribuire al modulo una
marca elettronica temporale per assegnare
al documento data ed ora certi della sua
generazione, oltre a un codice
identificativo univoco per ciascuna
comunicazione.
A partire dal 12 marzo 2016 non sarà più
possibile effettuare risoluzioni di rapporti di
lavoro se non con la modalità descritta
pena la loro invalidità.
Per una potenziale operatività occorrerà
risolvere il tema delle firma digitale e quello
dell’account in ClicLavoro, oltre decidere di
quali strutture in Cgil debbano occuparsi
del servizio, se e a quali condizioni la Cgil
deciderà di assicurarlo, posto che la fase
della risoluzione del rapporto importa
competenze tecniche e sindacali che non
sono certo quelle specifiche dell’Inca.
Tali questioni ovviamente dovranno essere
risolte d’intesa con Inca Nazionale e Cgil
Lombardia.
Al momento INCA non dispone di utenze sul
portale ClicLavoro; la registrazione è qui
riservata agli operatori del mercato del
lavoro, tra cui i soggetti dell’art.6 del
2
INCA INFormazione – N103
TBC

INPS circolare n°3/2016
Gli importi delle indennità antitubercolari sono
correlati alla dinamica del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni
percentuali per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l’anno 2014 e per l’anno
2015 pari rispettivamente allo 0,2% dal
1°gennaio 2015 e allo 0,0% dal 1°gennaio
2016 (in via provvisoria), sono stabiliti gli importi
delle seguenti indennità:
2015
2016
€ 13,14
€ 13,14
€ 6,57
€ 6,57
Indennità post-sanatorialeassicurati (giornaliera).
€ 21,90
€ 21,90
Indennità post-sanatorialefamiliari di assicurato, nonché
ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari
(giornaliera).
€ 10,95
€ 10,95
Assegno di cura o di
sostentamento (mensile)
€ 88,37
Indennità giornalieraassicurati.
Indennità giornaliera familiari di assicurato, nonché
ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari.
€ 88,37
ASDI
Disposizioni operative
Pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.13 del 18-12016) il decreto interministeriale del 29 ottobre
2015 con le disposizioni operative dell’assegno
di disoccupazione (Asdi) per il 2015.
L'ASDI e' concesso, nei limiti delle risorse
disponibili, ai lavoratori che:


3
Siano ancora disoccupati dopo aver
percepito la Naspi per tutta la sua
durata;
Al termine del periodo di NASpI siano
componenti di un nucleo familiare con
almeno un minore di 18 anni o che
abbiano un’età pari o superiore a 55


anni senza aver maturato i requisiti per la
pensione;
Abbiano un indicatore Isee pari o
inferiore a 5.000 euro (se la prestazione
ASDI è a cavallo di due anni, la DSU è da
rinnovare per il nuovo anno entro
gennaio)
Non abbiano usufruito dell’ASDI per un
periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di
fruizione della NASpI e comunque per un
periodo pari o superiore a 24 mesi nel
quinquennio precedente il medesimo
termine;
Abbiano sottoscritto, presso il centro per
l’impiego un progetto personalizzato,
contenente l’impegno a partecipare a
corsi di formazione e orientamento e ad
accettare adeguate proposte di lavoro.
L’ASDI ha una durata di sei mesi, l’importo è
pari al 75% dell’ultima Naspi percepita e
comunque non superiore all’ammontare
dell’assegno sociale.
In aggiunta sono previsti aumenti per i carichi
familiari che variano da 89,7 euro nel caso di
un figlio a 163,3 euro nel caso di 4 o più figli
(tabella allegata al Dm). Per effetto degli
incrementi per carichi familiari, l'ASDI non può
essere superiore al 75 % dell'ultima indennità
NASpI percepita, comprensiva degli assegni
per il nucleo familiare.
Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce l’ASDI instaura un rapporto di
lavoro subordinato o intraprende un’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale
è soggetto ai limiti di compatibilità e agli
obblighi di comunicazione previsti dagli
articoli 9 e 10 del DLgs n. 22 del 2015.
La domanda di erogazione del sussidio deve
essere presentata dal disoccupato all’Inps,
tramite le procedure telematiche a partire dal
primo giorno successivo al termine della Naspi
ed entro il termine di decadenza di trenta
giorni.
Il Dm individua un sistema di sanzioni crescenti
per la mancata partecipazione alle iniziative
concordate nel progetto personalizzato e
modulate in base alla gravità
dell’inadempimento, coincidente con i
meccanismi di condizionalità previsti dal
Dlgs 150/2015, compresa la possibilità di
mantenere i carichi familiari in caso di
decurtazione della prestazione.
segue a pag.4
INCA INFormazione – N103
Per l’accesso alla prestazione bisognerà
attendere l’emanazione di circolare INPS
cui compete l’erogazione del beneficio e la
valutazione della sussistenza dei requisiti per
la sua fruizione.
Accesso alla pensione nel 2016
Requisiti di età e di contribuzione
Uomini
Tipologia
Pensione
Contributi
richiesti
(Età
anni e
mesi)
(Anni e mesi)
Vecchiaia
20 anni
Anticipata Uomini Donne
42 e
10
Assegno
sociale
41 e
10
Donne
(Età anni e mesi)
Dipendenti Dipendenti Autonome
Pubblico I.
private
Finestra
decorrenza
Dai requisiti
66 e 7
66 e 7
65 e 7
66 e 1
Mese
successivo
----------
-------------
-------------
-------------
Mese
successivo
----------
-------------
-------------
-------------
-----------
Mese
successivo
65 e 7
Opzione donna (Requisiti accesso pensione entro il dicembre 2015)
Dipendenti
35
------------
Dipendenti
Autonome
12 mesi
57 e 3
58 e 3
Autonome
18 mesi
Totalizzazione D.Lgs. 42/2006
Vecchiaia
Anzianità
20
Età anni e mesi)
(Periodi non
coincidenti)
65 e 7
18 mesi
-------------
21 mesi
40 e 7 mesi
(periodi non
coincidenti e con
esclusione di periodi
di disoccupazione e
malattia)
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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