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I RECENTI LAVORI OCSE IN TEMA DI STABILE ORGANIZZAZIONE
di Gabriella Cappelleri e Mirko Severi
L’OCSE, proseguendo i lavori collegati al progetto BEPS, sta integrando con ulteriori linee guida il report conclusivo
dell’Action 7 relativamente all’attribuzione di profitti alla stabile organizzazione. Dopo la pubblicazione del relativo
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discussion draft, l’11 ottobre l’OCSE ha affrontato, in un dibattito aperto alle delegazioni delle Amministrazioni
fiscali ed ai rappresentanti del business, quella che sarà una delle principali tematiche che le imprese con attività
internazionale dovranno affrontare nei prossimi anni, ossia l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione.
I lavori dell’OCSE in tema di stabile organizzazione hanno già raggiunto un primo obiettivo ridefinendo il concetto di
stabile organizzazione ed ampliandone i confini (cfr. Final Report sull’Action 7). Il discussion draft discusso l’11
ottobre ha invece il fine di riscrivere le modalità di attribuzione del reddito alle stabili organizzazioni (occulte o
meno). La prima esemplificazione riportata nel discussion draft evidenzia un punto importante ovvero che l’esistenza
di una stabile organizzazione non deve necessariamente comportare l’attribuzione di un profitto. La precisazione
proposta dall’OCSE è ancor più importante alla luce delle modifiche apportate dal Final Report sull’Action 7, che
renderanno maggiormente frequente l’emersione di stabili organizzazioni occulte con profili funzionali estremamente
limitati e con reddito tendenzialmente pari a zero. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una stabile organizzazione
contestata ad una società non residente in relazione alle attività di identificazione di potenziali clienti e promozione
svolte da un dipendente di una consociata residente che presti servizi di supporto alle vendite a favore della
controllante. La persona che svolge tali attività per conto della società non residente potrebbe assumere il “principal
role” previsto dall’Action 7 configurando pertanto l’esistenza di una stabile organizzazione, senza tuttavia
necessariamente implicare l’esistenza di “significant people function” in capo a detta stabile organizzazione, come
invece previsto dall’Authorised OECD Approach (AOA) ai fini dell’attribuzione dei redditi a detta stabile
organizzazione. L’assenza di “significant people function” implicherebbe che la stabile organizzazione non abbia la
capacità di assumere rischi e che, pertanto, nessun ulteriore reddito debba essere attribuito alla stabile organizzazione
(cfr. esempio n. 1 del Discussion Draft). In tal caso lo Stato della fonte continuerebbe a sottoporre a tassazione
esclusivamente il compenso corrisposto dalla controllante non residente alla consociata per l’attività di supporto alle
vendite come già avrebbe fatto in assenza di una stabile organizzazione della controllante sul proprio territorio.
L’esempio ha sollevato numerosi dubbi anche in merito al rapporto tra gli articoli 7 e 9 del Modello OCSE.
L’applicazione dell’articolo 9 dovrebbe infatti già consentire allo Stato della fonte di tassare l’utile che sarebbe stato
pattuito tra parti indipendenti (come emerge anche dal precedente esempio), evitando così l’applicazione dell’art. 7 e i
conseguenti adempimenti (dichiarativi e non) derivanti dall’attribuzione di redditi alla stabile organizzazione. Tale
impostazione eliminerebbe peraltro i risvolti penali potenzialmente associati alla contestazione di stabile
organizzazione occulta.
Il rapporto tra gli articoli 7 e 9 è inoltre reso ancor più problematico dal mancato coordinamento tra i concetti espressi
nell’AOA e nel nuovo Capitolo I delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento. È questo il caso della
definizione di assunzione dei rischi: per l’AOA (e dunque l’attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione) rileva
la decisione sull’assunzione del rischio (paragrafi 21 e ss. dell’AOA), mentre, con riferimento ai rapporti
intercompany, il Final Report BEPS alle Actions 8-9-10 fa riferimento al controllo dei rischi e alla capacità
finanziaria di assumerseli (paragrafo 1.60 del Final Report BEPS). Tale mancato coordinamento potrebbe in alcuni
casi condurre, a parità di condizioni, a risultati contrastanti (cfr. esempio n. 4 del summenzionato discussion draft) tra
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le ipotesi di determinazione del reddito della stabile organizzazione (articolo 7 Modello OCSE) e della società del
gruppo (articolo 9 Modello OCSE).
Con riferimento all’ordinamento italiano, una volta conclusi i lavori ed in presenza della versione definitiva del
documento elaborato in sede OCSE, ci si dovrà porre l’interrogativo circa il necessario coordinamento tra il portato
di tale documento e le norme recate dai trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia, i quali, solo in casi
estremamente limitati, hanno già implementato il nuovo articolo 7 basato sull’AOA.