11547/96 DCL 1 pdn DGF 2C Si allega per le delegazioni la

Download Report

Transcript 11547/96 DCL 1 pdn DGF 2C Si allega per le delegazioni la

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 1º febbraio 2017
(OR. en)
11547/96
DCL 1
AGRILEG 212
DECLASSIFICAZIONE
del documento:
data:
11547/96 RESTREINT
12 novembre 1996
nuovo status:
Pubblico
Oggetto:
Adozione nelle lingue delle Comunità delle conclusioni del Consiglio
relative al sistema OCSE per i materiali forestali di moltiplicazione
Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.
Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.
11547/96 DCL 1
pdn
DGF 2C
IT
UNIONE EUROPEA
IL CONSIGLIO
Bruxelles, 12 novembre 1996 (14.11)
(OR.en)
11547/96
RESTREINT
AGRILEG 212
NOTA PUNTO "I/A"
al:Coreper/CONSIGLIO
n. prop. Comm. :
10496/96
Oggetto:Adozione nelle lingue delle Comunità delle conclusioni del Consiglio relative al sistema OCSE
per i materiali forestali di moltiplicazione
1.Il 20 settembre 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione in merito alla
procedura di adozione, da parte della Comunità e degli Stati membri, del sistema OCSE per i
materiali forestali di moltiplicazione nel commercio internazionale.
2.Nella riunione dell'11 novembre 1996, il Gruppo dei Consiglieri/Addetti ha riaffermato il suo accordo
sulle conclusioni del Consiglio relative al sistema OCSE per i materiali forestali di moltiplicazione;
tali conclusioni sono allegate alla presente nota.
3.Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'accordo in questione e,
dopo aver iscritto questo punto tra i punti "A" di una prossima sessione, a raccomandare al
Consiglio:
-di adottare nelle lingue ufficiali delle Comunità le conclusioni in oggetto che, dopo la consueta messa
a punto giuridica e linguistica, figureranno nel documento 11567/96 AGRILEG 213,
-di deciderne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
11547/96
DG B II
chi/VB/lb
IT
1
ALLEGATO
PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
relative al sistema OCSE per i materiali forestali di moltiplicazione
Il Consiglio conviene quanto segue:
-gli Stati membri e la Commissione coordineranno le rispettive posizioni sugli aspetti tecnici del nuovo
progetto finale proposto per il sistema riveduto dell'OCSE;
-gli Stati membri voteranno in blocco, in sede di Consiglio dell'OCSE, a favore del sistema riveduto
dell'OCSE , conformemente all'allegato;
-fatta salva la ripartizione delle competenze in materia, gli Stati membri possono partecipare al sistema
riveduto per quanto riguarda le esportazioni, in attesa di una decisione generale sulla
partecipazione presa conformemente alle procedure comunitarie;
-la decisione sulla partecipazione della Comunità europea e/o degli Stati membri al sistema sarà presa
dopo la revisione della normativa comunitaria in materia; la Commissione si impegna a presentare
al Consiglio una proposta al riguardo non oltre il 1º settembre 1997 e il Consiglio si sforzerà di
prendere una decisione entro il 31 marzo 1998;
-lo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio e la Commissione faranno rispettivamente
le relative dichiarazioni allegate.
11547/96
DG B II
chi/VB/lb
IT
2
Allegato
-Sempreché il sistema riveduto dell'OCSE preveda la partecipazione della CE e contenga una
clausola di disconnessione che consenta alla CE di applicare internamente la propria normativa,
gli Stati membri votano in blocco, in sede di Consiglio dell'OCSE, a favore del sistema riveduto.
-In tale occasione, il rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio fa la
seguente dichiarazione:
"Dichiaro a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri che, pur votando a favore del
sistema riveduto, essi non vi parteciperanno a titolo definitivo finché non sia stata presa,
conformemente alle procedure comunitarie, una decisione sulla partecipazione totale o
parziale. In attesa di ciò, ciascuno Stato membro preciserà la portata della sua partecipazione
provvisoria al sistema per quanto riguarda le esportazioni.".
-Il rappresentante della Commissione fa seguire la seguente dichiarazione alla dichiarazione della
Presidenza:
"La Comunità europea deciderà in merito alla sua partecipazione al sistema e alla portata di tale
partecipazione solo dopo aver condotto a termine la revisione della normativa comunitaria in
materia.".
11547/96
DG B II
chi/VB/lb
IT
3