Fascicolo Informativo - divisione La Fondiaria

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FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AD ADESIONE FACOLTATIVA
Incendio Mutui a capitale costante
Rischi Civili
(Rif. Polizza collettiva n. 10162057)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del
Glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Assicurato
prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Polizza Collettiva e del Modulo di
Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 27.06.2016
Versione Novembre 2016 – INCENDIO PRIVATI CAPITALE COSTANTE
Ed. 11/2016 Mod. BU1626/04
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NOTA INFORMATIVA
Copertura Assicurativa Incendio Mutui a capitale costante
- Rischi civili La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
Polizza e del Modulo di Adesione.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Tutte le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalla Compagnia di assicurazioni Incontra
Assicurazioni S.p.A., avente sede legale in Italia in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano,
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02381450101 - Partita I.V.A.
05667761000.
Recapiti: e-mail: [email protected], PEC [email protected], telefono +39
02 51815181, sito internet www.incontraassicurazioni.it.
Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del
22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84. Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei
gruppi assicurativi al n. 046.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati ad Aprile 2016)
L’ammontare del patrimonio netto di Incontra Assicurazioni è pari a 21.055.454 euro (di cui 5.200.000
euro di capitale sociale e 15.855.454 euro di riserve patrimoniali). L’indice di solvibilità di Incontra
Assicurazioni è pari al 353,6%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle
presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.incontraassicurazioni.it
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
(Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di
Assicurazione)
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Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto intestatario o
cointestatario di un Mutuo erogato dal Contraente che abbia aderito alla presente Polizza collettiva;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma e
Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, che stipula l'Assicurazione con
la Società per conto degli Assicurati
Debito residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato, relativamente al Mutuo,
così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute;
Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
• fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di
riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
• dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una
abitazione - compresa l’attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate
a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi
escluse le piante;
• ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per
destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne
radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore
dell’Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile. Possono comunque essere
costruiti in materiale combustibile:
• Solai e strutture portanti del tetto;
• pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
• manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
• soppalchi;
• materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di
San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
Franchigia: la parte di danno, liquidato a termini di Polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a
reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal
Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Intermediario: UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;
Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce
all’Assicurazione;
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Mutuo: il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione
all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da
ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione;
Rischio:la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Scoperto: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che
viene dedotto dall’Indennizzo. Questo importo rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: Incontra Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano (MI) – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 impresa assicuratrice;
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse
pavimentazioni e soffittature;
Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato
dagli agenti atmosferici.
DURATA
Il contratto è offerto agli Assicurati senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella di
un finanziamento, fatte salve specifiche deroghe contrattuali.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Polizza collettiva “Incendio mutui” è stipulata dal Contraente con la Società per conto dei propri
clienti mutuatari che vi intendano aderire ed ha la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti
normative sul credito fondiario, il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie
sottoindicate che dovessero interessare gli immobili offerti in garanzia ipotecaria.
Le garanzie sono: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti,
fuoriuscita di fumo da fonti di calore, guasti, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi – eventi
sociopolitici, urto di veicoli stradali o di natanti.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di
operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il
mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di
indennizzo, nonché Franchigie o Scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto
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dagli articoli 8 e 12 delle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di adesione alla Polizza, che
verrà sottoscritta dall’Assicurato.
Esempio di limiti massimi di indennizzo: danno ai beni assicurati € 1.500.000, massimo importo
di mutuo erogato assicurabile € 1.000.000, limite massimo di indennizzo € 1.000.000.
Esempio di Franchigia: danno ai beni assicurati dovuto ad evento atmosferico € 3.000,
Franchigia pari a € 1.000, Indennizzo corrisposto € 2.000.
Esempio di Scoperto: danno ai beni assicurati € 3.000, Scoperto pari al 10%, Indennizzo
corrisposto € 2.700.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto
all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e
1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 1
delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la
possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi
dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal
caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 3 delle Condizioni di
Assicurazione.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione dell’attività
svolta dall’Assicurato rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore
pericolosità della stessa per danni cagionabili ai Fabbricati assicurati. Ad esempio, è previsto in
Polizza che possono essere assicurati soltanto fabbricati adibiti a civili abitazioni, uffici o studi
professionali ma, successivamente, l’attività muta in attività commerciale.
6. Premi
Per ciascun Fabbricato Assicurato, il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in
via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione. Per le modalità di calcolo del
Premio si rinvia all’Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente
intrattenuto presso il Contraente stesso.
Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell’ambito
degli specifici accordi.
Costi a carico dell’Assicurato
La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio Imponibile, gravano direttamente o
indirettamente sull’Assicurato:
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COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SULL’ASSICURATO
VOCE DI COSTO
PERCENTUALE O IMPORTO
Costi amministrativi e di gestione della
Compagnia
Quota parte percepita in media
dall’Intermediario
3% - € 30 (*)
40% - € 400 (*)
(*) Il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un Premio di € 1000.
All’Assicurato viene data indicazione dell’ammontare dei costi effettivamente sostenuti, con l’evidenza
dell’importo percepito dall’Intermediario (corrispondenti alle percentuali indicate in tabella) nel Modulo
di Adesione.
La presente convenzione non prevede costi a carico del Contraente che sono invece sostenuti
dall’Assicurato, come sopra evidenziato.
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata, accollo o surroga del Mutuo la Compagnia
restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza
originaria.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Compagnia fornisce copertura assicurativa fino
alla scadenza contrattuale originaria.
Si rinvia all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori dettagli.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei
confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del
codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni
illustrate nell’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: in caso di Sinistro l’Assicurato e la Società possono recedere dal contratto, nel
rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Se il
contratto è stato stipulato con durata pluriennale l’Assicurato ha comunque facoltà di
recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I
comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva
si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
L’Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto del Sinistro nel più breve tempo
possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, secondo le modalità
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previste dall’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, pena la perdita del diritto all’indennizzo o la sua
riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Nel contratto si applica sul Premio imponibile l’aliquota fiscale del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro
15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto
dagli Artt. 18, 19, 20, 21 e 22 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all’arbitrato
come meglio disciplinato dall’Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti
dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 25 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione
delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per
iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: [email protected]
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome,
cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti
invocati.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari
ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico
Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso
gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• via posta, scrivendo a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187
Roma;
• via
e-mail,
scrivendo
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
[email protected];
• via fax, inviato al numero 06.42133206
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli
stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno
presentati direttamente all’IVASS.
È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed
all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come
presentare un reclamo”, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei
reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può
presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo
al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione
della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la
risoluzione delle controversie:
•
procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie,
comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento
del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante
un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato
di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
•
procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132
(convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la
stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un
avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
•
procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
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14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, salvo
quanto previsto dall’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità
giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
15. Informativa “Home Insurance”
La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del
proprio sito internet (www.incontraassicurazioni.it), un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente
potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture
assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le
relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata.
Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le
credenziali personali identificative necessarie per l’accesso seguendo le istruzioni riportate nell’Area
Riservata stessa.
Incontra Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Incontra Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Francesco Marinaro
N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Polizza hanno il seguente
significato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto intestatario o
cointestatario di un Mutuo erogato dal Contraente che abbia aderito alla presente Polizza collettiva;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma e
Direzione Generale in, Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano che stipula l'Assicurazione con
la Società per conto degli Assicurati
Debito residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato, relativamente al Mutuo,
così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziaro originario al netto di eventuali rate insolute;
Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
• fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di
riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
• dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una
abitazione - compresa l’attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate
a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi
escluse le piante;
• ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per
destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne
radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore
dell’Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile. Possono comunque essere
costruiti in materiale combustibile:
• Solai e strutture portanti del tetto;
• pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
• manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
• soppalchi;
• materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di
San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
Franchigia: la parte di danno, liquidato a termini di Polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a
reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal
Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
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Intermediario: UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva
Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce
all’Assicurazione;
Mutuo: il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione
all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da
ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione;
Rischio:la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Scoperto: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che
viene dedotto dall’Indennizzo. Questo importo rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: Incontra Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano (MI) – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122
Milano - impresa assicuratrice;
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse
pavimentazioni e soffittature;
Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato
dagli agenti atmosferici.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli
artt.1892, 1893 e 1894 C.C., a meno che non siano state commesse in buona fede
dall’Assicurato stesso.
Art.2 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio.
L’esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o
dall’Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell’art.1913 C.C., a tutti gli
assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art.1910 C.C.
Art.3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente, tramite l’addebito del proprio Conto
Corrente intrattenuto presso il Contraente stesso, che provvede a trasmetterlo alla Società.
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Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a
condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di adesione e sia stato pagato il relativo
Premio.
Art.4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Recesso in caso di Sinistro
La Società e l’Assicurato possono recedere dalla copertura ad adesione relativa al singolo
Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di
pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Sinistro. Il recesso deve essere
comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In
caso di recesso la Società restituirà la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di
garanzia non goduto.
Art.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art.7 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.8 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
• Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che
può autoestendersi e propagarsi;
• Fulmine - Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica;
• Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica, che si autopropaga con elevata velocità;
• Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del
gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio;
• Implosione - Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
• Caduta di corpi volanti - Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o
cose da essi trasportate, meteoriti;
• Fuoriuscita di fumo da fonti di calore - Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed
accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni
assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad
appropriati camini;
• Guasti - Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l’Incendio od altro evento
assicurato;
• Eventi atmosferici - Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso
trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche
all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate
al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da
mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno
di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o
franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i danni causati a tendoni e pannelli solari,
comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su
terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi
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privati. Sono infine esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a
meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro e per singolo fabbricato, di € 1.000 a titolo di Franchigia;
• Atti dolosi - Eventi socio-politici - Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da
persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i
danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da
inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro e per singolo fabbricato, di € 1.000 a titolo di Franchigia;
• Urto di veicoli stradali o di natanti - Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso
all'Assicurato.
La Società indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a
idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e
nocivi” di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi
disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10%
dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art.9 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a
condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti
da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in
relazione a tali eventi;
c) determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione
di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del
terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
d) determinati con dolo dell’Assicurato;
e) causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
f) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita,
truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica
o controllo.
Art.10 – Tipologie di Fabbricati assicurabili
I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente
e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni,
uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l’intero
Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.
Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati
requisiti.
Art.11 - Modalità di Assicurazione dei Fabbricati
L’Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, di
un Modulo di adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente).
Ogni Modulo di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
• numero di Mutuo o della sua proposta;
• ubicazione del fabbricato assicurato;
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•
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•
dati anagrafici dell’Assicurato;
durata della copertura assicurativa;
somma assicurata;
Premio unico anticipato, comprensivo di imposte;
costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
importo percepito dall’Intermediario.
Il Contraente dovrà fornire preventivamente all’Assicurato il Modulo di Adesione (comprensiva
dell'Informativa privacy) e il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di
Assicurazione; una copia del Modulo di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si
impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Art.12 – Somma assicurata e limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Fabbricato deve corrispondere all’importo del Mutuo.
La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 2.000.000,00 e
in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo
maggiore di tale somma.
Art.13 - Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione avrà durata pari alla durata originaria del Mutuo.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a quaranta anni; non
potranno quindi essere assicurati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale l’Assicurato ha comunque facoltà di recedere,
trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del codice
civile).
In caso di estinzione anticipata accollo o surroga del Mutuo, l’Assicurazione cessa e la Società
restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio imponibile
corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
P
N-K
R = ---------- x -----------1,2225
N
dove:
R importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%)
P Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi;
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale
periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a
prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
In alternativa al rimborso del premio non goduto, su richiesta dell’Assicurato, per il tramite del
Contraente, in caso di estinzione anticipata del Mutuo l’Assicurazione proseguirà fino a scadenza
contrattuale originaria.
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Art.14 – Colpa grave e dolo
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è
prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:
a) colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve
rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell’abitazione. Verso questi
soggetti la Società rinuncia a valersi dell’azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli
effetti dell’art.1916 C.C.;
b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art.15 – Valore a nuovo
L'Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa
necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo
soltanto il valore dell'area.
Art.16 – Primo rischio assoluto
L'Assicurazione si intende prestata a “primo rischio assoluto” e quindi la Società rinuncia
all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.
Art.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo
dall’Assicurato e dalla Società, ai quali spettano in particolare l’accertamento e la liquidazione
dei danni; l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell’Assicurato
stesso.
Art.18 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia
avuto conoscenza;
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a
carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C.
L’Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
d) nei soli casi di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi, farne denuncia all’Autorità
Giudiziaria o di Polizia del luogo entro dieci giorni dal momento in cui il Sinistro si è
verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in
cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione
alla possibile causa del Sinistro e l’entità approssimata del danno nonché l’esistenza
della copertura assicurativa.
L’Assicurato dovrà trasmettere alla Società la copia della denuncia di cui alla lettera d) (nei soli
casi previsti), la copia del Modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto e la copia
del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo relativo al suo debito
nei confronti del Contraente al momento del Sinistro.
Art.19 – Determinazione del danno
L’ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell’ammontare del danno al momento del Sinistro.
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati
assicurati, escludendo il valore dell’area, applicando successivamente un
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deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al
modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza
concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla
spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto
danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo.
Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che
aggiunto all’ammontare del danno di cui sopra determinerà l’Indennizzo complessivo.
Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando
è avvenuta l’effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere,
purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data
dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L’Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il
Fabbricato così come riportata sul Modulo di adesione.
Art.20 – Anticipo Indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari
al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli
obblighi cui deve adempiere l’Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità
del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno €
100.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del
Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non
esistesse.
Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul
supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al
momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione
dell'Indennizzo.
Art.21 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di
esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto
unico.
I due periti devono nominare un terzo soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a
metà.
Art.22 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze , natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
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avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 18;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di
salvataggio, di demolizione e di sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui a i punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.23 - Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo e potrà inoltre
essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società, in
conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.
Art.24 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.25 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo
all’Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo
l’art.2742 C.C.
Art.26 - Determinazione del Premio
Per ciascun Fabbricato Assicurato il Premio complessivo, comprese imposte, viene corrisposto in via
anticipata e in un’unica soluzione per tutta la durata del Mutuo.
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente
intrattenuto presso il Contraente medesimo
Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell’ambito
degli specifici accordi.
Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve
corrispondere all'importo del Mutuo, il tasso annuo lordo dello 0,30 promille moltiplicato per il
numero di anni e frazioni mensili di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1. – Mutui già erogati
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che potranno essere
oggetto di copertura anche i Fabbricati offerti in garanzia ipotecaria relativamente a Mutui già erogati
dal Contraente o da altro Istituto di Credito facente parte di UniCredit Group e successivamente
confluito in Unicredit Sp.A..
Per tali coperture, la somma assicurata e la durata della garanzia devono corrispondere
rispettivamente all’importo del Debito residuo e alla durata residua del Mutuo all’atto di sottoscrizione
del Modulo di Adesione alla Polizza.
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.
Per il calcolo del Premio e la determinazione, in caso di estinzione anticipata, della parte di Premio
imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, si fa rinvio alle Condizioni Generali di
Assicurazione.
Art. 2. – Stato Avanzamento Lavori (SAL)
Si conviene che il Mutuo può essere preceduto da erogazione di SAL, ovvero gli anticipi in conto
mutuo concessi su Stato Avanzamento Lavori, quali erogazioni parziali effettuate dal Contraente, a
fronte di una periodica verifica dello stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto del limite del
finanziamento complessivamente concordato denominato Contratto Condizionato. I Fabbricati oggetto
della copertura sono in corso di costruzione e al loro interno non viene esercitata attività né civile, né
commerciale, né industriale.
Per tali ipotesi, per ciascun Fabbricato, la somma assicurata deve corrispondere all’importo del
Contratto Condizionato, ovvero il limite di importo del finanziamento complessivamente concordato
per le erogazioni parziali effettuate dal Contraente.
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione avrà durata pari alla durata complessiva del finanziamento di
Mutuo a decorrere dalla prima erogazione SAL .
Si precisa che la durata massima degli eventuali SAL, dalla prima erogazione al passaggio in
ammortamento del Mutuo, non potrà essere superiore a 24 mesi, ferma la durata massima
dell’Assicurazione prevista dalle Condizioni Generali.
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