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Venerdì
02/12/2016
38
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Pierluigi Magnaschi
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trascritto nei registri di stato civile 13 matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso. Secondo i giudici di
palazzo Spada «solo il consiglio dei ministri nella sua collegialità, e non anche il ministro dell'interno e il prefetto, ha il
potere di esaminare la legittimità degli atti emessi dai sindaci quali ufficiali di stato civile e disporne l'annullamento, se essi
risultano illegittimi». «L'ordinamento dello stato civile», si legge nelle sentenze, prevede infatti «specifiche regole» rispetto
a quelle del Tuel. Va considerato «un ordinamento settoriale, speciale e completo e non prevede alcuna disposizione
attributiva del potere di disporre l'annullamento di un atto trascritto, ne in sede di autotutela da parte dell'organo che lo ha
emesso ne da parte di un altro organo, che sia il ministro DI FRANCESCO CERISANO (prefetti non hanno nessun potere di
annullare gli atti emanati dai sindaci in qualità di ufficiali di stato civile. Va dunque considerata illegittima la circolare del
ministero dell'interno, datata 7 ottobre 2014, con cui il ministro Angelino Alfano aveva disposto un intervento sostitutivo dei
prefetti sui registri di stato civile nell'ipotesi in cui i sindaci avessero deciso di trascrivere matrimoni tra persone dello stesso
sesso contratti all'estero. Lo ha deciso con due distinte sentenze (n. 5047 e 5048), pubblicate ieri, la terza sezione del
Consiglio di stato che ha ritenuto illegittimi, per incompetenza, i decreti prefettizi che nel 2014 avevano annullato gli atti
con cui i sindaci di Milano e di Udine avevano trascritto nei registri di stato civile 13 matrimoni contratti all'estero da
persone dello stesso sesso. Secondo i giudici di palazzo Spada «solo il consiglio dei ministri nella sua collegialità, e non
anche il ministro dell'interno e il prefetto, ha il potere di esaminare la legittimità degli atti emessi dai sindaci quali ufficiali di
stato civile e disporne l'annullamento, se essi risultano illegittimi». «L'ordinamento dello stato civile», si legge nelle
sentenze, prevede infatti «specifiche regole» rispetto a quelle del Tuel. Va considerato «un ordinamento settoriale, speciale e
completo e non prevede alcuna disposizione attributiva del potere di disporre l'annullamento di un atto trascritto, ne in sede
di autotutela da parte dell'organo che lo ha emesso ne da parte di un altro organo, che sia il ministro dell'interno o il
prefetto». Nemmeno il sindaco, dunque, gode di un potere di autotutela per revocare un proprio atto emesso in qualità di
ufficiale di stato civile. Tantomeno il prefetto che non è posto in un rapporto di superiorità gerarchica col sindaco nella
materia demografica, a differenza di quanto accade in altri settori. Il Consiglio di stato, per ragioni di carattere processuale,
non è invece entrato nel merito sulla possibilità per i sindaci di trascrivere matrimoni contratti all'estero da persone dello
stesso sesso. trascritto nei registri di stato civile 13 matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso. Secondo i
giudici di palazzo Spada «solo il consiglio dei ministri nella sua collegialità, e non anche il ministro dell'interno e il prefetto,
ha il potere di esaminare la legittimità degli atti emessi dai sindaci quali ufficiali di stato civile e disporne l'annullamento, se
essi risultano illegittimi». «L'ordinamento dello stato civile», si legge nelle sentenze, prevede infatti «specifiche regole»
rispetto a quelle del Tue
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Con due sentenze il Consiglio di stato ha annullato la circolare di
Alfano del 2014 Nozze gay, prefetti senza poteri Non possono
annullare le trascrizioni operate dai sindaci
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