omessi versamenti. società in crisi, sequestro per l

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Transcript omessi versamenti. società in crisi, sequestro per l

Martedì,06Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
GIURISPRUDENZA
5DICEMBRE2016
OMESSIVERSAMENTI.SOCIETÀINCRISI,SEQUESTRO
PERL’AMMINISTRATORE
In tema di omesso versamento delle imposte ex art. 10-bis
D.Lgs.n.74/00,lagravecrisifinanziariaincuiversal’impresa
giustifica il sequestro preventivo “per equivalente” sui beni
personali dell’amministratore, senza preventiva ricerca del
“profitto”nellecassesociali.
La previa ricerca delle somme presso la società diventa
inutilequandoèaccertatochelastessasitrovasull’orlodel
fallimento.
È quanto emerge dallasentenza 48323/2016 della Terza
SezionePenaledellaCassazione.
Ilcasoriguardaillegalerappresentantediunasocietàcuiè
statocontestatoilreatoprevistodall’art.10bisdelD.Lgs.n.
74del2000eche,diconseguenza,hasubitoilsequestrodei
propri beni personali, fino alla concorrenza del profitto
confiscabile.
DopocheilTribunaledelriesamehaconfermatointotolamisuracautelaredispostadalGip,dellavicendaèstata
interessatalaCassazione.
Nelgiudiziodilegittimitàl’imprenditorehalamentatolamancanzadell’elementopsicologicodelreato,inquanto
l’omissioneeraaddebitabileesclusivamenteaunacomprovatacrisidiliquidità;insecondoluogoilricorrenteha
assunto l’illegittimità del provvedimento di sequestro, perché tale misura è stata disposta direttamente sul
patrimoniopersonaledellegalerappresentante,senzaalcunapreviaricercadellestessesomme—inviadiretta
—inquellodellasocietà;èciòinviolazionedelprincipioespressodalleSezioniUnitedellaCassazione,secondo
cuiincasodireatifiscalicommessidagliamministratoriavantaggiodell’enteilpubblicoministerodevecomunque,
previamente,verificarel'eventualedisponibilitàdell'importotraibenisociali.
Ebbene,laTerzaSezionePenaledelPalazzacciononhaaccoltoledoglianzeespostedall’indagato.
Provaliberatoria.Sulfrontedellasussistenzadell’esimentedellaforzamaggioreexart.45Cod.pen.,gliErmellini
affermano che, Tribunale - con motivazione del tutto adeguata, logica e immune da vizi – ha evidenziato che il
ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine alla non imputabilità a sé medesimo della crisi finanziaria e
all'impossibilità di fronteggiarla attraverso concrete misure. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha correttamente
applicato il principio di diritto in forza del quale, nei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000,
l'imputatopuòinvocarel’assolutaimpossibilitàdiadempiereildebitod’imposta,qualecausadiesclusionedella
responsabilitàpenale,acondizionecheprovvedaadassolvereglioneridiallegazioneconcernentisiailprofilodella
non riferibilità a lui stesso della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di
affrontare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Cass. pen. Sez. 3, n.
20266/2014); occorre, cioè,la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in
essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di
recuperare,inpresenzadiunaimprovvisacrisidiliquidità,quellesommenecessarieadassolvereildebitoerariale,
senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Cass. Sez. 3, n.
5467/2013).
Sul punto, quindi, il ricorso dell’indagato è apparso infondato; e neppure è stata accolta la seconda doglianza
difensiva,relativaall’illegittimitàdelprovvedimentodisequestro,aifinidifuturaconfisca.
Cassesocialivuote.PreviorichiamodeiprincipiespressidallasentenzadelleSezioniUniten.10561del2014,la
TerzaSezionePenaleaffermacheTribunaledelriesamehabengiudicato,“evidenziandochelapreviaricercadelle
sommepressolasocietànonavreb b esortitoalcuneffetto,attesalapalesecrisidiliquiditàincuiversavalastessa
S.p.a. al momento dell'esecuzione della misura; quel che, peraltro, risultava anche dalla situazione patrimoniale
aggiornataal(omissis),prodottadalmedesimoricorrente,cherappresentavadisponib ilitàliquidepersoli821euro”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona
giuridica, che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, derivante dal reato
medesimo,nonpotendosiconsiderare,intalcaso,lasocietàcomepersonaestraneaalreato;ciò,peraltro,soloa
condizione che il profitto medesimo - anche sotto forma di risparmio d’imposta - sia rimasto nella disponibilità
dell'ente e, pertanto, sia suscettibile di aggressione immediata. Nel caso in cui questa non sia però possibile,
l'imposizionedelvincolopuòalloraesserdisposta"perequivalente”.
Costituisce,poi,consolidatoorientamentodellagiurisprudenzadilegittimitàquellopercuiilPMèlegittimato,sulla
basedelcompendioindiziarioemergente,achiederealGIPilsequestropreventivonellaformaper"equivalente",
invececheinquella"diretta",all'esitodiunavalutazioneallostatodegliattiinordinealpatrimoniodell'entecheha
trattovantaggiodallacommissionedelreato,nonessendoinvecenecessarioilcompimentodispecificieulteriori
accertamenti preliminari per rinvenire il “prezzo” o il “profitto” nelle casse della società o per ricercare in forma
generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione (Cass. Sez. 3, n. 1738/2014); cosicché è legittimo il
sequestro preventivo per equivalente anche quando l'impossibilità del reperimento — presso l'ente - dei beni
costituentiilprofittosiasoltantotransitoriaereversibile.
Alla luce di questi rilievi, gli Ermellini hanno confermato l’ordinanza confermativa del sequestro a carico
dell’imprenditore,conannessacondannaalpagamentodellespeseprocessuali.
AUTORE:PAOLAMAURO
CATEGORIE:CONTENZIOSO>REATITRIBUTARI
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