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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 24 novembre 2016 (OR. en) 11874/05 DCL 1 RECH 167 USA 50 ASIE 58 AUS 13 CDN 25 COREE 4 N 50 CH 30 DECLASSIFICAZIONE1 del documento: data: ST 11874/05 RESTREINT UE 1º settembre 2005 nuovo status: Pubblico Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei “sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto. Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente. 1 Documento declassificato dalla Commissione europea il 23 novembre 2016. 11874/05 DCL 1 lui DGF 2C IT RESTREINT UE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 1° settembre (02.09) (OR. EN) 11874/05 RESTREINT UE RECH 167 USA 50 ASIE 58 AUS 13 CDN 25 COREE 4 N 50 CH 30 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 11 agosto 2005 Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei “sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2005) 1046 defin. ________________ All.: SEC(2005) 1046 defin. 11874/05 DG C II RESTREINT UE am 1 IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 10.8.2005 SEC(2005) 1046 definitivo RESTREINT UE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei “sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera IT IT 1. IT RELAZIONE (1) Con decisione 1997/378/CE del 27 gennaio 1997 il Consiglio ha concluso l’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei “sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera. L’accordo è avvenuto sotto forma di uno scambio di lettere che documenta l’approccio comune sui principi di cooperazione; informazioni più dettagliate sono state allegate ai termini di riferimento per l’IMS. Con decisione 2001/421/CE del 28 maggio 2001, la Repubblica di Corea è entrata far parte dell’accordo IMS. Tale accordo è scaduto in aprile 2005 ed è necessario un mandato del Consiglio per negoziare il rinnovo ed alcune piccole miglioramenti. (2) L’IMS è un sistema unico di ricerca multilaterale che consente la collaborazione per potenziare la competitività industriale, risolvere i problemi incontrati dalla fabbricazione in tutto il mondo, sviluppare tecnologie e sistemi di fabbricazione avanzata a beneficio di tutti i partecipanti all’IMS. Costituisce una struttura di previsione, analisi e sintesi proattiva, favorisce la costituzione di consorzi internazionali per lo svolgimento di ricerche in collaborazione e fornisce un quadro adeguato di gestione dei diritti di proprietà intellettuale. L’IMS è nato da un’iniziativa del Giappone che proponeva un sistema di cooperazione industriale a livello mondiale sotto forma di progetti cooperativi a beneficio dell’umanità e di tutti i partner coinvolti. In linea di massima, la cooperazione nell’ambito dell’IMS si è rivelata soddisfacente per tutti i partecipanti portando alla creazione di nuove reti e processi e sistemi di ricerca di elevata qualità grazie alle attività congiunte dell’industria, dell’università e degli enti o delle autorità pubbliche. L’effetto leva è stato particolarmente evidente nel settore delle piccole e medie imprese. Queste hanno beneficiato della ricerca multinazionale in collaborazione e del relativo sviluppo di potenziali mercati all’estero. Tutti i firmatari dell’accordo IMS sono disposti a continuare tale cooperazione nell’ambito dell’iniziativa IMS con le stesse modalità e alle stesse condizioni concordate quasi dieci anni fa. (3) Vista l’esperienza acquisita nella ricerca transnazionale in collaborazione e nell’attuazione del sistema IMS nei programmi specifici del 4°, 5° e 6° programma quadro, la Comunità ha contribuito attivamente al programma IMS. Consapevoli del suo ruolo guida, tutti i firmatari dell’accordo IMS sembrano disposti ad approvare alcuni piccoli miglioramenti nella gestione e nel funzionamento dell’IMS suggeriti, a titolo preliminare, dai servizi della Commissione. In particolare, i firmatari dell’accordo saranno liberi di scegliere i loro rappresentanti nella struttura di gestione dell’IMS. Non sarà più necessariamente il settore industriale a guidare tale struttura. Questo aspetto è importante in quanto l’industria da sola non potrebbe mobilitare masse critiche per finanziare la ricerca in collaborazione. L’introduzione del principio di partnership tra il settore pubblico e il settore privato determinerà un miglioramento della gestione dell’IMS; i termini di riferimento vigenti dell’IMS devono essere modificati di conseguenza. Inoltre, nei termini di 2 IT riferimento è opportuno introdurre dei principi di bilancio conformi alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Solo in questo modo la Commissione potrà contribuire alla segreteria interregionale dell’IMS che è finanziata dai contributi di tutti i firmatari dell’accordo IMS. (4) 2. I termini di riferimento IMS stabiliscono che la presidenza della struttura di gestione è assunta a rotazione dai firmatari dell’accordo. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, la Comunità non ha potuto soddisfare tale obbligo vista l’assenza di una base giuridica nella decisione 1997/378/CE del Consiglio del 27 gennaio 1997, né è stata in grado di istituire la segreteria interregionale associata alla presidenza. In virtù del presente accordo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad istituire la segreteria interregionale in questione per un periodo compreso tra 2,5 a 5 anni, ogni volta che assume la presidenza e deve pertanto garantire la segreteria interregionale per l’IMS. RACCOMANDAZIONE Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda che: – che il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada, la Corea e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera il rinnovo, per una durata di dieci anni e con applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada, la Corea e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, come stabilito dalle decisioni 1997/378/CE e 2001/421/CE previe modifiche per quanto riguarda la struttura di gestione dell’IMS, i suoi principi di bilancio e l’istituzione di una segreteria interregionale, – che, la Commissione conduca questi negoziati in nome della Comunità, in concertazione con un apposito comitato istituito dal Consiglio affinché lo assista in questo compito, nell’ambito delle presenti direttive. IT 3 IT ALLEGATO DIRETTIVE DI NEGOZIATO Obiettivo dei negoziati è il rinnovo del presente accordo per 10 anni. Sarebbe opportuno prevedere un’applicazione provvisoria dell’accordo rinnovato in modo da garantire la partecipazione ininterrotta della Comunità all’iniziativa IMS. Il principio di partnership tra il settore pubblico e il settore privato sarà introdotto per migliorare la gestione dell’IMS; i termini di riferimento vigenti devono essere modificati di conseguenza. Inoltre, è opportuno introdurre nei termini di riferimento dei principi di bilancio conformi alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. IT 4 IT