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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 24 novembre 2016
(OR. en)
11874/05
DCL 1
RECH 167
USA 50
ASIE 58
AUS 13
CDN 25
COREE 4
N 50
CH 30
DECLASSIFICAZIONE1
del documento:
data:
ST 11874/05 RESTREINT UE
1º settembre 2005
nuovo status:
Pubblico
Oggetto:
Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi la
Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per il
rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei
“sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone,
l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera
Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.
Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.
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Documento declassificato dalla Commissione europea il 23 novembre 2016.
11874/05 DCL 1
lui
DGF 2C
IT
RESTREINT UE
CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 1° settembre (02.09)
(OR. EN)
11874/05
RESTREINT UE
RECH 167
USA 50
ASIE 58
AUS 13
CDN 25
COREE 4
N 50
CH 30
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della
Commissione europea
Data:
11 agosto 2005
Destinatario:
Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:
Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi la
Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per il
rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei
“sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone,
l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2005) 1046 defin.
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All.: SEC(2005) 1046 defin.
11874/05
DG C II
RESTREINT UE
am
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 10.8.2005
SEC(2005) 1046 definitivo
RESTREINT UE
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità
europea per il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei
“sistemi intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada e i
paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera
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1.
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RELAZIONE
(1)
Con decisione 1997/378/CE del 27 gennaio 1997 il Consiglio ha concluso
l’accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel settore dei “sistemi
intelligenti di fabbricazione” (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il
Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera. L’accordo è avvenuto sotto
forma di uno scambio di lettere che documenta l’approccio comune sui
principi di cooperazione; informazioni più dettagliate sono state allegate ai
termini di riferimento per l’IMS. Con decisione 2001/421/CE del 28 maggio
2001, la Repubblica di Corea è entrata far parte dell’accordo IMS. Tale
accordo è scaduto in aprile 2005 ed è necessario un mandato del Consiglio
per negoziare il rinnovo ed alcune piccole miglioramenti.
(2)
L’IMS è un sistema unico di ricerca multilaterale che consente la
collaborazione per potenziare la competitività industriale, risolvere i problemi
incontrati dalla fabbricazione in tutto il mondo, sviluppare tecnologie e
sistemi di fabbricazione avanzata a beneficio di tutti i partecipanti all’IMS.
Costituisce una struttura di previsione, analisi e sintesi proattiva, favorisce la
costituzione di consorzi internazionali per lo svolgimento di ricerche in
collaborazione e fornisce un quadro adeguato di gestione dei diritti di
proprietà intellettuale. L’IMS è nato da un’iniziativa del Giappone che
proponeva un sistema di cooperazione industriale a livello mondiale sotto
forma di progetti cooperativi a beneficio dell’umanità e di tutti i partner
coinvolti. In linea di massima, la cooperazione nell’ambito dell’IMS si è
rivelata soddisfacente per tutti i partecipanti portando alla creazione di nuove
reti e processi e sistemi di ricerca di elevata qualità grazie alle attività
congiunte dell’industria, dell’università e degli enti o delle autorità pubbliche.
L’effetto leva è stato particolarmente evidente nel settore delle piccole e
medie imprese. Queste hanno beneficiato della ricerca multinazionale in
collaborazione e del relativo sviluppo di potenziali mercati all’estero. Tutti i
firmatari dell’accordo IMS sono disposti a continuare tale cooperazione
nell’ambito dell’iniziativa IMS con le stesse modalità e alle stesse condizioni
concordate quasi dieci anni fa.
(3)
Vista l’esperienza acquisita nella ricerca transnazionale in collaborazione e
nell’attuazione del sistema IMS nei programmi specifici del 4°, 5° e 6°
programma quadro, la Comunità ha contribuito attivamente al programma
IMS. Consapevoli del suo ruolo guida, tutti i firmatari dell’accordo IMS
sembrano disposti ad approvare alcuni piccoli miglioramenti nella gestione e
nel funzionamento dell’IMS suggeriti, a titolo preliminare, dai servizi della
Commissione. In particolare, i firmatari dell’accordo saranno liberi di
scegliere i loro rappresentanti nella struttura di gestione dell’IMS. Non sarà
più necessariamente il settore industriale a guidare tale struttura. Questo
aspetto è importante in quanto l’industria da sola non potrebbe mobilitare
masse critiche per finanziare la ricerca in collaborazione. L’introduzione del
principio di partnership tra il settore pubblico e il settore privato determinerà
un miglioramento della gestione dell’IMS; i termini di riferimento vigenti
dell’IMS devono essere modificati di conseguenza. Inoltre, nei termini di
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riferimento è opportuno introdurre dei principi di bilancio conformi alle
disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee. Solo in questo modo la Commissione potrà contribuire
alla segreteria interregionale dell’IMS che è finanziata dai contributi di tutti i
firmatari dell’accordo IMS.
(4)
2.
I termini di riferimento IMS stabiliscono che la presidenza della struttura di
gestione è assunta a rotazione dai firmatari dell’accordo. Negli ultimi dieci
anni, tuttavia, la Comunità non ha potuto soddisfare tale obbligo vista
l’assenza di una base giuridica nella decisione 1997/378/CE del Consiglio del
27 gennaio 1997, né è stata in grado di istituire la segreteria interregionale
associata alla presidenza. In virtù del presente accordo, la Commissione
dovrebbe essere autorizzata ad istituire la segreteria interregionale in
questione per un periodo compreso tra 2,5 a 5 anni, ogni volta che assume la
presidenza e deve pertanto garantire la segreteria interregionale per l’IMS.
RACCOMANDAZIONE
Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda che:
– che il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti
d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada, la Corea e i paesi dell’EFTA
Norvegia e Svizzera il rinnovo, per una durata di dieci anni e con applicazione
provvisoria prima dell’entrata in vigore, dell’accordo di cooperazione scientifica e
tecnica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone,
l’Australia, il Canada, la Corea e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, come
stabilito dalle decisioni 1997/378/CE e 2001/421/CE previe modifiche per quanto
riguarda la struttura di gestione dell’IMS, i suoi principi di bilancio e l’istituzione
di una segreteria interregionale,
– che, la Commissione conduca questi negoziati in nome della Comunità, in
concertazione con un apposito comitato istituito dal Consiglio affinché lo assista
in questo compito, nell’ambito delle presenti direttive.
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ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO
Obiettivo dei negoziati è il rinnovo del presente accordo per 10 anni. Sarebbe opportuno
prevedere un’applicazione provvisoria dell’accordo rinnovato in modo da garantire la
partecipazione ininterrotta della Comunità all’iniziativa IMS.
Il principio di partnership tra il settore pubblico e il settore privato sarà introdotto per
migliorare la gestione dell’IMS; i termini di riferimento vigenti devono essere modificati di
conseguenza.
Inoltre, è opportuno introdurre nei termini di riferimento dei principi di bilancio conformi alle
disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee.
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