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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 24 novembre 2016 (OR. en) 5136/05 DCL 1 RECH 1 COREE 1 DECLASSIFICAZIONE1 del documento: data: nuovo status: 5136/05 RESTREINT UE 6 gennaio 2005 Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea Pubblico Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto. Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente. 1 Documento declassificato dalla Commissione europea il 23 novembre 2016. 5136/05 DCL 1 gez DGF 2C IT CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 6 gennaio 2005 (07.01) (OR. en) 5136/05 RESTREINT UE RECH COREE 1 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data di ricezione: 24 dicembre 2004 Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2004) 1618 defin. ________________ All.: SEC(2004) 1618 defin. 5136/05 DG C II RESTREINT UE rm 1 IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 23.12.2004 SEC(2004) 1618 definitivo RESTREINT Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea IT IT I. RELAZIONE 1. La Comunità e la Repubblica di Corea (qui di seguito “Corea”) hanno priorità di ricerca simili, in quanto attribuiscono particolare importanza a settori di ricerca quali le tecnologie informatiche, biologiche, ambientali, spaziali e le nanotecnologie. La Corea, in quanto membro dell'OCSE, investe già oltre il 3% 1del suo PIL nella ricerca. La cooperazione scientifica con la Corea, nel corso degli anni, si è rafforzata e diversificata in settori quali la rete d’informazione Trans-Eurasia (TEIN), l’energia nucleare, la fusione termonucleare e la partecipazione della Corea al Centro internazionale per la scienza e la tecnologia di Mosca ecc. Nel maggio 2003 durante un incontro con Philippe Busquin a Bruxelles, il ministro della Scienza coreano, il sig. Park ha espresso il desiderio di negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra le due parti. In ottobre 2003, l'ambasciata della Corea presso l'Unione europea ha informato ufficialmente i servizi della Commissione che il suo paese desiderava avviare negoziati per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. I servizi della Commissione hanno organizzato delle missioni di verifica in Corea, svoltesi dal 3 al 5 dicembre 2003 e dal 9 all'11 febbraio 2004, per esaminare le condizioni di un possibile accordo. Si è giunti alla conclusione che sussistevano le condizioni per negoziare un accordo. 2. La missione dei servizi della Commissione in Corea e le varie discussioni esplorative hanno confermato che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica con la Corea sarebbe vantaggioso per entrambe le parti nei seguenti settori di ricerca: – scienze della vita e biotecnologie (biomedicina, biodiversità, bioinformatica, medicinali); – tecnologie della società dell'informazione e telecomunicazioni; – tecnologie industriali e tecnologie dei materiali (in campo ambientale e nell'uso dei materiali, nell’energia e nello sviluppo sostenibile); – sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, energie rinnovabili; – spazio: satelliti, osservazione della Terra ecc. Intensificando la cooperazione con la Corea in materia di scienza e tecnologia, inoltre, si contribuirà direttamente a rinsaldare i rapporti tra le due parti, con notevoli vantaggi agli operatori europei grazie al miglioramento della posizione della Comunità in Corea. In conclusione, sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere favorevolmente alla richiesta della Corea; un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica costituirebbe lo strumento adeguato per rafforzare le relazioni con questo paese nei suddetti settori. 1 IT Investimenti R&S in Corea (2002): 2, 91% del PIL, 15 miliardi di euro 2 IT II. RACCOMANDAZIONE Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda che: IT – il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati con la Corea per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica riguardante le attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; – poiché, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, la Commissione condurrà questi negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un comitato speciale per assisterla in questo compito e – il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate. 3 IT ALLEGATO PROGETTO DI DIRETTIVE DI NEGOZIATO concernenti un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea Oggetto I negoziati mirano a concludere un accordo concernente la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori disciplinati dal programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominato il “programma quadro”. L'obiettivo di tale cooperazione è recare benefici ad ambedue le parti. 1. Principi guida La cooperazione avviata in virtù dell'accordo dovrà garantire un accesso reciproco degli organismi di ricerca delle due parti alle rispettive attività di ricerca e sviluppo, nonché un’adeguata tutela della proprietà intellettuale ed industriale. 2. Ambito della cooperazione La cooperazione instaurata dal presente accordo verte sulle principali attività del programma quadro alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alle regole sulla diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 1. 3. Forme e modalità di cooperazione La cooperazione assumerà le forme seguenti: – partecipazione a pieno titolo, in virtù dell'accordo, di organismi coreani di ricerca ad azioni indirette di ricerca nell'ambito del programma quadro di RST non nucleare della Comunità e partecipazione reciproca di organismi di ricerca della Comunità europea a progetti coreani in settori di ricerca simili; – visite e scambi di scienziati; – partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop. 1 IT Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23) 4 IT 4. Diritti di proprietà intellettuale La tutela dei diritti di proprietà intellettuale sarà soggetta alle norme adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i programmi di ricerca comunitari ai sensi della legislazione comunitaria vigente e dei principi guida che disciplinano la concessione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica conclusi con i paesi terzi, enunciati nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 26 giugno 1992. Gli organismi comunitari che partecipano, nel quadro del presente accordo, ad attività di ricerca coreani godranno, fatte le dovute distinzioni, degli stessi diritti e obblighi degli organismi coreani. 5. Finanziamento Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione disciplinate dal presente accordo non richiedono alcun trasferimento di fondi da una parte all'altra. 6. Gestione dell'accordo Sarà istituito un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica incaricato di promuovere, monitorare e valutare le diverse attività previste dall'accordo. Sarà composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti della Repubblica di Corea. Il comitato di norma si riunirà una volta l’anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto UECorea nell'ambito dell’accordo quadro per il commercio e la cooperazione, e riferirà sulla sua attività in occasione di tale riunione. 7. Durata L'accordo sarà concluso per un periodo iniziale di cinque anni e resterà in vigore anche in seguito, a meno che una delle parti non receda dall’accordo al termine del primo quinquennio. Ciascuna parte potrà denunciare l’accordo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi. Ogni cinque anni si effettuerà una valutazione dell'accordo. IT 5 IT LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Policy area(s): RTD Activity: International S&T cooperation TITLE OF ACTION: RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE COMMISSION TO NEGOTIATE AN AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF KOREA 1. BUDGET HEADING(S) + TITLE(S) 1.1 Relevant budget heading(s) The costs associated with the activities of negotiation of the agreement will be charged to the Research framework programme (xx.01.05.03). 2. OVERALL FIGURES 2.1 Method of calculating the total cost of the operation (estimate) a. Preparatory activities and review of cooperation activities: meetings of the steering committee on S&T cooperation, exchanges of information, coordination activities, visits to Korea by officials and experts 50 000 € b. Scientific and technical workshops/meetings: 60 000 € TOTAL : 110 000 €/year 3. BUDGET CHARACTERISTICS Type of expenditure NCE IT NDA New EFTA contribution Contribution from candidate countries Heading in financial perspective NO YES YES No 3 4. LEGAL BASIS – Articles 170 and 300 of the EC Treaty 4.1 Titles and reference – Treaty establishing the European Community, in particular Article 170, in conjunction with Article 300. 6 IT – Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006). – Regulation (EC) No 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (20022006). 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1 Need for Community intervention Community funding is necessary as the negotiation envisaged is part of the implementation of the framework programme, including the budget heading covering administrative expenditure borne by the Community (missions by experts and EU officials), organisation of workshops, seminars and meetings in the European Community and Korea. 5.1.1 Objectives pursued The main objective is to stimulate cooperation between the European Community and Korea in the areas covered by the RTD framework programmes: – the agreement is designed to enable the Community and Korea to profit, on the basis of the principle of mutual benefit, from the scientific and technical progress achieved under their respective research programmes, by means of participation by the Korean scientific community and Korean industry in Community research projects and independent participation, without funding, by bodies established in the Community in Korean projects; – beneficiaries in the EC and Korea will be the scientific communities, industry and the general public, thanks to the direct and indirect effects of cooperation. 5.1.2 Duration The agreement will be concluded for an initial period of five years and shall continue in force thereafter unless terminated by either Party at the end of the initial five-year. An evaluation of the agreement shall be carried out during the last year of each successive period. It may be terminated at any time by either party upon six months' written notice. 5.2 Actions envisaged and budget intervention arrangements 5.2.1 Type of expenditure 100% financing (missions to Korea by Commission officials; organisation of workshops, seminars and meetings in Europe and Korea). IT 7 IT 6. FINANCIAL IMPACT 6.1 Total financial impact on Part xx.01.05.03 (over the entire programming period) 6.2 Calculation of costs by measure envisaged in Part xx.01.05.03 (over the entire programming period) 6.2.1 Expenditure on management of the Decision (estimate) Indicative schedule of appropriations (amounts expressed in millions of euros) 2004 2005 2006 2007 Commitments 0.11 0.11 0.11 0.11 Payments 0.11 0.1 0.11 0.11 7. FOLLOW-UP ARRANGEMENTS The cooperation agreement will be regularly assessed by the relevant Commission departments. The assessment will cover the following: a. Compilation of available information: based on the data from the specific programmes of the framework programmes. b. General assessment of the operation: an evaluation of all the cooperation activities under this agreement will be made by the Commission's departments. 8. ANTI-FRAUD MEASURES Numerous administrative and financial audits are provided for at each stage of the cooperation activities in the context of this agreement. These include in particular: IT – verification, at various levels, of the statements of expenditure before payment; – audit by the internal audit service; – audit (including on-the-spot inspections) by the Commission's audit service and by the Court of Auditors of the EU. 8 IT