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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 24 novembre 2016
(OR. en)
5136/05
DCL 1
RECH 1
COREE 1
DECLASSIFICAZIONE1
del documento:
data:
nuovo status:
5136/05 RESTREINT UE
6 gennaio 2005
Oggetto:
Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la
Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea
Pubblico
Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.
Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.
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Documento declassificato dalla Commissione europea il 23 novembre 2016.
5136/05 DCL 1
gez
DGF 2C
IT
CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 6 gennaio 2005 (07.01)
(OR. en)
5136/05
RESTREINT UE
RECH
COREE
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1
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della
Commissione europea
Data di ricezione: 24 dicembre 2004
Destinatario:
Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:
Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la
Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2004) 1618 defin.
________________
All.: SEC(2004) 1618 defin.
5136/05
DG C II
RESTREINT UE
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IT
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 23.12.2004
SEC(2004) 1618 definitivo
RESTREINT
Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica
di Corea
IT
IT
I.
RELAZIONE
1.
La Comunità e la Repubblica di Corea (qui di seguito “Corea”) hanno priorità di
ricerca simili, in quanto attribuiscono particolare importanza a settori di ricerca
quali le tecnologie informatiche, biologiche, ambientali, spaziali e le
nanotecnologie. La Corea, in quanto membro dell'OCSE, investe già oltre il 3% 1del
suo PIL nella ricerca. La cooperazione scientifica con la Corea, nel corso degli anni,
si è rafforzata e diversificata in settori quali la rete d’informazione Trans-Eurasia
(TEIN), l’energia nucleare, la fusione termonucleare e la partecipazione della Corea
al Centro internazionale per la scienza e la tecnologia di Mosca ecc.
Nel maggio 2003 durante un incontro con Philippe Busquin a Bruxelles, il ministro
della Scienza coreano, il sig. Park ha espresso il desiderio di negoziare un accordo
di cooperazione scientifica e tecnologica tra le due parti. In ottobre 2003,
l'ambasciata della Corea presso l'Unione europea ha informato ufficialmente i
servizi della Commissione che il suo paese desiderava avviare negoziati per un
accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. I servizi della Commissione
hanno organizzato delle missioni di verifica in Corea, svoltesi dal 3 al 5 dicembre
2003 e dal 9 all'11 febbraio 2004, per esaminare le condizioni di un possibile
accordo. Si è giunti alla conclusione che sussistevano le condizioni per negoziare un
accordo.
2.
La missione dei servizi della Commissione in Corea e le varie discussioni
esplorative hanno confermato che il rafforzamento della cooperazione scientifica e
tecnologica con la Corea sarebbe vantaggioso per entrambe le parti nei seguenti
settori di ricerca:
–
scienze della vita e biotecnologie (biomedicina, biodiversità, bioinformatica,
medicinali);
–
tecnologie della società dell'informazione e telecomunicazioni;
–
tecnologie industriali e tecnologie dei materiali (in campo ambientale e
nell'uso dei materiali, nell’energia e nello sviluppo sostenibile);
–
sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, energie rinnovabili;
–
spazio: satelliti, osservazione della Terra ecc.
Intensificando la cooperazione con la Corea in materia di scienza e tecnologia,
inoltre, si contribuirà direttamente a rinsaldare i rapporti tra le due parti, con
notevoli vantaggi agli operatori europei grazie al miglioramento della posizione
della Comunità in Corea.
In conclusione, sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere
favorevolmente alla richiesta della Corea; un accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica costituirebbe lo strumento adeguato per rafforzare le relazioni con
questo paese nei suddetti settori.
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Investimenti R&S in Corea (2002): 2, 91% del PIL, 15 miliardi di euro
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II.
RACCOMANDAZIONE
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda che:
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–
il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati con la Corea
per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica riguardante le attività dei
programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione;
–
poiché, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, la Commissione condurrà questi
negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un comitato speciale
per assisterla in questo compito e
–
il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.
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ALLEGATO
PROGETTO DI DIRETTIVE DI NEGOZIATO
concernenti un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità
europea e la Repubblica di Corea
Oggetto
I negoziati mirano a concludere un accordo concernente la cooperazione scientifica e
tecnologica nei settori disciplinati dal programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominato il “programma quadro”.
L'obiettivo di tale cooperazione è recare benefici ad ambedue le parti.
1.
Principi guida
La cooperazione avviata in virtù dell'accordo dovrà garantire un accesso reciproco degli
organismi di ricerca delle due parti alle rispettive attività di ricerca e sviluppo, nonché
un’adeguata tutela della proprietà intellettuale ed industriale.
2.
Ambito della cooperazione
La cooperazione instaurata dal presente accordo verte sulle principali attività del programma
quadro alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università e alle regole sulla diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del
programma quadro della Comunità europea 1.
3.
Forme e modalità di cooperazione
La cooperazione assumerà le forme seguenti:
–
partecipazione a pieno titolo, in virtù dell'accordo, di organismi coreani di ricerca ad
azioni indirette di ricerca nell'ambito del programma quadro di RST non nucleare
della Comunità e partecipazione reciproca di organismi di ricerca della Comunità
europea a progetti coreani in settori di ricerca simili;
–
visite e scambi di scienziati;
–
partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop.
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Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo
alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di
diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità
europea (2002-2006) (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23)
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4.
Diritti di proprietà intellettuale
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale sarà soggetta alle norme adottate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio per i programmi di ricerca comunitari ai sensi della legislazione
comunitaria vigente e dei principi guida che disciplinano la concessione dei diritti di proprietà
intellettuale applicabili agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica conclusi con i
paesi terzi, enunciati nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 26
giugno 1992.
Gli organismi comunitari che partecipano, nel quadro del presente accordo, ad attività di ricerca
coreani godranno, fatte le dovute distinzioni, degli stessi diritti e obblighi degli organismi
coreani.
5.
Finanziamento
Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione disciplinate dal presente
accordo non richiedono alcun trasferimento di fondi da una parte all'altra.
6.
Gestione dell'accordo
Sarà istituito un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica incaricato di
promuovere, monitorare e valutare le diverse attività previste dall'accordo. Sarà composto da
rappresentanti della Commissione e da rappresentanti della Repubblica di Corea. Il comitato di
norma si riunirà una volta l’anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto UECorea nell'ambito dell’accordo quadro per il commercio e la cooperazione, e riferirà sulla sua
attività in occasione di tale riunione.
7.
Durata
L'accordo sarà concluso per un periodo iniziale di cinque anni e resterà in vigore anche in
seguito, a meno che una delle parti non receda dall’accordo al termine del primo quinquennio.
Ciascuna parte potrà denunciare l’accordo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di
sei mesi. Ogni cinque anni si effettuerà una valutazione dell'accordo.
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
Policy area(s): RTD
Activity: International S&T cooperation
TITLE
OF ACTION: RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE
COMMISSION TO NEGOTIATE AN AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF KOREA
1.
BUDGET HEADING(S) + TITLE(S)
1.1
Relevant budget heading(s)
The costs associated with the activities of negotiation of the agreement will be charged to the
Research framework programme (xx.01.05.03).
2.
OVERALL FIGURES
2.1
Method of calculating the total cost of the operation (estimate)
a.
Preparatory activities and review of cooperation activities: meetings of the
steering committee on S&T cooperation, exchanges of information, coordination
activities, visits to Korea by officials and experts
50 000 €
b.
Scientific and technical workshops/meetings:
60 000 €
TOTAL : 110 000 €/year
3.
BUDGET CHARACTERISTICS
Type of expenditure
NCE
IT
NDA
New
EFTA
contribution
Contribution
from
candidate
countries
Heading in financial
perspective
NO
YES
YES
No 3
4.
LEGAL BASIS
–
Articles 170 and 300 of the EC Treaty
4.1
Titles and reference
–
Treaty establishing the European Community, in particular Article 170, in
conjunction with Article 300.
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–
Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27
June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community
for research, technological development and demonstration activities, contributing to
the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006).
–
Regulation (EC) No 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16
December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research
centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the
implementation of the European Community Sixth Framework Programme (20022006).
5.
DESCRIPTION AND GROUNDS
5.1
Need for Community intervention
Community funding is necessary as the negotiation envisaged is part of the implementation of
the framework programme, including the budget heading covering administrative expenditure
borne by the Community (missions by experts and EU officials), organisation of workshops,
seminars and meetings in the European Community and Korea.
5.1.1
Objectives pursued
The main objective is to stimulate cooperation between the European Community and Korea
in the areas covered by the RTD framework programmes:
–
the agreement is designed to enable the Community and Korea to profit, on the basis
of the principle of mutual benefit, from the scientific and technical progress achieved
under their respective research programmes, by means of participation by the Korean
scientific community and Korean industry in Community research projects and
independent participation, without funding, by bodies established in the Community
in Korean projects;
–
beneficiaries in the EC and Korea will be the scientific communities, industry and
the general public, thanks to the direct and indirect effects of cooperation.
5.1.2
Duration
The agreement will be concluded for an initial period of five years and shall continue in force
thereafter unless terminated by either Party at the end of the initial five-year. An evaluation of
the agreement shall be carried out during the last year of each successive period. It may be
terminated at any time by either party upon six months' written notice.
5.2
Actions envisaged and budget intervention arrangements
5.2.1
Type of expenditure
100% financing (missions to Korea by Commission officials; organisation of workshops,
seminars and meetings in Europe and Korea).
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6.
FINANCIAL IMPACT
6.1
Total financial impact on Part xx.01.05.03 (over the entire programming period)
6.2
Calculation of costs by measure envisaged in Part xx.01.05.03 (over the entire
programming period)
6.2.1
Expenditure on management of the Decision (estimate)
Indicative schedule of appropriations (amounts expressed in millions of euros)
2004
2005
2006
2007
Commitments
0.11
0.11
0.11
0.11
Payments
0.11
0.1
0.11
0.11
7.
FOLLOW-UP ARRANGEMENTS
The cooperation agreement will be regularly assessed by the relevant Commission
departments.
The assessment will cover the following:
a.
Compilation of available information: based on the data from the specific
programmes of the framework programmes.
b.
General assessment of the operation: an evaluation of all the cooperation activities
under this agreement will be made by the Commission's departments.
8.
ANTI-FRAUD MEASURES
Numerous administrative and financial audits are provided for at each stage of the cooperation
activities in the context of this agreement. These include in particular:
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–
verification, at various levels, of the statements of expenditure before payment;
–
audit by the internal audit service;
–
audit (including on-the-spot inspections) by the Commission's audit service and by
the Court of Auditors of the EU.
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