Liceo Norberto Rosa

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LE NORME SULLA SICUREZZA
NELLE SCUOLE COME LUOGHI DI LAVORO
La sicurezza nelle scuole vista come sicurezza nei luoghi di lavoro, questo il principio che regola la tutela della salute degli studenti ma anche di tutto
il personale che effettivamente all’interno degli edifici scolastici ci lavora quotidianamente per anni. Il Decreto legislativo 626/94 e le successive modifiche Decreto legislativo 81/2008 apportate all’interno del Decreto Ministeriale 382/98 definisce quanto previsto dalla normativa in merito alla necessità di individuare la particolari esigenze di sicurezza negli istituti scolastici e definire le corrette e obbligatorie procedure di valutazione dei rischi nelle scuole.
Il DM 382/98 definisce nello specifico che gli alunni sono equiparati ai lavoratori e pertanto hanno diritto alla stessa tutela di qualunque altro addetto, mentre
i dirigenti scolastici svolgono il ruolo di datori di lavoro e per questo sono responsabili del corretto svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la
tutela della sicurezza nelle scuole.
L’Art. 6 del decreto prevede l’obbligo di definire iniziative di formazione, informazione e aggiornamento in merito a prevenzione e protezione nell’ambito della sicurezza sul lavoro a scuola:
“Art. 6. Attività di informazione e di formazione
1. Specifiche iniziative sono assunte dall’amministrazione scolastica in ordine
alla formazione e all’aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei
soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono
all’informazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione
dei lavoratori prevista dall’articolo 22 del predetto decreto legislativo.”
Oltre alla formazione la normativa prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria
all’interno degli edifici nonché della redazione del Documento di valutazione rischi nelle scuole, un documento obbligatorio dove definire possibili fattori di rischio anche inerenti le attività interne ai laboratori (rischio chimico e biologico)
o ad aule particolari degli istituti, come ad esempio il rischio nell’uso di videoterminali.
L’RSPP PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
La normativa sulla sicurezza definisce inoltre che all’interno di una scuola è
obbligatoria la presenza di un Responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione, in tal senso l’articolo 3 del DM 382/98 definisce che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra
le seguenti categorie:
•
Personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità
adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all’attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
•
Personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
•
Personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici
requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare
per una pluralità di istituti.
ALTRE NORME PER LA SICUREZZA SCOLASTICA: ANTINCENDIO E EDILIZIA
Infine aspetto importante per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole è
l’edilizia, ovvero tutti gli aspetti inerenti lo stato degli edifici utilizzati come
strutture scolastiche, anche questo aspetto rientra nell’ambito delle norme per
la sicurezza nelle scuole. La legge del 2 Ottobre 1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica” definisce appunto tutti
gli obblighi da considerare nella costruzione o nella scelta di un edificio da destinare all’uso di scuola, una costruzione sicura che deve garantire tutte le vie
di fuga necessarie e rispettare i requisiti base necessari alla sicurezza di alunni
e personale addetto.
Altra norma importante è il Decreto Ministeriale 15.12.75 relativo alle “Norme
di prevenzione incendi per edilizia scolastica”, ovvero le norme obbligatorie da
seguire per la prevenzione antincendio nelle scuole, dall’edilizia alla formazione
del personale passando per l’obbligo di presenza nell’edificio dei cartelli indicativi antincendio e dei dispositivi come gli estintori.