Accordo sindacale sugli esuberi. Tre opportunità di scelta

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Transcript Accordo sindacale sugli esuberi. Tre opportunità di scelta

17/11/2016
Si è svolta in data odierna l’assemblea con i lavoratori di BPL per l’illustrazione dell’accordo firmato ieri, a
conclusione della procedura prevista dal ccnl e avviata in data 27/09/2016.
I lavoratori hanno accolto positivamente i contenuti dell’ accordo che prevede, per i lavoratori
inizialmente considerati esuberi senza possibilità di ricollocazione, opzioni a scelta:
1. Agente Attività Finanziaria
Per i lavoratori interessati a intraprendere la professione di agente in attività finanziaria con contratto
di agenzia monomandatario, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, la Banca si
impegna a:
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Identificare e finanziare un percorso formativo idoneo alla riqualificazione professionale.
Supportare il lavoratore nell’iscrizione alla prova di esame e sostenerne il costo.
2. Incentivo all’esodo; il lavoratore deve manifestare la sua volontà entro e on oltre la data del
02/12/2016, il valore medio di riferimento dell’incentivo all’esodo è pari a 16 mensilità, cosi
modulate :
- Anzianità aziendale al 31/12/2016 inferiore o uguale a 5 anni mensilità 15
- Anzianità aziendale al 31/12/2016 Superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni mensilità 15
- Anzianità aziendale al 31/12/2016 Superiore a 10 anni mensilità 17
Le stesse verranno incrementate per:
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Lavoratori che avranno compiuto 46 anni di età alla data del 31/12/2016
Lavoratori che hanno RAL inferiore ai 40.000,00 lordi annui
Per ciascun famigliare fiscalmente a carico
A favore di coloro che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992
Alla risoluzione consensuale a titolo di transazione novativa
Previsto in aggiunta premio di tempestività pari a 3 mensilità se adesione entro non oltre il 25.11.2016
3. Ricollocamento presso la sede di Roma
La ricollocazione degli interessati avverrà dal 01.01.2017, la banca prevedrà percorsi di riqualificazione per
un periodo di 12 mesi ed erogherà ai lavoratori “una tantum” e indennizzo mensile
4. Outplacement
Parimenti, in virtù dell’accordo sindacale, la banca si è anche impegnata a sottoscrivere un contratto di
outplacement con una società specializzata che assista i lavoratori cessati nella loro ricollocazione
professionale per un periodo massimo di 12 mesi, anche non continuativi (su richiesta del sindacato, la
banca ha acconsentito ad estendere il servizio di outplacement anche ai lavoratori a tempo determinato
che cesseranno il loro rapporto di lavoro alla scadenza naturale).
5. Mutui
La Banca manterrà le condizioni in essere su mutui e finanziamenti agevolati erogati ai lavoratori che
cesseranno il servizio.