retribuzione di dicembre: arriva la tredicesima 2016

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Lunedì,12Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
ARTICOLILAVORO
9DICEMBRE2016
RETRIBUZIONEDIDICEMBRE:ARRIVALATREDICESIMA
2016
Breveriepilogodelladisciplinariguardantelatredicesimamensilità
Ilperiodonatalizioèalleporteormai,econessol’erogazione
della tanto agognata tredicesima mensilità, riconosciuta dal
D.P.R. n. 1070/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i
lavoratorisubordinati,inclusiilavoratoridomestici,spettauna
mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio normalmente
percepito, corrisposto di solito una volta all’anno entro il 25
dicembreovveroalmomentodellarisoluzionedelrapportodi
lavoro,seprecedente,inrelazioneallequotematurateatale
data.
Mavediamoneldettaglioleregoleelecaratteristichetipiche
dell’importoaggiuntivo.
Caratteristiche generali – Innanzitutto, è bene specificare
che l’importo non è derogabile inpejus dalla contrattazione
collettiva e assume tenore di legge erga omnes con il
menzionato Decreto. Inoltre, si tratta di una forma di
retribuzione “differita”, concetto questo che accoglie tutte quelle indennità e somme (tra cui appunto le mensilità
aggiuntiveeiltrattamentodifinerapporto)lacuimaturazioneavvienenelperiododipaga(ovvero,comenelcaso
delTFR,nell’anno)elacuicorresponsionesiverificaincorsod’annoovveroallacessazionedelrapportodilavoro.
Regole della tredicesima – Le regole per la gestione della tredicesima mensilità sono individuate dai contratti
collettivieaquestivafattosempreriferimentoperverificarnelemodalitàdicomputoedimaturazione.Perquanto
riguardalasuamaturazione,laquasitotalitàdeicontratticollettiviadottanoilsistemadellamaturazionesullabase
dei mesi di servizio. Tale sistema, in pratica, prevede che un mese risulti utile ai fini della maturazione della
tredicesimamensilità(nonchédellaquattordicesima,seprevista,delTFR,delleferieedeipermessi)seilrapporto
dilavororisultainessereperunafrazionedimesepariosuperiorea15giornidicalendario.Alcontrario,sela
frazione di mese non supera i 14 giorni di calendario, il mese non si considera utile alla maturazione della
mensilitàaggiuntiva.Essovienematuratonelperiodo“gennaio-dicembre”dell’annodiriferimento(annosolare).
Leassenze–Particolareattenzionevarivoltaallagestionedelleassenze.Infatti,sequesteultimesiprotraggono
per più di 15 giorni, il mese deve essere considerato interamente non utile alla maturazione delle mensilità
aggiuntive.Generalmentelemensilitàaggiuntivenonmaturanoduranteleassenzepercongedoparentale,malattia
del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc., ma vanno comunque verificate le
disposizionicontrattuali.Inognicaso,sonopoiiCCNLaindividuareiperiodidiassenzaduranteiqualisimaturail
dirittoallamensilitàaggiuntiva.
CIG - Un discorso a parte merita la tredicesima mensilità in concomitanza con un periodo di cassa integrazione
guadagni. Mentre in caso di CIG a orario ridotto le mensilità aggiuntive maturano regolarmente, in caso di
sospensioneazerooreilmesenonpuòconsiderarsiutilesetalesospensionerisultasuperioria15giornatedi
calendario.L’INPS,inognicaso,provvedeaintegrare(semprenellamisuradell'80%dellaretribuzionespettante)
ancheirateidellemensilitàaggiuntive(compresalaquattordicesima),qualorarisultinonsuperatoilmassimale
delmesenelqualesonostatecorrisposteleintegrazionisalarialiordinarie.
Aspetto previdenziale e fiscale – Infine, sul versante previdenziale si evidenzia che la tredicesima mensilità, in
quanto retribuzione, deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali. In merito al
trattamento fiscale, invece, si evidenzia come, in fase di tassazione delle mensilità aggiuntive, non vengano
riconosciutelealtredetrazioninéledetrazionipercarichidifamiglia.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>VARIE
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