Art. 10-ter D.Lgs 74/2000 ed art. 13

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Art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 ed art. 13 D. Lgs. n. 74/00 mod. D.Lgs.158/2015:
causa di non punibilità anche dopo l’apertura del dibattimento per i
procedimenti in corso.
1
La Cassazione penale, con la sentenza n. 40314/2016, prende un’apprezzabile decisione in
ordine alla disciplina della condotta del contribuente che, già imputato per aver omesso il
versamento IVA ex art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2000 al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs.
n. 158/2015, procede al pagamento del debito tributario anche se successivamente alla
dichiarazione di apertura del dibattimento.
La sentenza in esame, infatti, distaccandosi dalle conclusioni prese dalla Corte d’Appello di
Milano, recepisce l’ampia efficacia dell’art 13 D. Lgs. n. 74/2000 (come modificato dal D. Lgs.
158/2015) e la sua applicabilità ai procedimenti già in corso al momento della sua entrata in
vigore, anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione dibattimentale.
L’art. 13, dopo le modifiche, non è più solo circostanza attenuante per l’imputato che, prima
dell’apertura dibattimentale, abbia provveduto ad estinguere i debiti tributari, bensì è divenuta
causa estintiva del reato di omesso versamento IVA.
Ma, nel caso di specie, si procedeva per tale reato consumato prima dell’entrata in vigore della
riforma del 2015, e nonostante l’imputato avesse proceduto a saldare il debito nel corso del
processo, la sua condotta avrebbe potuto essere idonea soltanto ad ottenere uno sconto di pena
in virtù del suo atteggiamento collaborativo, non certo ad andare esente da pena.
La Corte di Cassazione, invece, ritiene che la diversa natura assegnata al pagamento tributario,
quale fatto che riguarda non più solo il “quantum” della punibilità, ma anche l’ “an”, comporta
che nei procedimenti in corso, anche se
sia stato superato il limite temporale di rilevanza
previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle stesse condizioni fondanti
l’efficacia della causa estintiva.
Quindi il pagamento del debito tributario ha la stessa efficacia estintiva anche se avviene dopo
la dichiarazione di apertura del dibattimento, nel procedimento già in corso alla data di entrata
in vigore del D. Lgs. 158/2015, purchè prima del giudicato.
2 Questo è l’orientamento più recente della Corte che ha voluto evitare si creassero disparità di
trattamento in relazione a situazioni uguali; infatti, essa ha sottolineato che l’efficacia estintiva,
attribuita dalla recente modifica legislativa, al pagamento integrale del debito tributario è
diversa e più ampia
dell’efficacia attenuante e, quindi, anche l’interesse dell’imputato a
provvedere al pagamento dell’intero debito è diverso e più forte se collegato ad un’efficacia
estintiva, anziché soltanto ad un’efficacia attenuante del reato stesso.
Perciò, solo per i procedimenti in corso all’entrata in vigore del suddetto decreto, l’imputato si
trova nella stessa situazione giuridica prevista per l’applicazione della nuova causa di non
punibilità, allorquando non vi sia stata ancora l’apertura del dibattimento.
Ivo Caraccioli