Transcript IT - Europa

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 3 novembre 2016
(OR. en)
13910/16
EF 325
ECOFIN 988
DELACT 224
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
31 ottobre 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 6867 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
31.10.2016 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al
fabbisogno di garanzie reali risultante dall’impatto di uno scenario di
mercato negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti derivati
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6867 final.
All.: C(2016) 6867 final
13910/16
sp
DGG 1C
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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 31.10.2016
C(2016) 6867 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 31.10.2016
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di
liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall’impatto di uno
scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO
L’articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito “il regolamento”)
conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione dei progetti di norme
tecniche da parte dell’Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a
14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, atti delegati per precisare le condizioni di
applicazione riguardanti la nozione di rilevanza e i metodi di misurazione del deflusso
aggiuntivo di garanzie reali risultante dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle
operazioni in strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell’ente.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce
l’ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme la Commissione deve decidere se
approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione, la Commissione può anche
approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura
specifica di cui ai predetti articoli.
Il 28 marzo 2014 l’ABE aveva sottoposto all’approvazione della Commissione un primo
progetto di norme tecniche di regolamentazione in cui proponeva di prendere in
considerazione i flussi di garanzie reali su base lorda, in contrasto con l’approccio del
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito “Comitato di Basilea”) basato sul
valore netto. La valutazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione era stata
rinviata in attesa dell’adozione da parte della Commissione dell’atto delegato sul coefficiente
di copertura della liquidità. Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha informato l’ABE circa la
sua intenzione di non accettare la metodologia raccomandata dall’ABE in quanto
eccessivamente prudente. In effetti, i benefici potenziali in termini di stabilità finanziaria
sarebbero controbilanciati da obblighi sproporzionati a carico degli enti. Essendo l’approccio
dell’ABE più rigoroso di quello adottato da altri paesi importanti, i costi avrebbero tra l’altro
prodotto una distorsione ingiustificata delle condizioni di parità in un settore esposto alla
concorrenza internazionale. Inoltre, il fatto che l’80% o più delle garanzie reali ricevute dalle
banche sia costituito da contante o debito sovrano di qualità molto elevata rappresenta un
valido argomento a favore della compensazione (netting), in linea con l’approccio del
Comitato di Basilea. Infine, a causa di cambiamenti dell’ultimo minuto, la procedura
dell’ABE per l’adozione del primo progetto di norme tecniche di regolamentazione non aveva
comportato la consultazione e la valutazione d’impatto dell’opzione prescelta. Nel corso della
consultazione pubblica sulle norme tecniche di regolamentazione, molti degli interpellati
avevano indicato la loro preferenza per uno stretto allineamento a Basilea e avevano
sottolineato l’importanza di condizioni di parità. Nel complesso vi erano validi motivi
sostanziali e procedurali per non accettare il primo progetto presentato dall’ABE. Nella sua
lettera del 3 dicembre 2015 la Commissione ha informato l’ABE di essere pronta ad
approvare un progetto modificato di norme tecniche di regolamentazione basato
sull’approccio del Comitato di Basilea. Il 2 maggio 2016 l’ABE ha sottoposto il suddetto
progetto modificato all’approvazione della Commissione.
2.
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CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO
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A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010,
l’ABE ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche presentato alla
Commissione in conformità all’articolo 423, paragrafo 3, del regolamento. Il documento di
consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell’ABE il 23 maggio 2013 e la
consultazione si è conclusa il 14 agosto 2013. L’ABE ha inoltre invitato il gruppo delle parti
interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, a
fornire consulenza sul progetto.
Unitamente al progetto di norme tecniche, l’ABE ha fornito una spiegazione sul modo in cui
l’esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell’elaborazione del progetto
definitivo di norme tecniche presentato alla Commissione.
Insieme al progetto di norme tecniche e conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, terzo
comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE ha presentato una valutazione d’impatto
comprendente un’analisi dei costi e dei benefici connessi al suddetto progetto presentato alla
Commissione. Detta analisi è disponibile all’indirizzo http://www.eba.europa.eu/regulationand-policy/liquidity-risk/draft-regulatory-technical-standards-on-additional-liquidityoutflows, pagine 22-32 del pacchetto definitivo dei progetti di norme tecniche di
regolamentazione.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO
Le disposizioni del presente atto delegato stabiliscono il metodo per la misurazione del
deflusso aggiuntivo di garanzie reali risultante dall’impatto di uno scenario di mercato
negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti derivati, in quanto componente del requisito in
materia di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61, del
10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.
Il metodo di calcolo previsto nel presente atto delegato (che si basa sul progetto modificato di
norme tecniche di regolamentazione presentato dall’ABE) si fonda sul metodo standardizzato
di analisi dei dati storici (HLBA) relativi alle variazioni delle valutazioni di mercato previsto
dal Comitato di Basilea per la determinazione di questi deflussi aggiuntivi di garanzie reali al
paragrafo 123 del documento del Comitato di Basilea intitolato “Basel III: The Liquidity
Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools” pubblicato nel gennaio del 2013 ed
ulteriormente precisato al paragrafo 10 del documento del Comitato di Basilea intitolato
“Frequently Asked Questions on Basel III’s January 2013 Liquidity Coverage Ratio
framework, April 2014”.
Inoltre, il presente atto delegato stabilisce la soglia oltre la quale le operazioni di un ente in
strumenti derivati devono essere considerate rilevanti ai fini dell’articolo 423, paragrafo 3,
primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rientrano pertanto nell’ambito di
applicazione dell’atto delegato.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 31.10.2016
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di
liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall’impatto di uno
scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 1, in particolare l’articolo 423,
paragrafo 3, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1)
A norma dell’articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 l’ente deve
aggiungere un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali
risultante dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni in
strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell’ente, se
rilevanti. Tenuto conto dell’aspetto della rilevanza, è urgente definire il concetto di
deflusso aggiuntivo (ulteriore) corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante
dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in
strumenti derivati, mentre la rilevanza per quanto riguarda il fabbisogno di garanzie
reali risultante dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni di
finanziamento e altri contratti dell’ente sarà esaminata in una fase successiva.
(2)
Dato che l’articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento
a un fabbisogno di garanzie reali, le regole da introdurre dovrebbero essere limitate
alle operazioni in strumenti derivati assistite da garanzia reale, incluse quelle con
scadenza entro 30 giorni.
(3)
Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e i mercati dei derivati, il calcolo dei
deflussi aggiuntivi di garanzie reali dovrebbe essere basato sul metodo standardizzato di
analisi dei dati storici per le variazioni della valutazione di mercato elaborato dal
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito “Comitato di Basilea”) per la
determinazione di tali deflussi aggiuntivi di garanzie reali, che utilizza a tal fine il
massimo deflusso o afflusso netto cumulativo aggregato di garanzie reali verificatosi
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GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
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alla fine di tutti i periodi di 30 giorni durante i 24 mesi precedenti a livello di
portafoglio.
(4)
L’Autorità bancaria europea (“ABE”) ha presentato alla Commissione il progetto di
norme tecniche di regolamentazione. Tuttavia, secondo la procedura di cui
all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha informato
l’ABE della sua intenzione di non approvare il progetto, spiegando i motivi della non
approvazione. L’ABE ha ripresentato il progetto di norme tecniche di
regolamentazione nella forma di un parere formale in cui accetta l’approccio proposto
dalla Commissione basato rigorosamente sul metodo standardizzato di analisi dei dati
storici elaborato dal Comitato di Basilea. (da aggiungere: decisione finale COM)
(5)
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che
l’ABE ha ripresentato alla Commissione.
(6)
L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di
regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali
costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore
bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio 2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati
1.
Le operazioni di un ente in strumenti derivati sono considerate rilevanti ai fini
dell’articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, se
in qualsiasi momento nel corso dei due anni precedenti il totale degli importi
nozionali di tali operazioni ha superato il 10% dei deflussi netti di liquidità di cui
all’articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2.
Ai fini del paragrafo 1, i deflussi netti di liquidità sono calcolati senza la componente
del deflusso aggiuntivo di cui all’articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del
regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 2
Calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante
dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti
derivati
1.
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Il deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante
dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in
strumenti derivati considerate rilevanti in applicazione dell’articolo 1 del presente
regolamento è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di
30 giorni verificatosi nel corso dei 24 mesi precedenti la data del calcolo del
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010,
pag. 12).
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requisito in materia di copertura della liquidità di cui all’articolo 412, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 575/2013.
2.
Gli enti possono trattare su base netta gli afflussi e i deflussi delle operazioni solo
quando sono eseguite nell’ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il
valore netto assoluto del flusso di garanzie reali si basa sia sui deflussi che sugli
afflussi verificatisi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio dell’ente.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31.10.2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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