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Edizione di giovedì 20 ottobre 2016
NEWS DEL GIORNO
Sisma centro Italia: sospensione e differimento adempimenti
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Voucher: le risposte della Fondazione studi
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Caporalato: legge approvata in via definitiva
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Principio di non discriminazione per il lavoratore part-time
di Redazione
BLOG
Lavoro intermittente in violazione del contratto collettivo
di Fabrizio Nativi
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NEWS DEL GIORNO
Sisma centro Italia: sospensione e differimento adempimenti
di Redazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016 il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, tra cui la
proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e
contributivi e la sospensione di termini amministrativi.
Viene precisato che il termine di sospensione degli adempimenti tributari di cui al decreto 1°
settembre 2016 del Ministro dell’economia (G.U. n. 207/2016), fissato al 20 dicembre 2016, è
prorogato al 30 settembre 2017. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017. Inoltre
la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate da
parte dei soggetti individuati dal decreto del Ministro dell’economia del 1° settembre 2016, a
partire dal 24 agosto 2016 e fino al 19 ottobre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio
2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nei Comuni colpiti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza
nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. I contributi previdenziali e assistenziali
e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati non saranno rimborsati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e
interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di ottobre 2017. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti
dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti
da professionisti operanti nei Comuni colpiti dal sisma.
Inoltre fino al 31 dicembre 2016:
sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione
delle somme e le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari;
sono sospese le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo,
purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle Camere di commercio;
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le P.A. effettuati o
a carico di professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei Comuni di
cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di
società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
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rappresentino almeno il 50% del capitale sociale;
non sono computabili nel reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di
lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 sia da
parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni;
ai lavoratori autonomi e datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o
avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all’allegato 1, non trovano
applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione,
cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto
e il 31 dicembre 2016.
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Voucher: le risposte della Fondazione studi
di Redazione
La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 18 ottobre 2016, risponde
a 8 Faq per chiarire alcuni punti controversi sul lavoro accessorio, in seguito dell’emanazione
della circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulle nuove comunicazioni
introdotte dal D.Lgs 185/2016.
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Caporalato: legge approvata in via definitiva
di Redazione
La Camera dei deputati, in data 18 ottobre 2016, ha approvato in via definitiva la proposta di
legge che detta disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
La legge prevede un inasprimento delle pene, la responsabilità diretta del datore di lavoro, il
controllo giudiziario sull’azienda finalizzato all’attività agricola e la semplificazione degli
indici di sfruttamento.
Per l’operatività si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Principio di non discriminazione per il lavoratore part-time
di Redazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 settembre 2016, n. 18709, ha deciso
che l’applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in
particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di
prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per
maternità; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la
durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso a iniziative di formazione professionale organizzate
dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi
quelli di cui al titolo III, L. 300/1970, e successive modificazioni.
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Lavoro intermittente in violazione del contratto collettivo
di Fabrizio Nativi
Con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, la D.G attività ispettiva chiarisce che, qualora il
contratto collettivo di categoria ponga espressamente un divieto di ricorso al lavoro
intermittente, non ritenendo di individuare ragioni ed esigenze produttive giustificatrici, la
parti sociali hanno esercitato correttamente la propria autonomia contrattuale, potendo anche
decidere di escludere il ricorso al lavoro a chiamata. L’articolo 13, D.Lgs. 81/2015 demanda al
contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive legittimanti il
ricorso al lavoro intermittente. In assenza di tali previsioni contrattuali, ai sensi dell’articolo
55, comma 3, D.Lgs. 81/2015, operano le disposizioni di cui al D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia
alla tabella allegata al R.D. 2657/1923.
La contrattazione collettiva può anche escludere la sussistenza di ipotesi oggettive di ricorso
al lavoro intermittente, non rinvenendone le esigenze. Resterebbe comunque sempre legittimo
il ricorso al lavoro intermittente nelle ipotesi in cui sussistano i requisiti soggettivi, di cui
all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ai sensi del quale il contratto di lavoro intermittente
può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le
prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.
Sull’argomento, la risposta a interpello n. 37/2008, aveva precisato che, rispetto alle ipotesi
soggettive di ricorso al lavoro intermittente (e quindi solo per queste eventualmente), nel
quadro normativo allora vigente, l’autonomia collettiva avrebbe avuto un potere
integrativo/ampliativo, ma non già preclusivo.
La nota del 4 ottobre prosegue concludendo che nel caso di ricorso al lavoro intermittente, in
violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso a tale tipologia contrattuale,
salvo che non ricorrano i requisiti soggettivi di età del lavoratore, al rapporto di lavoro troverà
applicazione la sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
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