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Venerdì 21 Ottobre 2016
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Il ricorso sul decreto di Mattarella inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione
Referendum, il Tar boccia Grillo
Ue verso la Hard Brexit. Marte, la sonda è precipitata
DI FRANCO ADRIANO
E EMILIO GIOVENTÙ
È
inammissibile «per
difetto assoluto di
giurisdizione» il ricorso sul quesito referendario. Lo ha stabilito il
Tar del Lazio, con la sentenza n. 10445 depositata ieri.
Nel ricorso, che era era stato
presentato dai promotori del
referendum costituzionale
Loredana De Petris (Sinistra italiana) e Rocco Crimi (M5s) veniva contestata
la formulazione del quesito
referendario da sottoporre al
voto degli elettori il 4 dicembre. «Considerata l’urgenza
di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar», si
legge nella nota dei giudici
amministrativi, «non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando
l’inammissibilità del ricorso
per difetto assoluto di giurisdizione». L’individuazione
del quesito contestato, sottolinea il Tar, è «riconducibile alle ordinanze adottate
dall’Ufficio Centrale per il
Referendum istituito presso
la Corte di Cassazione ed è
stato successivamente recepito dal presidente della
repubblica nel decreto impugnato». La sentenza del Tar
del Lazio ritiene che «sia le
ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia
il decreto presidenziale, nella
parte in cui recepisce il quesito, sono espressione di un
ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale
dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta
neutralità, che li sottrae al
sindacato giurisdizionale».
Infine, «eventuali questioni di costituzionalità della
legge sul referendum (la n.
352 del 1970), relative alla
predeterminazione per legge
del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza
dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale»,
concludono i giudici amministrativi. Andrea Mazziotti
di Celso, presidente della
commissione Affari Costituzionali della Camera, ha
commentato: «Adesso le opposizioni stanno dicendo che
il Tar non ha confermato la
legittimità nel merito del
quesito e della scheda. Un’affermazione assurda quanto
il ricorso: è del tutto ovvio
che se un giudice dichiara di
non avere giurisdizione su
un ricorso, il merito del ricorso non lo guarda neanche.
Il merito lo ha già verificato
l’Ufficio Centrale per il Referendum». «In uno Stato di
diritto non può esserci nulla
che non sia giustiziabile», sostengono invece gli avvocati
Enzo Palumbo, Giuseppe
Bozzi e Luciano Vasques,
promotori e difensori, per
conto del Comitato Liberale
per il No. «Stiamo valutando», hanno proseguito i legali, «se e come impugnare in
competente sede la sentenza
del Tar Lazio, perché in uno
Stato di diritto non può esserci nulla che non sia giustiziabile dinanzi ad un’autorità giudiziaria». «Se nel
frattempo», hanno concluso,
«il presidente della Repubblica, melius re perpensa, nella
sua assoluta discrezionalità,
volesse valutare l’opportunità di assumere una qualche
iniziativa volta a favorire la
riformulazione della scheda,
rendendola assolutamente
neutrale rispetto al reale
contenuto della vicenda referendaria, i cittadini-elettori
non potrebbero che apprezzare ulteriormente l’esercizio
del ruolo di assoluta garanzia e imparzialità che la Costituzione assegna al Capo
dello Stato».
continua a pagina 4