la riforma della costituzione

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE
Come cambierà l’ordinamento?
Sei macroaree di intervento
A CURA DI GIUSEPPE ARCONZO
(Università degli Studi di Milano)
Milano Sì
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Come cambierà l’ordinamento?
Sei macroaree di intervento
1) Superamento del bicameralismo perfetto
2) Modifica della composizione e delle funzioni del Senato
3) Modifica del Titolo V, parte II, della Costituzione
4) Modifiche relative agli istituti di democrazia diretta
5) Novità relative al Presidente della Repubblica
e alla Corte costituzionale
6) Ulteriori interventi: modifiche al sistema delle fonti,
eliminazione delle province, soppressione del CNEL,
norme per l’equilibrio di genere
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SUPERAMENTO
DEL BICAMERALISMO PERFETTO
La fiducia al Governo verrà accordata o revocata solo dalla Camera.
La Camera eserciterà la funzione di indirizzo politico
e la funzione di controllo dell’operato del Governo.
La funzione legislativa viene esercitata nella maggior parte
dei casi dalla solo Camera dei deputati.
Il procedimento bicamerale resta solo per alcuni casi elencati
dal nuovo art. 70 Cost. (leggi di revisione della Costituzione e altreleggi costituzionali;
leggi per la tutela delle minoranze linguistiche;
leggi che coinvolgono gli enti territoriali; etc.).
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Il «NUOVO» SENATO
Il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni
territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale
I consigli regionali e le province autonome di Trento e Bolzano
eleggeranno, con metodo proporzionale ed «in conformità alle scelte
espresse dagli elettori», i senatori tra i propri componenti e, nella misura
di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori (una
legge successiva darà attuazione a questa norma)
La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella degli organi
delle istituzioni territoriali dai quali sono eletti. Il Senato, pertanto, è
organo che si rinnova periodicamente e parzialmente
I senatori non potranno più godere dell’indennità parlamentare,
beneficiando del solo stipendio percepito in ragione della loro posizione
ricoperta all’interno dell’istituzione territoriale in cui sono stati eletti
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MODIFICA DEL TITOLO V
DELLA COSTITUZIONE
Inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2001
Torna allo Stato il compito di disciplinare materie su cui
prima legiferavano anche le Regioni (ad esempio,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia)
Introduzione della clausola di supremazia statale in forza
della quale una legge dello Stato può intervenire anche in
materia non riservata allo Stato, «quando lo richieda la
tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica
ovvero la tutela dell’interesse nazionale»
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ISTITUTI DI
DEMOCRAZIA DIRETTA
Aumenta a 150.000 (oggi 50.000) il numero di firme necessarie per
la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare, con la
previsione di garanzie procedurali in ordine all’effettiva discussione
e deliberazione su tali leggi;
Si abbassa il quorum necessario per la validità della votazione: se
richiesto da almeno 800.000 firmatari, il referendum è valido se “ha
partecipato alla votazione … la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera dei deputati” (dunque, non più il 50% più 1 degli aventi diritto)
Introduzione dell’istituto del referendum propositivo e di
indirizzo “al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle politiche pubbliche”
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CORTE COSTITUZIONALE
E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Dei 15 giudici della Corte costituzionale, tre saranno eletti dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
Prima della promulgazione, le leggi elettorali potranno essere
sottoposte al giudizio preventivo della Corte costituzionale, su ricorso
di almeno un quarto dei componenti della Camera o di almeno un
terzo dei componenti del Senato
Il Presidente della Repubblica verrà eletto solo dai deputati e dai
senatori (non è più prevista la partecipazione dei 59 delegati
regionali); viene inoltre modificata la procedura di votazione a partire
dal quarto scrutinio (con la previsione di quorum più alti)
Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei deputati
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ULTERIORI INTERVENTI
Modifiche al sistema delle fonti (decreto legge e voto a data certa)
Abolizione delle province: la Repubblica sarà dunque costituita «solo» da Comuni,
Città Metropolitane, Regioni e Stato.
Soppressione del CNEL
Introduzione di norme volte a favorire l’equilibrio di genere
nella rappresentanza politica
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UN PAESE PIÙ EFFICIENTE,
PIÙ SEMPLICE, PIÙ FORTE
Efficacia del lavoro del Parlamento:
oggi per approvare una legge occorrono in media 422 giorni
Il Parlamento deve poter discutere di politica e quindi votare le leggi,
mentre oggi il 55% delle leggi è costituito da conversioni di decreti
legge di iniziativa governativa
Si devono discutere le proposte di legge di iniziativa popolare,
nelle ultime cinque legislature ne sono state approvate soltanto 4 in totale
Si riduce molto il contenzioso di competenze tra Stato e Regioni,
oggi davanti alla Corte Costituzionale queste cause sono 7 volte di più che nel 2000
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