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LA MAPPA DELLA SCHIFORMA RENZI – BOSCHI

20 ottobre 2016

a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia

LA MAPPA DELLA SCHIFORMA RENZI – BOSCHI

Superamento del Bicameralismo paritario (Artt. 55, 57 e 59)

Procedimento legislativo (Artt. 70, 72)

Riparto competenza Stato – Regioni (Art 117)

Partecipazione dei cittadini (Artt. 71 e 75)

Soppressione del CNEL (Artt. 28 e 40)

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO (Artt. 55, 57 e 59)

FUNZIONI NUOVO SENATO (Artt. 55,57 e 59)

 Al Senato è attribuita la funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica

COMPOSIZIONE NUOVO SENATO (Artt. 57 e 59)

 Il Senato è composto dal 95 senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento di Bolzano, fino a 5 sentori di nomina presidenziale e dagli ex Presidenti della Repubblica. Riguardo alla durata del mandato dei senatori elettivi questa coincide con quella dell’organo istituzionale territoriale da cui sono stati eletti

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO (Artt. 55, 57 e 59) CRITICHE

 La riforma supera il bicameralismo perfetto attraverso la soppressione di

libere elezioni

e Palazzo Madama diventa una sorta di "dopolavoro" per sindaci e consiglieri regionali;  Dalla composizione del Senato possono derivare

maggioranze diverse

nei due rami del Parlamento determinando ingovernabilità e un potere di ricatto esercitato dal Senato nei confronti della Camera;  Vi è totale confusione sul meccanismo di

scelta dei senatori

la cui definizione è rinviata ad una futura legge

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (Artt. 70, 72)

LEGGI BICAMERALI (Art. 70, comma 1)

  Le leggi per le quali è mantenuto il procedimento legislativo paritario possono ricondursi a tre grandi categorie:

1)

Leggi di sistema che incidono su aspetti fondamentali dell'assetto costituzionale;

2)

Leggi relative al Senato o allo status dei senatori;

3)

Leggi sull'ordinamento degli enti territoriali e nello specifico che disciplinano gli assetti ordinamentali di Comuni, Città metropolitane e Regioni, con tendenziale esclusione della regolamentazione dei profili di carattere finanziario

TUTTE LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA SOLA CAMERA DEI DEPUTATI

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (Artt. 70, 72)

VOTO A DATA CERTA (Art. 72, comma 7)

 Il Governo può richiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale entro un termine certo (pari, al massimo, a 90 giorni dalla richiesta)

CRITICHE

 Il voto a data certa svuota completamente la rappresentanza e la dialettica parlamentare;  Si crea un sistema in cui si possono contare fino a dieci procedimenti legislativi

RIPARTO COMPETENZA STATO – REGIONI (Art 117)

COMPETENZA ESCLUSIVA E REGIONALE

 Nel complesso l’intervento di riforma determina l’ampliamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato, la soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni e l’individuazione di materie di competenza legislativa regionale

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA (Art. 117, comma 4)

 Consente alla legge statale, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi in ambiti di competenza regionale, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica e la tutela dell’interesse nazionale

RIPARTO COMPETENZA STATO – REGIONI (Art 117)

CRITICHE

 La riforma non tutela

le autonomie

poichè attraverso la clausola di supremazia può riaccentrare qualunque competenza regionale;  Non è vero che la competenza

concorrente

è stata eliminata: in molte materie di competenza regionale, la previsione di disposizioni "generali e comuni" da parte dello Stato genera una concorrenza tra norme statali e leggi regionali

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (Artt. 71 e 75)

REFERENDUM PROPOSITIVO E DI INDIRIZZO (Art. 71, comma 4)

 Istituito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche

REFERENDUM ABROGATIVO (Art. 75)

 E’ mantenuta la possibilità per 500.000 elettori di richiedere referendum, lasciando invariato l’attuale quorum di validità, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto. Al contempo è previsto, in caso di richiesta da parte di 800.000 elettori, un abbassamento del quorum, portandolo alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (Artt. 71 e 75)

INIZIATIVA LEGISLATIVA (Art. 71, comma 3)

 Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli

CRITICHE

 E’ evidente che la riforma diminuisce il potere dei cittadini rispetto a quanto previsto dal testo della Costituzione attualmente vigente;

SOPPRESSIONE DEL CNEL (Artt. 28 e 40)

DISPOSIZIONI FINALI (Art. 40, comma 1)

 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il MInistro dell'economia e della finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gesione del CNEL, per le attività relative al suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi presso la Corte dei Conti nonchè per gl altri adempimenti conseguenti alla soppressione.

SOPPRESSIONE DEL CNEL (Artt. 28 e 40)

CRITICHE

 Secondo il bilancio pubblicato sul sito del CNEL il totale delle uscite, inclusi gli accantonamenti - che ovviamente non sono spese - è

10.637.698 €.

Come si faccia a risparmiare 20 milioni su 10 milioni di uscite è un Mistero;  Dal totale delle uscite bisogna considerare che

2.732.000 €

sono accantonamenti e non spese e che

5.958.000 €

sono le spese per il personale che continueranno a sussistere considerato che sarà riallocato presso la Corte dei Conti (art. 40 , comma 1);  In realtà il risparmio al netto degli oneri fiscali e previdenziali per il personale e dell'IVA per le altre spese è di 2.268.000 €,

l'11%

di quanto sostiene il Ministro Boschi

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

Una riforma che apre scenari bizantini complicatissimi, che baratta decisionismo con democrazia e che aumenta il potere della maggioranza senza incrementare le garanzie della minoranza.

Un sistema che diventa totalitario in tutte le sue forme: chi vince prende tutto e chi perde non potrà incidere in alcun modo sulle scelte che riguardano la vita del Paese.

Denunciamo con forza i

mostri

di questa ‘schiforma’ Renzi-Boschi.

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA “FINTA” ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’elezione del massimo organo di garanzia dello Stato è di fatto consegnata all’arbitrio di un singolo partito.

Infatti la nuova Costituzione stabilisce che dalla settima votazione il Capo dello Stato si elegga con una maggioranza minima dei tre quinti dei votanti. L’ articolo 64 della Cost., non toccato dalla riforma, impone il numero legale e, quindi, è necessario che alla votazione siano presenti la metà più uno dei componenti, cioè 367 elettori. Considerato che i tre quinti del numero degli elettori ammonta a 221, di fatto la nuova Costituzione affida l’elezione del massimo organo di garanzia, al singolo partito che potrà contare 340 deputati alla Camera, anche se al Senato non dovesse avere nemmeno un seggio!

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA MINACCIA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato serviranno solo 366 voti. Ciò vuol dire che basteranno i 340 deputati del partito che vincerà le elezioni e pochi senatori.

Per la prima volta nella storia repubblicana un solo partito avrebbe la concreta possibilità di minacciare quasi da solo il ruolo del supremo garante dell’equilibrio istituzionale

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

IL POTERE DI RICATTO DEL SENATO NEI CONFRONTI DELLA CAMERA

Dalla composizione del nuovo Senato possono derivare maggioranze diverse nei due rami del Parlamento determinando

ingovernabilità

e un

forte potere di ricatto

esercitato dal Senato nei confronti della Camera

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

SENATORI DICIOTTENNI

Mentre a Montecitorio resta fermo l’obbligo di avere almeno 25 anni per poter essere eletti come deputati, i nuovi senatori potrebbero essere universitari o addirittura liceali.

Eliminando il limite di età per poter essere eletto senatore

, la riforma opera di fatto un salto logico sul significato semantico del termine “Senato” creando un evidente squilibrio con chi siederà alla Camera dei deputati

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA VERITA’ SULL’IMMUNITA’ PARLAMENTARE Nella riforma non scompare l’immunità parlamentare che anzi si allarga agli amministratori locali (solamente ai più fortunati): coloro che saranno nominati senatori

. In questo modo si genera una evidente discriminazione tra consiglieri regionali e sindaci che continueranno a svolgere il proprio compito esclusivamente sul territorio e chi invece acquisirà anche il titolo di senatore

I MOSTRI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA SQUILIBRATA ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI

Il numero dei senatori attribuiti a ciascuna regione dipende dal peso demografico, con il limite minimo di due senatori per Regione.

In questo modo vengono premiate le Regioni molto piccole come Val D’Aosta e Molise danneggiando le medie come Marche e Liguria

. Come se non bastasse la riforma determina

un’evidente discriminazione delle regioni a statuto speciale

, che non state minimamente toccate dall’intervento riformatore, con quelle a statuto ordinario determinando un crescente divario tra Nord-Sud del Paese. Alle regioni del Nord è infatti riconosciuta una maggiore rappresentanza: il cittadino di Trento conta quasi tre volte un palermitano!