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Edilizia
Attività edilizie › Ristrutturazione
Descrizione
Per ristrutturazione s’intende:
«interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
singoli “interventi strutturali” ovvero non costituenti un “insieme sistematico” e quindi
non qualificabili come opere di ristrutturazione edilizia.
Requisiti
Non presenti
Adempimenti
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Utilizzare il permesso di costruire per:
ristrutturazione urbanistica;
ristrutturazione edilizia se le opere porteranno ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e comporteranno aumento di unità immobiliari, ampliamenti
volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti e delle superfici.
Documentazione necessaria:
Domanda permesso di costruire
Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)
Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le
autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto
diverso da avente titolo - professionista-)
Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli
strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle
norme relative all'efficienza energetica
Copia versamento diritti di segreteria
Copia versamento del contributo di costruzione (se necessario)
Copia di un documento d'identità valido
Elenco della documentazione da presentare
Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata
nell'allegato "Documentazione da presentare"
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
Permesso di costruire gratuito
Il contributo, che comprende oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, non è dovuto nei
casi seguenti:
opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità
ristrutturazioni e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari
opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo
a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell’imprenditore.
Sono previste riduzioni nel caso di interventi di edilizia abitativa convenzionata
DIA
Utilizzare la DIA per:
ristrutturazione edilizia che non rientri nella casistica del permesso di costruire sopra
descritta (ad esempio ristrutturazioni che non comportino variazioni nelle unità
immobiliari o nella volumetria degli edifici, nella sagoma, etc.).
La DIA deve comunque essere utilizzata nei casi in cui le attività siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Documentazione necessaria:
Modello DIA
Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le
autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto
diverso da avente titolo - professionista-)
Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)
Copia versamento diritti di segreteria
Copia versamento del contributo di costruzione
Copia di un documento d'identità valido
Elenco della documentazione da presentare
Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata
nell'allegato "Documentazione da presentare"
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
SCIA
Utilizzare la SCIA per:
singoli “interventi strutturali”
Documentazione necessaria:
Modello SCIA
Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica
Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le
autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto
diverso da avente titolo - professionista-)
Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)
Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli
strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
Copia versamento diritti di segreteria
Copia versamento del contributo di costruzione (se necessario)
Copia di un documento d'identità valido
Elenco della documentazione da presentare
Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata
nell'allegato "Documentazione da presentare"
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
Caratteristiche ed efficacia del PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo; è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo
rilascio. É irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16 del T.U. edilizia.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed è, comunque, subordinato
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; il termine
per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio
dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga
richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento
sia previsto in più esercizi finanziari.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i
lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri e gli atti di assenso necessari al rilascio del
provvedimento, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda; valutata la
conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda per richiedere documenti che integrino o completino la
documentazione presentata. In tal caso il termine incomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario apportare piccole modifiche
rispetto al progetto originario può, nello stesso termine di cui sopra (entro 30 giorni dalla data
di presentazione della domanda), richiedere tali modifiche illustrandone le ragioni; il richiedente
si pronuncia in merito e se accetta integra la documentazione entro 15gg (tale richiesta va
gestita come una sospensione con proroga dei termini).
Il provvedimento finale va adottato entro 30gg dalla proposta; decorso inutilmente il termine
per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per il provvedimento
finale fissato in 30gg dalla proposta decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo
assenso nell’ambito della conferenza di servizi. Il termine per il provvedimento finale fissato in
30gg dalla proposta decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto.
Caratteristiche della DIA
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza.
La DIA va presentata almeno 30 giorni dall’inizio dei lavori dal proprietario dell'immobile o chi
ne abbia titolo; e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle
opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento é subordinata a nuova denuncia. L'interessato é comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per la conclusione
del procedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi; Il termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Caratteristiche ed efficacia della SCIA
La Scia può essere inviata dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito
l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale
compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire
immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver
presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico
abilitato.
La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma
solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge,
completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può
effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato
interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare
l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la
prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per
la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare
l'attività.
SANZIONI
Sono previste soltanto sanzioni amministrative e non pecuniarie.
Normativa
Non presente
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