Leggi il quesito e la risposta di Michele Pezzullo, Com.te di P.M., a.r.

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20.03.2015
QUESITO
Scia per commercio elettronico con deposito privo di agibilità
una SCIA per commercio elettronico in sospeso in quanto l'attività utilizza anche un deposito che
però, in seguito a verifiche e verbale del comando di Polizia Locale, risulta difforme all'agibilità.
Inoltre nella SCIA il certificato di agibilità era relativo ad altro immobile e mancava la planimetria.
Ho innanzitutto richiesto la conformazione della SCIA, cosa che non è avvenuta ed in seguito ho
ricevuto il verbale degli agenti.
Devo considerare l'ipotesi di un provvedimento di diniego per l'attività o posso solo comunicare il
divieto di uso del deposito?
In questo caso, con un'ordinanza del responsabile?
RISPOSTA:
A seguito degli accertamenti che avete effettuato, i cui risultati sono del tutto negativi, come
evidenziato nel quesito, il Dirigente/Responsabile del SUAP, entro 60 giorni dal ricevimento della
segnalazione, la deve dichiarare irricevibile ed inefficace ed adottare il provvedimento di divieto di
prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi causati, ai sensi del comma 3
dell'art. 19 della legge 241/90.
Per conseguenza deve cessare l'attività con chiusura dell'esercizio; in mancanza dovrà provvedere la
Polizia Municipale all’esecuzione con sequestro amministrativo dei locali ai sensi dell’art. 13 legge
689/81.
Si ricorda, altresì, che il provvedimento adottato dal Responsabile Suap dovrà essere adeguatamente
motivato, con le indicazioni dei ragioni che hanno indotto lo stesso funzionario competente alla sua
adozione.
Infine, poiché unitamente alla Scia è stato presentato un certificato di agibilità relativo ad un
immobile diverso, appare evidente che l'operatore ha attestato falsamente l'esistenza di requisiti e,
pertanto, dovrà essere presentata una denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi del comma 6 del
predetto art. 19, punita con la reclusione da 1 a 3 anni.
C. te a. r. Michele Pezzullo