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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Vincenzo Perozziello
Marianna Galioto
Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
Presidente
Giudice estensore
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 355/2013 promossa da:
GIAN PAOLO BRUSCHIERI, elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO, 4
20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BORLONE LUIGI,
CONTRO
ATTORE
RIMOLDI LOGISTICA SRL IN LIQ., contumace
C.I.A. IMM.RE SRL, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 3 27100 PAVIA,
rappresentato e difeso dall’avv. BORRONI MATTEO
L.D.L. LOGISTICA DISTRIBUZIONE LOMBARDA SRL, PIERINO MARAZZINA,
AMBROGIO MARAZZINA, GIANLUIGI ALBERGATI, elettivamente domiciliato in
CORSO MAZZINI, 3 27100 PAVIA, rappresentato e difeso dall’avv. CASALI EMILIO
MARCO,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
CONCLUSIONI PER L’ATTORE GIAN PAOLO BRUSCHIERI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, richiamata ogni altra domanda, anche
istruttoria, formulata nei precedenti atti o memorie o a verbale, da intendersi,
anche per relationem, qui ritrascritta, anche se per accidente omessa o
dimenticata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così
giudicare:
NEL MERITO:
1) per i principi di diritto e per i motivi e i fatti dedotti negli atti di causa, da
intendersi tutti richiamati e ritrascritti, anche per relationem, nelle presenti
conclusioni, dichiarare illegittimo ed inadempiente il loro comportamento
nei confronti della società Rimoldi Logistica S.r.l. e, quindi, condannare in
via solidale i sigg.ri signori Pierino Marazzina, Ambrogio Marazzina,
Gianluigi Albergati, nonché la società L.D.L. Logistica Distribuzione
Lombarda S.r.l. (C.F. e P.IVA 12312460152), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a pagare alla Rimoldi Logistica S.r.l. (C.F.
12305650157), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
somma di € 3.191.345,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
al saldo;
2) per i principi di diritto dedotti e per i motivi e i fatti indicati nella narrativa
in atti, da intendersi tutti richiamati e ritrascritti, anche per relationem, nelle
presenti conclusioni, dichiarare illegittimo ed inadempiente il loro
comportamento nei confronti del socio Gian Paolo Bruschieri e, quindi,
condannare in via solidale i sigg.ri signori Pierino Marazzina, Ambrogio
Marazzina, Gianluigi Albergati, nonché la società L.D.L. Logistica
Distribuzione Lombarda S.r.l. (C.F. e P.IVA 12312460152), in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Gian Paolo
Bruschieri il danno cagionatogli ammontante ad Euro 300.000,00 oltre
interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
3) per i principi di diritto dedotti e per i motivi e i fatti indicati in atti, da
intendersi tutti richiamati e ritrascritti, anche per relationem, nelle presenti
conclusioni, dichiarare illegittimo nei confronti di Rimoldi Logistica S.r.l. e
nei confronti del sig. Paolo Bruschieri il comportamento di C.I.A.
Immobiliare S.r.l. descritto negli atti di causa e, pertanto, condannare
quest’ultima società, anche quale beneficiaria dell’illecito, anche in via
surrogatoria ex art. 2900 c.c. al risarcimento del danno in favore di Rimoldi
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
All’udienza del giorno 8 marzo 2016 le parti hanno precisato le conclusioni che si
riportano di seguito:
Logistica S.r.l. (C.F. 12305650157), con sede in Milano (MI), in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, condannandola a versare a
quest’ultima società la somma di € 3.191.345,00 oltre interessi legali e
rivalutazione dalla domanda al saldo, nonchè condanni a pagare direttamente
al sig. Gian Paolo Bruschieri la somma di € 300.000,00 oltre interessi legali
e rivalutazione dalla domanda al saldo, corrispondente al danno diretto da
quest’ultimo patito.
4) Condannare tutti i convenuti in solido a riconoscere a Rimoldi Logistica
S.r.l., i danni che la società subirà per i futuri addebiti di oneri ed interessi
passivi da parte del sistema bancario, oneri ed interessi attivi che la società
non avrebbe subito se non si fossero verificate le illecite distrazioni indicate
sopra.
5) respingere tutte le domande formulate dai convenuti nel migliore dei modi
possibili per l’Esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i
Motivi meglio esposti nella narrativa degli atti di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Richiamato il contenuto delle produzioni in atti, si insiste per l’accoglimento
delle istanze di prova dedotte e non ammesse.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese
forfettario.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA C.I.A. IMMOBILIARE S.R.L.
Voglia l’On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli:
in via preliminare e nel rito, dichiarare l’avversaria domanda in parte qua
improcedibile e/o inammissibile per carenza di interesse;
nel merito, in via preliminare, respingere la domanda proposta da Gian Paolo
Bruschieri nei confronti di C.I.A. Immobiliare s.r.l. per essersi il diritto azionato
estinto per prescrizione; in ogni caso respingere le domande attrici in quanto
infondate per le ragioni dedotte in atti.
Con il favore delle spese di lite.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, conclusioni e, in
genere, su deduzioni e produzioni nuove.
CONCLUSIONI PER GIANLUIGI ALBERGATI, AMBROGIO MARAZZINA, PIERINO
MARAZZINA E L.D.L. LOGISTICA DISTRIBUZIONE LOMBARDA S.R.L.
Voglia l’On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli:
in via preliminare e nel rito, dichiarare l’avversaria domanda in parte qua
improcedibile e/o inammissibile per carenza di interesse;
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
nel merito, in via preliminare, respingere le domande formulate ex artt. 2476,
comma 7, e 2043 c.c. nei confronti di Ambrogio Marazzina, Pierino Marazzina,
Gianluigi Albergati e L.D.L. per essersi il diritto azionato estinto per prescrizione; in
ogni caso respingere le domande attrici in quanto infondate per le ragioni dedotte in
atti.
Con il favore delle spese di lite.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, conclusioni e,
in genere, su deduzioni e produzioni nuove.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
il sig. Bruschieri – in qualità di socio di minoranza di Rimoldi Logistica s.r.l. in
liquidazione1 – ha promosso azione di responsabilità nei confronti di Gianluigi
Marazzina, liquidatore e socio della predetta società, nonché degli altri soci, tutti
riconducili alla famiglia Marazzina,
- il liquidatore per aver gestito la società con mala fede ed in conflitto d’interessi,
ponendo in essere gravi irregolarità nella gestione,
- i soci per aver intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi
sia per il patrimonio della Rimoldi, sia per l’attore,
- a beneficio di altra società riferibile ai medesimi convenuti, tale C.I.A. Immobiliare
s.r.l.2, anch’essa evocata in giudizio.
In particolare, veniva contestata ai convenuti un’operazione di cessione a prezzo
fuori mercato, dell’importante cespite immobiliare della società, in favore di altra
società riferibile alla famiglia Marazzina, che avrebbe generato una perdita secca di
circa tre milioni di euro in capo a Rimoldi.
Il complesso immobiliare de quo (costituito da alcuni corpi di fabbrica ad uso
magazzino ed uffici, già facenti parte del complesso industriale ex “Rimoldi-Necchi” e
delle relative aree pertinenziali, nonché di alcuni terreni adiacenti) era stato
acquistato dal Marazzina, in nome e per conto di Rimoldi, al prezzo di €
4.211.345,00, per poi esser rivenduto – con l’atto qui in contestazione - per la minor
somma di € 1.020.000 in favore di Cia società amministrata dai componenti della
famiglia Marazzina che rivestono inoltre incarichi gestori indetta ultima società.
L’attore ha contestato al socio-liquidatore di Rimoldi Logistica anche l’inerzia nel
recuperare il credito nei confronti di Cia che si era resa inadempiente
all’obbligazione di versamento del corrispettivo.
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di seguito solo Rimoldi.
d’ora in poi semplicemente Cia.
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Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
Nel giudizio così introdotto restava contumace solo Rimoldi Logistica s.r.l.
- che il credito è prescritto
- che il prezzo di cessione era congruo, come dimostrerebbe la coeva valutazione
peritale, coeva alla vendita, esperita su incarico della Banca che ha concesso il
mutuo alla società acquirente;
- che in relazione al corrispettivo dovuto è intervenuta transazione con l’acquirente
con scrittura privata del 2 marzo 2013.
1. Reputa il Tribunale che la domanda non possa essere accolta, alla luce della
ragione più liquida3, derivante dal mancato adempimento dell’onere probatorio, che
incombe sulla parte attrice, riguardo al dedotto prezzo vile accettato per la vendita
dell’immobile in parola.
Premesso che non può certo essere di alcuna utilità il raffronto apodittico tra costo
storico iscritto a bilancio, che risale a diversi anni antecedenti alla vendita, e quello
pattuito nell’atto di trasferimento, posto che tale comparazione non tiene conto delle
condizioni di mercato in epoche diverse, e dello stato dell’immobile che potrebbe
essersi nel tempo deteriorato, va comunque constatato che dalle produzioni in atti
emerge che in epoca coeva a quella della compravendita di cui si discute, è stata
eseguita una perizia su incarico della Banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto
dei beni in parola, e dunque su iniziativa di un soggetto terzo rispetto alle parti, ed
eseguita nel proprio interesse, nella quale il valore delle aree immobiliari appare
sostanzialmente corrispondente all’ammontare del corrispettivo pattuito.
Si osservi che solo in comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, la parte
attrice ha contestato che la perizia è stata fatta eseguire su incarico della stessa
Rimoldi. Risulta dalla copertina della relazione peritale4 che la committente è
indicata nella Banca Centropadana Credito Cooperativo.
Va aggiunto che l’attore non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei fattori
in diminuzione del valore complessivo delle aree immobiliari, come evidenziato nella
perizia di cui si discute, e segnatamente lo stato deteriorato dell’immobile e la
3
Si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza, che “In applicazione del principio processuale della "ragione più
liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” Cass. Sez. un. n.
9936 del 2014.
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doc. 4) prodotto dai soci.
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I convenuti costituiti hanno chiesto il rigetto nel merito delle domande dell’attore,
sostenendo essenzialmente
Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
In un simile contesto di allegazioni e mancate contestazioni, la richiesta di
consulenza tecnica si rivela di carattere esplorativo, stante l’elemento, ora indicato,
di carattere confermativo della congruità del prezzo di cessione, e la mancanza di
spunti di segno contrario che rendano necessaria l’indagine per il tramite di un
ausiliario tecnico.
Non è dunque stata raggiunta la prova che il prezzo di cessione sia sproporzionato
per difetto.
2. In relazione all’ulteriore doglianza circa l’inerzia nel recupero del credito per
corrispettivo, va dato atto che, al riguardo, è intervenuta transazione in data 2
marzo 2013, che ha regolato le ragioni di dare e avere tra Rimoldi, e le convenute
Cia e LDL. L’atto non forma oggetto alcuna impugnazione, sicché non ricorre idonea
prova del danno sofferto dal patrimonio della società Rimoldi in ordine al dedotto
ritardo nel recupero del credito verso Cia.
Alla luce dei rilievi che precedono, che, come detto, danno soluzione alla
controversia avuto riguardo alla ragione più liquida, è evidentemente superfluo
sottoporre al contradittorio delle parti, e dunque esaminare, le ulteriori questioni,
ancorché logicamente prioritarie, di ipotizzabil:
- carenza di legittimazione attiva dell’attore all’esercizio dell’azione nei confronti dei
soci, ai sensi del settimo comma dell’art. 2476 cc, posto che la legittimazione
sostitutiva in capo al socio è contemplata solo per l’ipotesi di cui al terzo comma
dell’art. 2476 cc (azione sociale di responsabilità);
- difetto di legittimazione dell’attore per l’azione di risarcimento del danno nei
confronti di Cia, tenuto conto che il potere sostitutivo di cui al terzo comma dell’art.
2476 cc compete solo per l’azione nei confronti degli organi gestori
- natura di danno riflesso del danno al cagionato al valore della quota6 del quale
l’attore ha chiesto il ristoro.
La domanda attorea va dunque respinta.
5
Il perito Steffenini ha tenuto conto dei costi “di abbattimento dei fabbricati, dello smaltimento dei materiali di risulta ed
eventuale bonifica”. Sulla necessità di costi di bonifica si veda anche la perizia eseguita su incarico di L.D.L. (geom.
Cigognini; doc. 5) in cui si dà atto che i corpi di fabbrica si trovano in area “inserita nell’elenco regionale delle aree
contaminate con attività di bonifica sospesa” (pag. 4).
6
La giurisprudenza ha chiarito in senso condivisibile che il socio è legittimato all'esperimento dell'azione (di natura
aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi
compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, e non il
mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo
altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 cc (v. per tutte Cass. n. 6870 del
2010).
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necessità di compiere una costosa bonifica dei terreni per pesante inquinamento
ambientale5.
Sentenza n. 8509/2016 pubbl. il 07/07/2016
RG n. 355/2013
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo
all’attività svolta.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così decide:
1. respinge la domanda dell’attore;
2. condanna l’attore a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano per
compenso d’avvocato come segue:
- € 30.000,00 per C.I.A. IMM.RE SRL;
- € 30.000,00 congiuntamente per L.D.L. LOGISTICA DISTRIBUZIONE
LOMBARDA SRL, PIERINO MARAZZINA, AMBROGIO MARAZZINA, GIANLUIGI
ALBERGATI,
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano, 23 giugno 2016.
Il Giudice estensore
Marianna Galioto
Il Presidente
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P.Q.M.