REGOLAMENTO comitato valutazione

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Transcript REGOLAMENTO comitato valutazione

Istituto comprensivo
Mulinu Becciu Mameli Ciusa
Via Meilogu N° 18 – 09121 Cagliari
Tel.070/280834 – fax 070/2082009
[email protected]
COMITATO DI VALUTAZIONE
per la valorizzazione del merito del personale docente
REGOLAMENTO
(approvato nella seduta del 18.07.2016)
1. Composizione
Il nuovo Comitato per la valutazione dei Docenti è stato introdotto dall'art. 1, comma 129 della
legge 107/2015, che modifica e sostituisce l'art. 11 del D.Lgs 297/1994. Il comitato ha durata di tre
anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico. All’interno del Comitato di Valutazione, il
Membro designato dall’USR rappresenta un elemento di terzietà rispetto ai Componenti interni e
può, quindi, portare un punto di vista "neutro" nel dibattito. Il Comitato di valutazione ha un incarico triennale; i suoi membri non possono percepire alcun compenso per la partecipazione al Comitato.
2. Funzioni
Alla nuova composizione del Comitato è riservata la funzione di individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, per l’attribuzione del bonus previsto dall'art. 1, commi 126-128 della legge
107/2015.
Il Comitato ha il compito di individuare i criteri sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
Le funzioni di valutazione del servizio prestato dai docenti in anno di prova restano in capo al Comitato composto dai soli docenti interni alla scuola, integrato dal docente tutor e presieduto dal dirigente scolastico; ugualmente, il Comitato composto dai soli docenti interni valuta il servizio dei docenti
che lo richiedono, ai sensi dell’art. 448 del D.Lgs 297/1994 e si esprime sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell’art. 501 del medesimo D.Lgs.
3. Convocazione e validità delle sedute
Il Comitato viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5
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giorni prima della data individuata con l’indicazione dell’ordine del giorno, sentito il componente
esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Le riunioni vengono verbalizzate.
La nota MIUR prot. 1804 del 19 aprile 2016 chiarisce che le sedute del Comitato per la definizione
dei criteri di attribuzione del bonus sono valide con la presenza della sola maggioranza dei componenti effettivamente nominati, mentre per quanto attiene al quorum deliberativo resta valido quanto
previsto per la generalità degli Organi collegiali all'art. 37, comma 3 del D.Lgs 297/1994: "le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni
speciali prescrivano diversamente". In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Finalità
L’attività del Comitato ha come finalità la valorizzazione della professionalità dei docenti e il miglioramento delle pratiche didattiche e organizzative dell’istituto.
Il comitato individua i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, alla luce del dettato normativo, degli obiettivi di miglioramento dell’Istituto stabiliti nel RAV, nel
PDM e nel PTOF. e nel rispetto dei principi di trasparenza, progressività, equità, oggettività. La valutazione del merito e dell’impegno dei docenti si inserisce nella prospettiva più ampia del miglioramento del servizio offerto dall’Istituto, ha un esclusivo carattere proattivo e da essa non può derivare alcuna attribuzione negativa, diretta o indiretta.
La definizione dei criteri è strettamente legata ai seguenti obiettivi:
 ottimizzare le risorse professionali che contribuiscono al miglioramento della qualità
dell’offerta formativa
 favorire la diffusione a livello d’istituto delle pratiche professionali didattiche e organizzative
positive
5. Validità dei criteri
I criteri stabiliti dal Comitato di valutazione hanno durata triennale. Possono essere confermati o
modificati all’inizio dell’anno scolastico (entro il mese di novembre) in seguito alla verifica della loro efficacia su proposta del Dirigente scolastico o della maggioranza dei membri del Comitato.
6. Attribuzione del bonus
L'assegnazione del bonus segue una logica diversa da quella del FIS (Fondo Integrativo di Istituto),
in quanto il FIS riconosce il carico aggiuntivo per le competenze accessorie in termini di quantità,
mentre il bonus riconosce il contributo del docente in termini di qualità della didattica e della scuola,
e l'assunzione di maggiori responsabilità.
L'assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato, è effettuata dal Dirigente scolastico che ne individua i destinatari sulla base di motivata valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma
127 della legge 107/2015 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 165/2001 e dal D.Lgs 150/09.
Come previsto dal DM 159/2016, il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente è
destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato su posti comuni, di sostegno e del potenziamento (a partire dall’A.S 2016-2017), nonché i docenti di ruolo di religione in effettivo servizio
nell'Istituto nell'anno scolastico di riferimento.
Il bonus viene assegnato annualmente e costituisce un riconoscimento dell’impegno qualitativo di
quei docenti che, nell'anno di riferimento, hanno prodotto un miglioramento almeno in due degli ambiti definiti dall'art. 11, c. 3 del D.Lgs 297/1994.
Non possono accedere al bonus:
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
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
i docenti con contratto a tempo determinato o in anno di prova
i docenti che abbiano registrato una presenza inferiore al 50% delle ore di attività didattiche e
funzionali svolte nell’anno di riferimento
i docenti che abbiano subito sanzioni o abbiano procedimenti disciplinari in corso nell’anno
di riferimento
7. Criteri per la ripartizione del fondo
La legge finalizza il fondo alla valorizzazione del personale docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pertanto è necessario tenere in dovuta considerazione tutti i docenti di
ruolo in dotazione organica, di tutti i gradi di istruzione e di tutti gli indirizzi scolastici.
Inoltre, con riferimento ai criteri indicati dalla legge e declinati dal Comitato, il fondo dovrà essere
utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti (non oltre il 40% del personale
docente) e nemmeno, attraverso la destinazione a un numero troppo esiguo di docenti (inferiore al
10%).
La distribuzione tra i docenti sarà proporzionale al livello di corrispondenza delle loro azioni con i
criteri e gli indicatori rilevato dal Dirigente scolastico.
8. Strumenti di rilevazione per l’attribuzione del bonus
La valutazione del merito deve basarsi su evidenze oggettive e verificabili. Costituiscono elementi
utili per l’attribuzione del bonus:
 documentazione, progettazione, certificazioni, attestati, relazioni, prodotti atti a comprovare
l'aderenza ai criteri
 esiti degli alunni; attività programmate con ricadute positive sul piano educativo
 osservazioni in contesto da parte del Dirigente scolastico
Si ritiene utile la predisposizione di una scheda da compilarsi a cura dei singoli docenti che faciliti la
raccolta dei dati e evidenzi gli elementi valutativi alla luce dei criteri e degli indicatori declinati per
ciascun ambito. Si evidenzia in proposito quanto segue:
 le dichiarazioni debbono essere documentabili/verificabili
 tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del DS, cui spetta
l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
 la compilazione non è obbligatoria e non è vincolante ai fini della valorizzazione del merito del docente da parte del Dirigente
 la scheda non è finalizzata alla elaborazione di una “graduatoria di merito”
9. Pubblicizzazione
I criteri per l’attribuzione del bonus vengono pubblicati nel sito ufficiale della scuola insieme al
presente Regolamento.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 33/2013 il Dirigente scolastico, dopo aver pubblicato sul sito
dell’istituzione scolastica l'ammontare complessivo della somma stanziata, pubblicherà i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti soltanto in forma aggregata e senza i nomi dei destinatari,
per dare conto del livello di selettività e di differenziazione utilizzato nella distribuzione del fondo.
10. Revisione del Regolamento
Il presente Regolamento può essere annualmente sottoposto a integrazione e/o revisione su proposta del Dirigente scolastico o della maggioranza dei membri del Comitato.
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