Scarica qui lo schema sulla nuova

Download Report

Transcript Scarica qui lo schema sulla nuova

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 6.5.2016
La Nuova Procedura Civile, 3, 2016
Editrice
SCHEMA
L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE (PIGNORAMENTO E VENDITA) AGGIORNATA AL D.L. 59/2016
di Giulio SPINA

Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto
processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.
Pignoramento
(espropriazione mobiliare
presso il debitore)
L'ufficiale giudiziario consegna
al creditore:
 il processo verbale;
 il titolo esecutivo;
 il precetto.
NOTE
 Riferimento normativo: artt. 513-521-bis c.p.c. (cfr. Codice di procedura civile,
La Nuova Procedura Civile, 2016 – aggiornato al d.l. 59/2016).
 Per le novità normative del 2016 in tema di espropriazione forzata si veda lo
schema SPINA, Modifiche normative e date di entrata in vigore della nuova
espropriazione forzata ex d.l. 59/2016, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.
 Per le recenti modifiche alla disciplina del pignoramento si veda:
o per il nuovo art. 514 c.p.c.: Impignorabili gli animali da compagnia:
ecco il nuovo art. 514 c.p.c., in La Nuova Procedura Civile, 1, 2016;
o per il nuovo art. 521-bis. in tema di pignoramento e custodia di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:
 SPINA, La Nuova esecuzione. Le procedure esecutive dopo il
d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/2015, La Nuova
Procedura Civile Libri, Milano, 2015 (ISBN: 979-12-200-04794), par. 7 e 7.1 (pagg. 53-58);
 VASAPOLLO, Formula: atto di pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal
d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014), dopo il decreto
degiurisdizionalizzazione, in La Nuova Procedura Civile, 1,
2015;
 VASAPOLLO,
Schema:
espropriazione
autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, in La Nuova Procedura Civile, 1,
2015, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.
NOTE
Il d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 ha disposto (con l'art. 18,
comma 3) che tale nuova disposizione (art. 818 c.p.c.) si applica ai procedimenti
esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore
della legge di conversione.
entro 15 gg.
(pena la perdita di efficacia del
pignoramento)
Il creditore deve depositare in
cancelleria:
 nota di iscrizione a ruolo;
 copie conformi degli atti di
cui sopra.
Custodia del mobili pignorati (artt. 520 e ss. c.p.c.)
Intervento dei creditori (artt. 595 e ss. c.p.c.)
decorso il termine dilatorio ex art.
501; in linea generale 10 gg. dal
pignoramento
Istanza di assegnazione o di vendita
(art. 529 c.p.c.)
ù
Udienza per l’audizione delle
parti
Il giudice fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore
pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente
gli altri interessati debbono comparire davanti a lui (art. 485
c.p.c.).
Le parti:
- possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il
tempo e le modalità della vendita;
- devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni
agli atti esecutivi (se non sono già decadute dal diritto di
proporle)
Non vi sono opposizioni o se
su di esse si raggiunge
l’accordo delle parti
comparse
Ordinanza per
l’assegnazione o la vendita
Opposizioni
Il giudice decide su di esse
con sentenza
Inoltre (art. 530 c.p.c.):
- in caso di intervento dei creditori a norma dell’art. 525,
c. 2 c.p.c., e se non sono intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso:
decreto per l’assegnazione o la vendita;
- altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art.
530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno sentiti soltanto i
creditori intervenuti non oltre la prima udienza ex art.
530 c.p.c. fissata per l’assegnazione o l’autorizzazione
della vendita.
- Il giudice stabilisce che siano effettuati con modalità
telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli
per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura:
o il versamento della cauzione;
o la presentazione delle offerte;
o lo svolgimento della gara tra gli offerenti;
o il pagamento del prezzo.
- Sul versamento del prezzo rateale si rimanda a SPINA,
La Nuova esecuzione. Le procedure esecutive dopo il d.l.
83/2015 convertito con legge n. 132/2015, La Nuova
Procedura Civile Libri, Milano, 2015 (ISBN: 979-12-2000479-4), par. 7.2 (pagg. 59-62)
Vendita
Assegnazione
Vendita senza
incanto
Vendita a mezzo
di commissario
Vendita
all’incanto
Si vedano gli artt. 534 e ss. c.p.c.
(non modificati dal d.l. 59/2016)
disciplina della vendita a mezzo commissario ex artt. 532 (novellato dal d.l. 59/2016) e 533 c.p.c.
- le cose pignorate devono essere affidate (disposizione che si applica dall’entrata in vigore
della L. 6 agosto 2015, n. 132):
o all'istituto vendite giudiziarie;
o con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di
competenza iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la
vendita dei mobili pignorati istituito presso ogni tribunale a norma dell'art. 169sexies disp. att. c.p.c.);
- nello stesso provvedimento il giudice (disposizione che, come novellata nel 2016, si applica
dal 4.5.2016, giorno successivo alla pubblicazione in GU del d.l. 59/2016):
o fissa il prezzo minimo della vendita;
o fissa l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere
eseguita;
o può imporre al commissionario una cauzione;
o fissa altresì:
 il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita;
 i criteri per determinare i relativi ribassi;
 le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;
 il termine finale non superiore a sei mesi (in precedenza tale termine era
non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno), alla cui scadenza il
soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (se
non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, il giudice dispone la
chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i
presupposti di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.);
- se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere
fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato;
- deve essere assicurata agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità
telematiche, le cose poste in vendita almeno 3 gg. prima dell'esperimento di vendita;
- il commissario non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del
prezzo;
- qualora la vendita non avvenga nel termine fissato (ex art. 532 c.p.c.), il commissionario
restituisce gli atti in cancelleria.